Il registro degli infortuni e la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro

Un riassunto delle regole per la corretta compilazione del registro infortuni a cura di Bruno Olivieri.

Il registro infortuni

E’ quel registro dove il datore di lavoro ha l’obbligo di annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza di almeno un giorno sia del personale assicurato presso l’INAIL che di quello non soggetto all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Ai fini assicurativi cade l’obbligo sui datori di lavoro di trasmettere le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Prima di essere posto in uso, il registro infortuni dev’essere vidimato dalla ASL di competenza territoriale che controllerà la numerazione progressiva contrassegnando ciascuna pagina.

Il registro degli infortuni dev’essere conservato sul luogo di lavoro e pertanto presso ogni sede operativa di ciascuna azienda che abbia accentrato in una sola sede l’attività amministrativa. Esso dev’essere conservato per 4 anni dalla data dell’ultima registrazione o da quella della vidimazione se non è stato utilizzato.

Le annotazioni riportate sul registro infortuni devono essere riportate a conoscenza da parte del datore di lavoro al servizio di prevenzione e protezione dei rischi e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Dlgs 81/2008.

E’ prevista la facoltà di utilizzare schede individuali, preventivamente vidimate dalla ASL, da parte di aziende che adottino sistemi informativi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati; l’autorizzazione dev’essere richiesta alla D.P.L. – Servizio Ispezioni sul Lavoro.

 

Documentazione relativa alla tutela della salute sul luogo di lavoro

E’ obbligo del datore di lavoro e del medico competente di istituire, aggiornare e curare la tenuta di una serie di documenti finalizzati a monitorare la salute dei lavoratori esposti a particolari rischi inerenti lo svolgimento dell’attività produttiva.

  • Cartella sanitaria di rischio: In esito alle visite mediche effettuate, il medico competente istituisce, aggiorna e conserva tale cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Il medico competente è obbligato a consegnare la suddetta documentazione a :

  1. Datore di lavoro alla cessazione del proprio incarico;

  2. Al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro o quando ne faccia richiesta.

Le cartelle devono inoltre essere trasmesse all’ISPESL per via telematica quando si tratta di lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e all’amianto;

  • Registro degli esposti e degli eventi accidentali: I lavoratori addetti ad attivita’ comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attivita’ svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale (D.Lgs 81/2008);

  • Cartella sanitaria e di rischio per esposti ad agenti chimici.

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Documento di valutazione del rischio

L’elaborazione del documento di valutazione del rischio è l’adempimento più importante in materia di tutela della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al punto che il Legislatore ne vieta la delega riconducendo la responsabilità direttamente in capo al datore di lavoro.

Esso costituisce il documento da cui discendono la programmazione e la concreta attuazione delle misure che devono essere adottate per eliminare o contenere i rischi a cui i lavoratori sono sottoposti; il documento dev’essere conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

 

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3 gennaio 2012

Bruno Olivieri