analisi delle norme tramite le quali si incentivano i contribuenti ad eleggere un domicilio per la ricezione degli atti fiscali
L’art. 38 c. 4 del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, è intervenuto, fra l’altro, specificatamente, sulla lettera d dell’articolo 60 del D.P.R. n. 600/73, che dà facoltà al contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, attraverso appositacomunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via telematica conmodalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate.
Indichiamo il nuovo art. 60 del D.P.R. n. 600/73.
Il provvedimento del 2 novembre 2011
Con provvedimento del 2 novembre 2011 del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate – prot.n. 11633/2011 – è stato previsto il modello per comunicare i dati relativi al domicilio per la notifica degli atti e degli avvisi dell’Agenzia delle Entrate da parte dei contribuenti, contenente anche le relative istruzioni.
In pillole, indichiamo le cose da sapere per non incorrere in errori.
Le pillole sul modello |
Deve essere utilizzato obbligatoriamente con riferimento alle comunicazioni inviate dalla data del 2 gennaio 2012. |
Può essere utilizzato facoltativamente anche prima del 2 gennaio 2012. |
E’disponibile gratuitamente dall’Agenzia dell Entrate sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, anche in formato editabile, che può essere direttamente compilato, stampato e sottoscritto. |
Può essere prelevato da altri siti Internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del provvedimento. |
Può essere presentato tramite il servizio postale o per via telematica. |
La presentazione tramite il servizio postale deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. |
La presentazione telematica deve essere effettuata direttamente dal contribuente abilitato ai servizi telematici, senza avvalersi di intermediari, utilizzando il software presente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. |
Indichiamo ulteriori pillole da non dimenticare.
Le pillole da non dimenticare |
Il contribuente, sia esso residente in Italia o all’estero, può scegliere l’indirizzo per le notifiche presso una persona o un ufficio, purché si trovi nello stesso Comune in cui ha il proprio domicilio fiscale |
Il contribuente residente all’estero può anche indicare un indirizzo estero per le notifiche purché non ne abbia già indicato uno in Italia o non abbia nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. È necessario, però, comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi al domicilio scelto (articolo 60 del Dpr 600/73). |
La comunicazione può avvenire tramite due diverse modalità: presentazione cartacea o presentazione telematica. |
La scelta è valida per la notifica degli atti che riguardano il contribuente anche in qualità di rappresentante di una persona giuridica, di rappresentante di un soggetto con limitata capacità di agire, di erede, di autore di una violazione. |
Non possono indicare un domicilio di notifica: gli eredi per conto del contribuente deceduto; il rappresentante per conto del minore, inabilitato o interdetto. |
Si può scegliere un solo domicilio per le notifiche. Nel caso siano stati nel tempo comunicati più domicili, prevale quello indicato nell’ultima comunicazione. |
La scelta del domicilio per le notifiche ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. |
Il domicilio per le notifiche non può essere stabilito presso una casella postale. |
Il modello deve essere firmato a pena di nullità. |
Il modello può essere utilizzato anche per la revoca. |
24 novembre 2011
Roberta De Marchi