Regimi contabili dal 2012

dal punto di vsta contabile, l’anno 2012 si caratterizza per le numerose novità intervenute per allineare la normativa italiana con quella europea: gli aspetti salienti dei due nuovi regimi contabili (nuovo regime dei minimi e regime agevolato per gli ex minimi)

Dal lato contabile, l’anno 2012 si caratterizza per le numerose novità intervenute per allineare la normativa italiana con quella europea.

In tale contesto, per tali ragioni, il cd. regime dei minimi potrà essere fruito solo da pochi contribuenti, mentre coloro che ne fuoriescono possono decidere di tenere un regime contabile agevolato oppure passare, mediante opzione al regime di contabilità ordinaria.

Con il provvedimento del 22 dicembre 2011, del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono state fornite le istruzioni per usufruire dell’imposta agevolata, prevista dal D.L. n. 98/2011 (imposta sostitutiva pari al 5% del reddito d’impresa o professionale).

Mentre con un ulteriore provvedimento sempre del 22 dicembre 2011 è stato disciplinato il regime contabile agevolato per i “vecchi minimi” che non possono accedere al regime di vantaggio, perché non hanno i requisiti, e per i “nuovi minimi” che fuoriescono dal regime fiscale per decorrenza dei termini.

A tal fine, alla luce dei due nuovi provvedimenti delle Entrate di fine anno 2011, riproponiamo (difatti, per le prime illustrazioni siamo intervenuti con l’articolo sulle novità fiscali del giorno) di seguito gli aspetti salienti dei due nuovi regimi contabili (nuovo regime dei minimi e regime agevolato per gli ex minimi).

Nuovo regime dei minimi

In aggiunta alle semplificazioni già previste per i “vecchi minimi”, il regime fiscale di “vantaggio” prevede un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali, fissata al 5%, e la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a cui va, però, rilasciata una dichiarazione di trovarsi nel nuovo regime dei minimi (per il relativo fac simile si veda di seguito).

Sul fronte dell’Iva, i nuovi contribuenti minimi sono esonerati dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti “black list”, mentre devono fare, come tutti gli altri, richiesta di inserimento nell’archivio Vies, se vogliono effettuare acquisti intracomunitari.

Ovviamente, di particolare rilevanza la circostanza che non devono osservare gli adempimenti previsti per gli altri contribuenti ai fini degli studi di settore.

Pertanto, il nuovo contribuente minimo non è soggetto all’IRAP, né all’IVA ed è fuori dagli Studi di Settore.

Soggetti che possono accedere al nuovo regime dei minimi

Tutti i contribuenti che aprono un’attività a partire dal 1° gennaio 2012 possono accedere al regime fiscale di vantaggio se in possesso dei requisiti già stabiliti per i “vecchi minimi” (Legge 244/2007).

Trattandosi di “nuove” attività, il provvedimento 22.12.2011 ha chiarito che l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di un’altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente. Fanno, però, eccezione i contribuenti che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

Anche per chi ha avviato l’attività dopo il 31.12.2007, l’accesso è condizionato dal possesso dei requisiti per i “minimi” (Legge n. 244/2007 e D.L. n. 98/ 2011).

In particolare, sono ammessi al nuovo regime dei minimi esclusivamente le persone fisiche che intraprendano un’attività di impresa o un’arte o professione. Sono, quindi, escluse le società qualunque sia la loro veste giuridica.

Il nuovo regime è applicabile a coloro che intraprendono, a partire dal 2012, una nuova attività o che l’abbiano intrapresa dopo il 31.12.2007.

Ulteriori requisiti richiesti sono:

– Il contribuente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti altra attività imprenditoriale, anche in forma associata o familiare o attività di lavoro autonomo;

– l’attività non deve essere la mera prosecuzione di una precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

– qualora si prosegua un’attività svolta in precedenza da altri, l’ammontare dei ricavi realizzati nell’anno precedente l’accesso al beneficio, non può essere superiore a 30.000 euro.

