Il futuro delle professioni: società tra professionisti, introduzione nuovo regime contabile, riduzione del numero dei sindaci nelle SRL e SPA, riforma degli Ordini professionali, assistenza fiscale, trasmissione dichiarazioni annuali e mod. F24

le Manovre Finanziarie del 2011 stanno ridisegnando il mondo delle libere professioni: ecco l’attuale “stato dell’arte”…

Nella Legge di stabilità 2012 sono contenute disposizioni che riguardano i professionisti e i relativi Ordini Professionali. Appare necessario esaminarne i punti principali evidenziando gli elementi di criticità e la necessità di eventuali chiarimenti da parte del Legislatore:

 

1) SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

L’art. 10 della legge di stabilità n. 183-2011 ha stabilito che, a far data dal 1°gennaio 2012,i lavoratori autonomi potranno esercitare l’attività professionale scegliendo la forma giuridica più adatta alle loro necessità.

A tale scopo potrà essere utilizzata la forma della società semplice, della società in nome collettivo, in accomandita semplice, di capitali o anche della società cooperativa (si ricorda che la denominazione della società deve contenere l’indicazione di società tra professionisti).

 

Alcuni elementi appaiono però molto singolari:

  • possibilità per i soci non professionisti di detenere le quote sociali di maggioranza;

  • possibilità per gli stessi soci di dirigere l’Organo amministrativo delle società equiparando di fatto i professioni iscritti agli Ordini a dei semplici dipendenti.

 

Altra questione molto importante per le nuove “società tra professionisti“ (non chiarita dalla nuova normativa) è incentrata sulla problematica inerente al principio contabile da applicare alle stesse, ovvero se il reddito di tali soggetti sia da determinarsi con il principio di cassa o con quello di competenza.

La questione non è di poco conto in quanto la differenza in termini economici è rilevante ed appare senza dubbio molto più conveniente l’applicazione del principio di cassa (in quanto rende possibile tassare un reddito effettivamente incassato) rispetto al principio per competenza.

In caso contrario infatti potrebbe addirittura venir meno l’interesse da parte dei professionisti alla costituzione delle nuove società.

 

A parere di chi scrive la scelta per eccellenza dovrebbe cadere sul criterio di cassa per un motivo ben preciso: le società in oggetto svolgono un’attività di tipo “professionale” e pertanto non sono equiparabili alle comuni società commerciali. Per essere precisi anche altri elementi confermano il sostenimento di tale tesi ovvero:l’applicazione ai professionisti “soci“ del codice deontologico ed il fatto che le attività lavorative debbano comunque essere svolte da persone abilitate (questo farebbe pendere il giudizio verso una società di tipo professionale).

 

2) RIFORMA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

La Legge di stabilità impone una regolamentazione (entro 12 mesi) delle norme legislative in materia di Ordini professionali: tale riforma dovrebbe essere affidata ad un Decreto del Presidente della Repubblica. Tale modalità, almeno per alcune professioni, rasenta profili di incostituzionalità in quanto, secondo autorevoli opinioni espresse dopo il “progetto di riforma”, tali modifiche sarebbero da compiersi attraverso una legge ordinaria.

 

3) INTRODUZIONE NUOVO REGIME CONTABILE

Un’ulteriore novella è rappresentata dalla possibilità per le imprese minori e per i lavoratori autonomi di sostituire le scritture contabili con gli estratti conti bancari (se i contribuenti interessati si impegnano ad utilizzare in via esclusiva sistemi di pagamento tracciabili). Anche se il nuovo sistema contabile appare di non facile attuazione pratica (e non prevede nessun sconto per tutti gli altri obblighi fiscali) secondo alcuni le Banche stanno già predisponendo specifici software contabili. La norma comunque non sembra nemmeno in grado di poter apportare risparmi alle aziende in quanto il professionista dovrà comunque provvedere ai versamenti Iva, alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi ed Irap, degli studi di settore ecc (fatto salvo il caso in cui gli Istituti di Credito si trasformino in un una sorta di CAF aziendale).

 

4)RIDUZIONE DEL NUMERO DEI SINDACI NELLE SRL E SPA

Per l’obbligatorietà del collegio sindacale viene previsto che:

  • nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere anche le funzioni dell’organismo di vigilanza;

  • nelle S.r.l. l’atto costitutivo può prevedere la nomina di un revisore o di un sindaco al posto del collegio sindacale come oggi previsto;

  • per le società con capitale sociale inferiore ad un milione di euro lo statuto può prevedere che l’organo di controllo sia composto da un sindaco unico ( deve essere un revisore legale iscritto nell’apposito registro). Quindi anche in questo caso una riduzione delle possibilità di lavoro per i professionisti interessati.

 

5) ASSISTENZA FISCALE, TRASMISSIONE DICHIARAZIONI FISCALI E MOD. F24

A partire dal 2012, il compenso per l’attività di assistenza fiscale fornita dai professionisti abilitati (commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) viene fissato in misura pari a 14 euro per ciascuna dichiarazione (importo aumentato a 26 euro se si tratta di modello 730 congiunto. Inoltre a far data dal 2012 vengono eliminati i compensi spettanti agli intermediari abilitati per la trasmissione in modalità telematica delle dichiarazioni dei redditi o per i modelli F24.

 

9 dicembre 2011

Celeste Vivenzi