La comunicazione del domicilio eletto

analisi delle norme tramite le quali si incentivano i contribuenti ad eleggere un domicilio per la ricezione degli atti fiscali

L’art. 38 c. 4 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è intervenuto, fra l’altro, specificatamente, sulla lettera d dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, che dà facoltà al contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, attraverso appositacomunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica conmodalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate.

Indichiamo il nuovo art. 60 del D.P.R. n. 600/73.

L’art. 60 del D.P.R. n. 600/73

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall’ufficio;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

c) salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente da appositacomunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica conmodalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione;

e-bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

f) le disposizioni contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.

L’elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello delladata di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed allalettera e-bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della dichiarazione prevista dagliarticoli 35e35-terdel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovverodel modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codicefiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati allapresentazione della dichiarazione di inizio attività IVA. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall’articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all’indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all’Agenzia delle entrate l’indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto.

Il provvedimento del 2 novembre 2011

Con provvedimento del 2 novembre 2011 del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate – prot.n. 11633/2011 – è stato previsto il modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti, contenente anche le relative istruzioni.

In pillole, indichiamo le cose da sapere per non incorrere in errori.

Le pillole sul modello

Deve essere utilizzato obbligatoriamente con riferimento alle comunicazioni inviate dalla data del 2 gennaio 2012.

Può essere utilizzato facoltativamente anche prima del 2 gennaio 2012.

E’disponibile gratuitamente dall’Agenzia dell Entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, anche in formato editabile, che può essere direttamente compilato, stampato e sottoscritto.

Può essere prelevato da altri siti Internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento.

Può essere presentato tramite il servizio postale o per via telematica.

La presentazione tramite il servizio postale deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

La presentazione telematica deve essere effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando il software presente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Indichiamo ulteriori pillole da non dimenticare.

Le pillole da non dimenticare

Il contribuente, sia esso residente in Italia o all’estero, può scegliere l’indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale

Il contribuente residente all’estero può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. È necessario, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73).

La comunicazione può avvenire tramite due diverse modalità: presentazione cartacea o presentazione telematica.

La scelta è valida per la notifica degli atti che riguardano il contribuente anche in qualità di rappresentante di una persona giuridica, di rappresentante di un soggetto con limitata capacità di agire, di erede, di autore di una violazione.

Non possono indicare un domicilio di notifica: gli eredi per conto del contribuente deceduto; il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto.

Si può scegliere un solo domicilio per le notifiche. Nel caso siano stati nel tempo comunicati più domicili, prevale quello indicato nell’ultima comunicazione.

La scelta del domicilio per le notifiche ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

Il domicilio per le notifiche non può essere stabilito presso una casella postale.

Il modello deve essere firmato a pena di nullità.

Il modello può essere utilizzato anche per la revoca.

24 novembre 2011

Roberta De Marchi