Per accedere al nuovo regime fiscale è richiesto il possesso dei requisisti previsti dagli artt. dal 96 al 117 dell’art.1 della L. 244/2007 che ha istituito il regime dei contribuenti minimi. Pertanto si tratta degli stessi requisiti prescritti per l’accesso a tale regime.

Il regime agevolato cessa di essere applicabile dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni previste per accedervi.

Il regime si caratterizza per il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali comunali e regionali, nella misura pari al 5% del reddito d’impresa o professionale.

Agevolazione fiscale nel nuovo regime dei minimi

L’aliquota sostitutiva dell’Irpef al 5% si applica per il periodo d’imposta di inizio attività e per i quattro anni successivi.

I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35° anno.

Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000.

In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Il citato Provvedimento del 22.12.2011 ha precisato che per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si intende lo svolgimento effettivo e l’inizio della stessa; non l’apertura della partita Iva.

Infine, occorre tenere in evidenza che chi esce dal regime, anche nel quinquennio o prima dei 35 anni, non può più rientrarvi.

Come premesso, il Provvedimento del Direttore delle Entrate del 22.12.2012 ha disposto che i ricavi e compensi relativi al reddito oggetto del nuovo regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta.

A tale fine, posto che l’effettuazione della ritenuta è compito e responsabilità del sostituto, è posto a carico del contribuente minimo l’onere di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva del 5%

Ecco di seguito il relativo fac simile da rilasciare al sostituto d’imposta:

Il sottoscritto……….nato a……. e residente in…….. via……, esercente attività di……….in…(città)……..via…….., con numero di partita Iva……….., codice fiscale……..

                                                 DICHIARA

– di svolgere la propria attività nell’ambito del regime di fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007 come modificato dall’articolo 27, D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011, essendo in possesso dei necessari requisiti;

– di assoggettare i ricavi/compensi realizzati nell’ambito della propria attività all’imposta sostitutiva del 5% prevista dall’articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011.
Data……….                                                         Firma………….

L’individuazione dei redditi continua ad essere effettuata, per le caratteristiche del regime dei minimi, avuto riguardo al criterio di cassa, anche per soggetti imprenditori (ricavi o compensi riscossi nell’anno meno costi o spese pagate nel medesimo periodo d’imposta).

Sulle fatture emesse dal 2012 dai nuovi minimi è opportuno riportare la dicitura:

“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi 96-117, Legge n. 244/2007 come modificato dall’articolo 27, D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011”.

Obblighi contabili previsti nel regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cioè nel regime dei nuovi minimi)

L’imprenditore o il professionista che applica il regime fiscale per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità deve soltanto:

– Nei casi previsti, emettere e conservare, scontrini, ricevute fiscali o fatture numerate nelle quali non deve essere evidenziata l’IVA e non deve essere indicata neppure la ritenuta d’acconto;

– numerare e conservare le fatture di acquisto e gli altri documenti ricevuti;

– presentare la dichiarazione dei redditi.

Difatti, il neo contribuente minimi, invece, non deve:

– effettuare le liquidazioni dell’IVA ed i relativi versamenti;

– presentare la dichiarazione IVA e la dichiarazione IRAP;

– tenere i libri contabili (registro IVA acquisti, vendite e corrispettivi, libro giornale e libro degli inventari, conti di mastro, libro beni ammortizzabili);

Regime agevolato per gli ex minimi

Questo regime contabile agevolato è disciplinato dal secondo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 che ha inteso concedere delle opportunità per coloro che non possono più usufruire del regime di vantaggio.

Per i “vecchi minimi”, che per mancanza di requisiti non possono accedere al regime di vantaggio, e per coloro che ne escono per decorrenza dei termini di applicazione, viene, infatti, previsto un regime contabile agevolato che esonera dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini di imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazioni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell’acconto annuale Iva e anche dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell’Irap.

A questo regime possono accedere anche coloro che, pur avendo i requisiti per essere “minimi”, hanno optato per il regime ordinario o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000.

