La compensazione dei debiti erariali risultanti da ruoli scaduti

La questione della compensazione preventiva obbligatoria dei debiti a ruolo già scaduti, per i quali è previsto il vincolo di “autocompensazione” in relazione ai soli debiti erariali, lasciando fuori dal l’obbligo i debiti di natura contributiva.

Approfondiamo la questione della compensazione preventiva obbligatoria dei debiti a ruolo già scaduti, per i quali l’art. 31 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, impone il vincolo di “autocompensazione” in relazione ai soli debiti erariali, lasciando fuori dal l’obbligo i debiti di natura contributiva ed altri.

Il vincolo di autocompensazione preventiva, è operativo solo se i debiti erariali sono relativi a ruoli scaduti e sono di importo superiore a Euro 1.500.

Nel caso di violazione della norma in discorso, la sanzione è pari al 50 % del minore, tra l’importo iscritto a ruolo e quello indebitamente compensato, norma operativa a seguito dell’emanazione del D.M. 10.02.2011, dai versamenti aventi decorrenza dal 16.03.2011.

Nel presente intervento, ripercorreremo le disposizioni in discorso e tracceremo le implicazioni operative di tale obbligo.

 

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