Contribuenti minimi senza ritenuta d'acconto

la gestione dei contribuenti minimi continua a seminare dubbi: un ripasso delle regole di gestione di tale tipologia di contribuenti agevolati, che non sono soggetti a ritenuta d’acconto e sono soggetti ad imposta sostitutiva del 5% (Elisabetta Marziali)

 

Provvedimento n. 185820/2011 Agenzia delle Entrate

Parag. 5 Imposta sostitutiva

“5.1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento.

5.2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.”

 

abolire ritenuta d'accontoL’Agenzia delle entrate in data 22 dicembre 2011 ha pubblicato due provvedimenti applicativi delle disposizioni introdotte dall’art. 27 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, per i due nuovi regimi fiscali quello dei “nuovi minimi” e degli “Ex-minimi”.

La nuova normativa ha il preciso scopo di incentivare la creazione di nuove attività imprenditoriali, in particolare da parte dei giovani, dando la possibilità di applicare una imposta sostitutiva super agevolata, all’IRPEF e relative addizionali pari al 5% con esclusione IRAP.

L’imposta sostitutiva al 5% è sicuramente la novità più rilevante dell’art. 27 del decreto sviluppo, volto alla riorganizzazione e razionalizzazione degli incentivi per la creazione di nuove imprese, stando al fatto che fino al 2011 ai minimi veniva applicata una imposta sostitutiva del 20%.

Permanendo, anche nella nuova versione, l’esonero dall’applicazione dell’IVA, il provvedimento direttoriale n. 185820 del 22 dicembre 2011 al paragrafo 5, conferma quanto in molti attendevano: la non applicazione della ritenuta d’acconto da parte dei sostituiti d’imposta.

Tale disposizione è del tutto analoga a quanto previsto dall’art. 1 co. 7 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001 attuativo delle nuove iniziative produttive. Infatti, in presenza di un imposta sostitutiva pari al 10%, le nuove iniziative non applicavano alcuna ritenuta.

Unico obbligo, per il contribuente, è quello del rilascio ai propri committenti di una dichiarazione dalla quale si evinca l’utilizzo del regime dei minimi con il relativo riferimento normativo per l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto.

Tale scelta è stata operata per evitare situazioni di costante credito di imposta nei confronti della P.A. da parte dei contribuenti minimi.

Fino al 2011, ai contribuenti minimi si applicavano in tema di ritenute d’acconto le regole ordinarie di cui all’art. 25 e art. 25 bis DPR 600/73, in virtù del fatto che l’imposta sostitutiva coincideva nella maggior parte dei casi con la ritenuta d’acconto: 20% per i professionisti; 23% sulla metà dei provvigioni inerenti rapporti di agenzia, mediazione, procacciamento d’affari; 4% per i soggetti che operano nei confronti dei condomini.

Qualche dubbio poteva porsi con riferimento a questo ultimo caso, infatti, se l’intenzione del legislatore fosse stata quella di evitare crediti “perpetui”, un aliquota del 4% difficilmente potrebbe comportare situazioni creditorie importanti. Ma è stato giustamente osservato che mentre la ritenuta è applicata sui ricavi l’imposta sostitutiva è applicata sul reddito e pertanto in ogni caso sarebbero potute emergere situazioni creditorie.

Non vi è dubbio che la riduzione dell’aliquota sostitutiva dal 20% al 5% ha gravemente riproposto la questione e con tempestivo intervento l’Agenzia delle Entrate nel provvedimento attuativo ha fornito la corretta soluzione.

Si segnala che continuerà ad essere applicata la ritenuta del 4% (come ridotta dalla manovra correttiva 2011) da parte degli istituti di credito sui bonifici eseguiti alle imprese per le ristrutturazioni edilizie (36%) e per lavori di risparmio energetico (55%) stante la diversa modalità operativa della ritenuta in questione.

Durante la manifestazione del telefisco2012, nel fornire una risposta alla domanda circa l’obbligatorietà o facoltà della non applicazione della ritenuta d’acconto è stato chiarito che la trattenuta IRPEF, laddove prevista, è adempimento obbligatorio che grava sul sostituto d’imposta che ne risulta esonerato ogni volta che non ve ne siano i presupposti. In conclusione il nuovo regimi dei minimi è “anche” esente da ritenute Irpef nei casi previsti dal DPR 600/73.

Un altro punto da prendere in considerazione, riguarda in modo specifico i soggetti che già usufruiscono del regime dei minimi per l’anno 2011 e che mantengono i requisiti anche per l’anno 2012. Premesso che sia la normativa relativa all’applicazione della ritenuta d’acconto, sia quella sulla determinazione del reddito per i contribuenti minimi, prevede il regime di cassa, occorre prestare attenzione nell’emissione delle fatture distinguendo: il momento della prestazione dal momento esatto di percezione del compenso.

Bisogna, ricordare che, i pagamenti effettuati con assegno si considerano ricevuti nel momento della consegna del titolo, quindi, un assegno entrato nella disponibilità del contribuente con data 30 dicembre entrerà a far parte della base imponibile del 2011 (con relativa applicazione della ritenuta) anche se materialmente versato sul conto corrente in data 02 gennaio. Al contrario, un assegno, anche se relativo a fattura del 2011, ma con data 02 gennaio entrerà a far parte della base imponibile del 2012; lo stesso dicasi per ricevute bancarie e bonifici per i quali si deve tener conto della effettiva disponibilità sul conto corrente delle somme (Risoluzione n. 38E del 23 giugno 2010 dell’Agenzia delle entrate). Perciò, può accadere che il bonifico partito entro il 31 dicembre 2011 dia la sua disponibilità per il percettore nel 2012, in questi casi, si crea una sorta di asimmetria tra il momento di emissione della fattura e quello dell’effettivo incasso per cui, il compenso, pur confluendo nel reddito del 2012, sarà soggetto a ritenuta d’acconto con il conseguente utilizzo in compensazione o rimborso delle stesse secondo quanto disposto dall’art 6 del DM 2 gennaio 2008.

Considerando che la procedura di non applicazione della ritenuta richiede espressamente la comunicazione alla contro parte, comunicazione che potrà essere espressa nella fattura, per le eventuali fatture emesse nel 2011 e ancora da riscuotere nel 2012 il contribuente “minimo” potrà inviare apposita comunicazione alla controparte per la non applicazione della ritenuta d’acconto.

 

Altra ipotesi da prendere in considerazione è quella del contribuente obbligato a lasciare il regime dei minimi dal 2012, con fatture ancora da riscuotere, emesse senza l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. In questo caso, al contrario di quanto può accadere per la ritenuta d’acconto, il contribuente non deve fare nulla. Infatti, poiché il momento impositivo IVA deve eseguire i tempi dettati dall’articolo 6 del DPR 633/72 è evidente che laddove il contribuente abbia emesso la fattura per prestazioni effettuate nel 2011 senza IVA ai sensi del co. 100 art. 1 L.244/2007, non deve integrare la stessa mediante nota di variazione in aumento per l’importo della sola IVA, laddove il pagamento intervenga nell’anno 2012 periodo nel quale opera il regime ordinario. Va da se che tale inerzia trova applicazione inversa nelle fattispecie contrarie (passaggio da regime Ordinario a Regime Minimi).

 

Colpo di ali quindi per i contribuenti di minime dimensioni, tutti con il fiato sospeso in attesa dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

Elisabetta Marziali

20 marzo 2012