In pratica, l’Iva si pagherà una volta l’anno. Si dovranno, inoltre, fare le annotazioni necessarie per fare fronte agli adempimenti legati agli studi di settore.

Il reddito per le imprese si determina con le regole ordinarie, quindi, rispettando i principi della competenza economica. Ovviamente, i professionisti, invece, utilizzano il principio di cassa.

Permane l’obbligo, a seconda dei casi, di emissione della fattura o dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

Quali sono le agevolazioni:

– Niente adempimenti ai fini Irap;

– niente adempimenti contabili obbligatori;

– solo obbligo conservazione documenti contabili.

Le conseguenze per gli ex minimi dal 2012:

Tra gli altri, obbligo spesometro e studi di settore.

Nuovo regime dei minimi dal 2012:

Ambito soggettivo

 

Si tratta di un “nuovo” regime dei minimi che pur prevedendo le stesse semplificazioni contabili del vigente regime richiede, ai fini dell’accesso, anche il rispetto delle previste condizioni.

Quindi, riguarda esclusivamente persone fisiche che:

– Iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo;

– hanno iniziato un’attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008;

– ha durata di 5 anni a partire dall’inizio dell’attività, con un’eccezione per chi non ha ancora compiuto il 35esimo anno di età, difatti per questi soggetti la durata del nuovo regime contabile potrà andare anche oltre i 5 anni e fino al compimento del 35esimo anno di età.

Pertanto, un contribuente ventenne nel 2012, che intraprende nel medesimo anno un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, beneficiando del nuovo regime, potrà applicarlo anche oltre il quinquennio 2012-2016 e potenzialmente, addirittura fino al 2027 qualora mantenga ininterrottamente le condizioni per la permanenza nel nuovo regime e non si verifichino cause di esclusione o decadenza.

 

Requisiti per il nuovo regime dei minimi

 

Per poter applicare il nuovo regime dei minimi sono previsti dei requisiti specifici:

– Non aver esercitato un’attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività;

– l’attività da esercitare non deve costituire in alcun modo prosecuzione di un’altra attività precedente svolta quale dipendente o autonomo, con esclusione del periodo di pratica professionale;

– in caso di prosecuzione di attività d’impresa esercitata da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a 30 mila euro.

Continuano ad essere esclusi dall’applicazione delle novità in esame i soggetti:

– Che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio, agricoltura, agenzie di viaggio, vendita di sali e tabacchi, vendite a domicilio);

– non residenti;

– che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8), D.P.R. n. 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, D.L. n. 331/93;

– soci/associati di società di persone, associazioni professionali o Srl trasparenti ex art. 116 del Tuir.

 

Vantaggi per i nuovi minimi

Applicazione dell’imposta sostitutiva del 5%.

Il nuovo regime, richiamando di fatto la medesima normativa prevista per i “minimi”, conferma le medesime agevolazioni per essi previste.

In particolare:

– niente addebito Iva su operazioni attive (ma nessun diritto alla detrazione su operazioni passive);

– esonero da speso metro (elenchi clienti-fornitori), comunicazione operazioni black-list;

– esclusione da studi di settore e parametri;

– esclusione da Irap.

Permangono, invece, i seguenti adempimenti:

– obbligo di applicazione del reverse charge (acquisti intraUe, acquisto servizi generici Ue-ExtraUe, subappalti, ecc.) con obbligo di versamento dell’Iva;

– certificazione corrispettivi;

– obbligo di numerazione, conservazione fatture acquisto e bollette doganali;

– obbligo intrastat;

– determinazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo con applicazione criterio di cassa.

 

Tassazione del nuovo regime dei minimi

 

Una delle novità, che rende il nuovo regime ancor più appetibile di quello che va di fatto a sostituire, è l’assoggettamento del reddito d’impresa/lavoro autonomo ad una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (nel precedente regime la stessa era pari al 20%).

Nei confronti di tali contribuenti il Provvedimento del 22.12.2011 ha chiarito che i sostituti d’imposta non devono più operare la ritenuta del 20% sulle somme corrisposte.

