Il contribuente minimo e l'automezzo ad uso promiscuo

una risposta approfondita ad uno dei quesiti posti nella videconferenza del 26 gennaio scorso sui nuovi contribuenti minimi

In merito alla risposta precedentemente sull’automezzo uso promiscuo acquistato da privato, addirittura prima dell’apertura della partita IVA del professionista, di cui ci si scarica i costi (carburante, assicurazione, manutenzioni) al 50%, durante la videconferenza del 26 gennaio ha detto che il costo dell’auto va a fare parte del plafond dei 15.000 euro, anche se acquistato come privato. Volevo ulterior delucidazioni

  1. Se al professionista faccio fare un contratto di comodato gratutito a sè stesso (non registrato all’AdE) per l’utilizzo dell’auto riesco a non farlo rientrare nel plafond?

  2. Un contribuente minimo può avere due codici attività (i.e. cod. 855100 per attività di personale trainer e cod.749099 per osteopata)? preciso che con i compensi di entrambe le attività non supererebbe il limite dei 30.000 euro.

 

RISPOSTE

1) Innanzitutto occorre verificare se gli acquisti fatti prima dell’inizio dell’attività concorrono a determinare il limite di 15.000 euro evidenziato. Al riguardo, la circolare 26 febbraio 2008, n. 13/E, quesito 1.7 afferma che, nell’identificare il “triennio precedente”, occorre verificare gli acquisti di beni strumentali (ossia, gli acquisti di beni utilizzati come strumentali per l’attività successivamente iniziata e svolta) effettuati indipendentemente dall’effettiva operatività del soggetto.

Per i beni ad uso promiscuo (es autovettura) si dovrà sempre considerare un valore del 50% (circ. 7/E/2008, quesito 2.8, lett. b), assumendo il costo sostenuto al netto dell’Iva anche se indetraibile per i contribuenti minimi (quesito 1.8 della medesima circolare).

I beni utilizzati in comodato non rilevano quali investimenti rilevanti (circolare 28 gennaio 2008, n. 7/E, quesito 2.8, lett. g).

La registrazione dei contratti di comodato non è obbligatoria, tranne nell’ipotesi in cui il bene sia:

  • IMMOBILE e sia, alternativamente, redatto in forma scritta o sia enunciato in altri atti (risoluzione 14/E/2001);

  • MOBILE, in caso d’uso (art. 3, parte Seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986).

 

2) Il contribuente minimo può avere più codici attività. In caso di esercizio contemporaneo di più attività, ai fini dell’individuazione del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, occorre fare riferimento alle attività complessivamente esercitata (Provv. Ag.Entrate 22 dicembre 2011, punto 2.4). Lo stesso vale per il limite dei ricavi (€ 30.000).

 

13 febbraio 2012

Claudio Sabbatini