La prescrizione delle annualità fiscali

la data del 31/12/2011 è trascorsa: vediamo quali annualità fiscali e quali procedure di riscossione sono da considerare, a questo punto, prescritte

L’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria va esercitata entro specifici termini influenzati dal fatto che il contribuente abbia ottemperato o meno all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali (Redditi, Irap ed Iva).

 

TERMINI DI PRESCRIZIONE ORDINARIA

In effetto in caso di dichiarazione fiscale presentata il termine di decadenza scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui si sono presentate le predette dichiarazioni fiscali; nel caso in cui le dichiarazioni sono state omesse il termine di decadenza scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le dichiarazioni avrebbero dovuto essere presentate (a tale scopo è fondamentale ricordare che si considera omessa anche la dichiarazione fiscale presentata oltre i 90 giorni dal termine ordinario).

 

TERMINI DI PRESCRIZIONE IN PRESENZA DI REATI FISCALI

Se sono presenti violazioni di cui al Decreto Legislativo n. 74-2000 i termini ordinari di prescrizione si raddoppiano ovvero diventano:

entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

A questo scopo è utile ricordare che l’Amministrazione finanziaria (Agenzia Entrate e Guardia di Finanza) è obbligata a fare denuncia alla Procura della repubblica quando, durante una verifica,entrino in possesso di notizie comprovanti un ipotetico reato fiscale.

 

Il caso di specie potrebbe anche rendere di fatto ancora accertabile un periodo già prescritto in virtù della prescrizione ordinaria. La Corte Costituzionale con la sentenza 247/2011 ha chiarito che gli organo accertatori sono autorizzati al controllo della contabilità antecedente al quinto anno precedente: quindi pur in presenza di una prescrizione ordinaria di cinque anni si potrebbe ipotizzare un obbligo di conservazione delle scritture contabili ai fini fiscali per un periodo di nove anni (la casistica andrebbe pertanto chiarita).

 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA DELLA PRESCRIZIONE FISCALE

 

ANNO IMPOSTA

ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE

PRESCRIZIONE SE LA DICHIARAZIONE E’ STATA PRESENTATA

PRESCRIZIONE SE LA DICHIARAZIONE NON E’ STATA PRESENTATA

PRESCRIZIONE IN PRESENZA DI REATO FISCALE SE LA DICHIARAZIONE E’ STATA PRESENTATA

PRESCRIZIONE IN PRESENZA DI REATO FISCALE SE LA DICHIARAZIONE NON E’ STATA PRESENTATA

TERMINE DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA O DELL’AVVIO DELL’ AZIONE ESECUTIVA

2001

2002

SCADUTO

SCADUTO

SCADUTO

31.12.11

DAL 31.12 DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L’ACCERTAMENTO E’

DIVENTATO DEFINITIVO

2002

2003

SCADUTO

SCADUTO

SCADUTO

31.12.12

IDEM

2003

2004

SCADUTO

SCADUTO

31.12.12

31.12.13

IDEM

2004

2005

SCADUTO

SCADUTO

31.12.13

31.12.14

IDEM

2005

2006

SCADUTO

SCADUTO

31.12.14

31.12.15

IDEM

2006

2007

SCADUTO

31.12.12

31.12.15

31.12.16

IDEM

2007

2008

31.12.12

31.12.13

31.12.16

31.12.17

IDEM

2008

2009

31.12.13

31.12.14

31.12.17

31.12.18

IDEM

2009

2010

31.12.14

31.12.15

31.12.18

31.12.19

IDEM

2010

2011

31.12.15

31.12.16

31.12.19

31.12.20

IDEM

 

N.B. Per gli anni 2001 e 2002 il termine di cui alla prescrizione in presenza di reati fiscali viene prorogato di due anni in caso di mancata adesione del contribuente al condono fiscale (legge 289-2002).

 

LA NUOVA PRESCRIZIONE DEI REATI FISCALI

La manovra bis ha stabilito per i reati contemplati dal decreto 74-2000 (artt. 2 – 10) un allungamento dei termini di prescrizione quantificabili in un terzo.

 

NUOVI LIMITI DI VALORE PER LE SOGLIE PENALI

La manovra bis ha inoltre modificato le soglie di punibilità in seguito al tipo di reato commesso .

 

TABELLA ESPLICATIVA APPLICABILE AI REATI COMMESSI DAL 17 SETTEMBRE 2011

 

TIPO REATO

NUOVI LIMITI IN VIGORE E PENA PREVISTA

Dichiarazione fraudolenta con falsa fatturazione

In caso di evasione di iva e redditi attraverso l’ausilio di fatture false è prevista la reclusione da un anno e mezzo a sei anni (art.2 d.l.74-2000). Questo vale per qualsiasi importo evaso. Abolita ogni franchigia.

Dichiarazione fraudolenta con altri artifici

Viene abbassata la soglia relativa all’art. 3 del d.l. 74 -2000 : devono essere presenti congiuntamente :lettera a) evasione imposta per almeno euro 30.000; lettera b) sottrazione all’imposizione per un milione di euro. Pena prevista da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione infedele

Art. 4 d.l.74-2000: il reato si configura se contemporaneamente vengono superati i seguenti limiti: 1) imposta evasa superiore a euro 50.000; b)sottrazione all’imposizione di elementi attivi superiori al 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque superiori a 2.000.000 di euro. Pena prevista da un anno a tre anni.

Omessa dichiarazione

Art.5 d.l. 74-2000: si ha il reato se l’imposta evasa raggiunge i 30.000 euro. Pena prevista da un anno a tre anni.

Emissione fatture fittizie

Art. 8 d.l. 74-2000: il reato è punibile indipendentemente dalla cifra (non esiste un limite). Pena da un anno e mezzo a sei anni.

Rischio del carcere

Applicabile a chi evade almeno 3 milioni di euro d’imposta e al 30 % del fatturato ( devono essere presenti entrambe le condizioni). Non è concesso richiedere la sospensione condizionale della pena . Se il contribuente salda i debiti la sanzione penale sarà ridotta fino ad un terzo e inoltre la prescrizione di questo reato è aumentata di un terzo .

 

TERMINE DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI

La cartella va notificata entro i seguenti termini (a pena di decadenza) a seconda dell’atto originario dal quale ha avuto origine:

cartella emessa a seguito di controllo automatizzato art.36-bis: entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

cartella emessa a fronte di controllo formale art.36-ter: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

cartelle emessa a seguito di accertamento ordinario:entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è da considerare definitivo.

 

TERMINE DI DECADENZA DELLA ESECUZIONE FORZATA

Nel caso di specie il termine di decadenza decorre dall’avvio dell’esecuzione forzata che dovrà aver luogo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo.

 

13 gennaio 2012

Celeste Vivenzi