Ciò al pari del regime delle nuove iniziative produttive che prevede il versamento di un’imposta sostitutiva del 10% (ove la C.M. n. 7/E del 2001 ha disposto la non applicazione della ritenuta).

 

 

Regime agevolato per gli ex minimi:

Passaggio di regime

Per chi dal 2012 non possiede le caratteristiche per poter accedere al nuovo regime contabile, ma presenta quelle che gli consentivano di essere considerato un contribuente “minimo”, è previsto il passaggio automatico ad un regime di semplificazioni che, in effetti, si presenta poco appetibile e dal quale si potrà uscire optando per il regime ordinario.

Dunque i soggetti minimi nel 2011, devono obbligatoriamente fuoriuscire dal regime dei minimi:

– Se si è intrapresa l’attività antecedentemente al 31.12.2007;

– nel caso si sia giunti al compimento del quinquennio di attività e si abbia un’età superiore a 35 anni.

La gestione del passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario comporta le seguenti problematiche:

– ai fini IVA, in maniera simmetrica rispetto all’ingresso nel regime dei minimi, va effettuata la rettifica della detrazione IVA connessa al mutamento del regime di detrazione (da IVA indetraibile a IVA detraibile);

– ai fini reddituali va analizzato il trattamento dei beni strumentali acquistati durante il regime dei minimi o anteriormente all’ingresso nello stesso; qualora il contribuente sia un imprenditore, è necessario gestire gli eventuali salti o duplicazioni d’imposta connessi al passaggio da un regime di determinazione del reddito con il criterio di cassa a un regime in cui si utilizza il criterio di competenza.

In particolare tale problematica coinvolge anche il magazzino esistente al 31.12.2011.

 

Chi ne ha diritto: Soggetti ammessi al regime contabile agevolato

I soggetti ammessi al regime contabile agevolato sono le persone fisiche che avrebbero i requisiti per beneficiare del vecchio regime dei contribuenti minimi, ossia, nel 2011, hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi non superiori ai 30.000 Euro, non hanno effettuato cessioni all’esportazione e non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori; nel triennio solare precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 Euro; non si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’Iva; sono soggetti residenti; non effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; non partecipano a società di persone o a società a responsabilità limitata.
Tali soggetti, appunto, accedono al regime contabile agevolato introdotto con il Decreto Legge n. 98 del 2011, convertito in Legge n. 111/2011.

 

Agevolazioni per gli ex minimi

Riguardo alle semplificazioni delle quali si possono avvalere i contribuenti che rientrano nell’ambito di applicazione di questo nuovo regime contabile, è stato precisato che tali contribuenti sono esonerati dai seguenti obblighi:

– registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva;
– tenuta del registro dei beni ammortizzabili (qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire, ordinati in forma sistematica, i dati che confluirebbero nel registro);

– liquidazioni e versamenti periodici dell’Iva;
– versamento dell’acconto annuale dell’Iva;
– presentazione della dichiarazione a fini dell’Irap e versamento della relativa imposta.
Devono, invece, osservare i seguenti adempimenti:
– conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;

– fatturazione e certificazione dei corrispettivi, qualora non ricorrano le condizioni di esonero;

– comunicazione annuale dei dati Iva, qualora il volume d’affari sia uguale o superiore a 25.822,84 Euro;

– presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva;

– versamento annuale dell’Iva;

– versamento dell’acconto e del saldo dell’Irpef;
– versamento dell’acconto e del saldo delle addizionali comunali e regionali all’Irpef;
– adempimenti dei sostituti d’imposta;

– comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva (cd. spesometro);
– comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata.

Inoltre, i contribuenti che applicano il nuovo regime agevolato sono, comunque, soggetti agli studi di settore.
Il regime contabile in questione, infine, cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui è venuta meno una delle condizioni previste per beneficiare del regime medesimo o si verifica una causa di esclusione, oppure a seguito dell’esercizio dell’opzione per il regime contabile ordinario.

 

 

 

 

Vincenzo D’Andò

14 gennaio 2012