La notifica per posta delle cartelle esattoriali: ancora tanti dubbi

Una sentenza della C.T.P. di Roma “torna indietro” rispetto al precedente orientamento giurisprudenziale.

notifica della cartella esattorialeCon sentenza n. 477/48/11, depositata il 15/12/2011, la Ctp di Roma si è pronunciata sull’annosa questione dell’inesistenza della notifica a mezzo posta degli atti del Concessionario, in senso sfavorevole al contribuente ed in totale contrasto con la più recente giurisprudenza sul punto.

La questione trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento in merito alla quale il ricorrente, tra le altre eccezioni, ha sollevato quella dell’inesistenza della notifica, illegittimamente effettuata tramite agenzia privata di recapiti, concessionaria delle Poste.

Difatti, sebbene l’articolo 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, rubricato “Notificazione della cartella di pagamento”, preveda la possibilità, per gli Agenti della riscossione, di notificare i propri atti per posta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, esso, tuttavia, individua espressamente quali agenti notificatori gli ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, i messi comunali o gli agenti della polizia municipale.

In base al primo comma dell’articolo 26 cit., quindi, la notificazione deve sempre essere effettuata da un agente notificatore abilitato, il quale può anche avvalersi del servizio postale, mentre sono certamente illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente all’uopo abilitato.

Ciononostante, però, nel caso di specie, l’adita Commissione ha disposto che <<non si rilevano vizi di notifica della cartella di pagamento dal momento che l’agente della riscossione, nel notificare l’atto, si è legittimamente avvalso del servizio postale ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 602/73, senza avvalersi di messi o ufficiali notificatori, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento>>.

Conseguentemente, tale pronuncia si pone in netto contrasto con quanto enunciato e condiviso sia dalla dottrina (in tal senso A. Sacrestano, La notifica di Equitalia a mezzo posta si deve considerare come inesistente, in Guida Normativa, n. 11, dicembre 2009, p. XLI e ss.) che dalla più recente giurisprudenza (in tal senso: Ctp di Lecce, Sez. 5ª, del 16 novembre 2009, n. 909/5/09; Ctr Lombardia, Sez. V, del 17 dicembre 2009, n. 141; Ctp di Milano, Sez. 9ª, del 19/07/2010, n. 264; Ctp di Foggia, Sez. 7ª, del 29 settembre 2010, n. 348/7/10; Ctp di Pescara, Sez. IV, del 3 novembre 2010, n. 743/4/10; Ctp di Catanzaro, Sez. 1ª, del 18 novembre 2010, n. 350/1/10; Ctp di Lecce, Sez. 5ª, del 29 dicembre 2010, n. 533/5/10), secondo le quali la corretta interpretazione ed applicazione della norma di cui al primo comma dell’art. 26 D.P.R. 602/1973 determina l’inesistenza della notifica a mezzo posta della cartella di pagamento quando essa non sia effettuata dai soggetti tassativamente indicati dal suddetto primo comma.

Ciò, peraltro, trova riscontro nel fatto che, mentre il testo previgente dell’art. 26 cit., modificato dall’art. 12, D. Lgs. 26.02.1999, n. 46 (G.U. 05.03.1999, n. 53, S.O. n. 45/L), con decorrenza 01.07.1999, prevedeva esplicitamente che la notificazione potesse essere eseguita dall’esattore anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la riforma del suddetto articolo, invece, tale previsione normativa è stata soppressa.

E’ di tutta evidenza, quindi, alla luce delle argomentazioni svolte, l’illegittimità dell’atto impugnato, attesa la mancata notificazione dello stesso al contribuente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 cit..

 

4 gennaio 2012

Avv. Maurizio Villani

Avv. Paola Rizzelli