Preavviso di fermo, la competenza è del giudice tributario

anche quando il concessionario deve recuperare entrate non tributarie, le contestazioni al prevvisio di fermo amministrativo del veicolo rimangono di competenza delle Commissioni Tributarie

Sul preavviso di fermo di autovettura la competenza è del giudice tributario, anche se con l’atto in contestazione il concessionario recupera entrate non tributarie.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 16858 del 2 agosto 2011 delle sezioni unite della Corte di cassazione da cui emerge che la giurisdizione del giudice tributario sussiste anche se la competenza sugli atti impositivi è parziale riguardando anche entrate extratributarie.

 

Natura giuridica del preavviso di fermo

E’ l’atto mediante il quale il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza nei suoi confronti della procedura del fermo amministrativo dell’autoveicolo; il fermo, invece, è classificabile come atto con cui gli enti pongono in essere la riscossione coattiva di crediti insoluti (fermo di autovettura). Il preavviso rappresenta l’atto diretto ad assicurare una ampia tutela del contribuente che di quel provvedimento è il destinatario, svolgendo una funzione analoga a quella dell’avviso di mora nel quadro della comune procedura esecutiva esattoriale e come tale non può non essere considerato un atto impugnabile1.Il fatto che il preavviso non sia ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili espressamente previsti dall’art. 19 d lgs n. 546 del 1992 non costituisce un ostacolo atteso che detta elencazione va interpretata in modo estensivo, nel rispetto delle norme costituzionali (artt. 24 e 53 Cost) e del principio di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost).

Un precedente pronunciamento delle sezioni unite ha affermato che il preavviso di fermo amministrativo concernente una pretesa creditoria di natura tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente, destinatario del fermo, la pretesa tributaria (Cass, SS.UU., 7 maggio 2010, n. 11087)

 

La stessa Suprema Corte (Cass, SS.UU., n. 8954 del 16 aprile 2007) e la giurisprudenza della Corte Costituzionale (ord. n. 161 del 18 maggio 2007), si sono pronunciati, altresì, limitando la giurisdizione delle Commissioni tributarie ai fermi amministrativi azionati per crediti di natura tributaria e che, anzi, tale silenzio fa ritenere che la competenza delle predette debba ritenersi operante per ogni fermo amministrativo a prescindere dalla natura dei crediti azionati.

 

La fattispecie

Il contribuente ha impugnato un preavviso di fermo di autovettura dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che ha accolto il ricorso, mentre i giudici di secondo grado hanno accolto le eccezioni dell’agente di riscossione rilevando il proprio difetto di giurisdizione e rinviando la causa al giudice ordinario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione eccependo che il credito vantato dall’agente di riscossione non era interamente di origine extratributaria per cui erroneamente il giudice tributario si era dichiarato totalmente incompetente.

La Suprema Corte, nell’accogliere la tesi del ricorrente, ha affermato preliminarmente che la stessa Commissione tributaria regionale ha riconosciuto che, almeno in parte, la controversia avesse natura tributaria e nonostante ciò ha dichiarato la propria incompetenza.

Pertanto i giudici di legittimità hanno affermato il principio secondo cui la giurisdizione per le controversie aventi natura tributaria che si originano da un atto impositivo (nella specie cartella esattoriale e/o preavviso di fermo) ricadono nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, secondo quanto previsto dagli artt. 2 e 19 del D lgs n. 546/1992. Sull’argomento sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del Dpr n. 602 del 1973 che riguardi una pretesa tributaria è impugnabile dinanzi al giudice tributario in quanto atto funzionale, in una prospettiva di tutela del diritto di difesa e del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, a portare a conoscenza dello stesso contribuente, una determinata pretesa tributaria rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c. l’interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità di detta pretesa., a nulla rilevando che il preavviso di fermo non sia ricompreso tra gli atti impugnabili elencati nell’art. 19 del D.lgs. n. 54671992. Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.(Cass .11 maggio 2009, n. 10672).

 

5 ottobre 2011

Enzo Di Giacomo

1 Cass, SS.UU, ord. n. 14831 del 2008. Il giudice tributario dinanzi al quale sia stato impugnato un provvedimento di fermo di beni mobili registrati è tenuto ad accertare quale sia l’effettiva natura (tributaria o non tributaria) dei crediti posti a fondamento del provvedimento in questione trattenendo nel primo caso la causa presso di se oppure rimettendo, nel secondo caso, la causa dinanzi al giudice ordinario.

Cfr. 15 ottobre 2009, n. 21891. L’avviso di mora, quale atto meramente prodromico all’esecuzione forzata del pagamento delle imposte , è impugnabile dinanzi al giudice tributario.