Commercialista: l'associazione per delinquere

commette il reato di associazione per delinquere il commercialista di fiducia che coordina la contabilità di aziende aiutandole per anni ad evadere le imposte

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29899 del 26 luglio 2011, ha confermato la responsabilità penale di un professionista per aver coordinato operazioni di evasione fiscale. Dunque, commette il reato di associazione per delinquere (e non un concorso nei reati fiscali) il commercialista di fiducia che coordina la contabilità di aziende aiutandole, per anni, ad evadere le imposte mediante un giro di fatture false.

 

Premessa

Con la sentenza n. 29899 del 26 luglio 2011, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un professionista per aver coordinato operazioni di evasione fiscale.

Dunque, commette il reato di associazione per delinquere (e non un concorso nei reati fiscali) il commercialista di fiducia che coordina la contabilità di aziende aiutandole, per anni, ad evadere le imposte mediante un giro di fatture false.

 

Caso

Un commercialista era stato condannato per associazione a delinquere per aver coordinato la contabilità di varie aziende e svolto una funzione di supporto nell’evasione delle imposte, mediante un giro di fatture per operazioni inesistenti e lo scambio e la monetizzazione di assegni provenienti dalle società coinvolte nell’attività illecita.

 

Associazione per delinquere

In relazione al reato di cui all’art. 416 c.p. (associazione per delinquere), nella sentenza in commento è stata evidenziata “la durata della attività criminosa, circa sei anni, svolta con modalità costanti, elemento questo connotante la stabilità dell’accordo tra i correi, che esclude che la condotta dei prevenuti possa configurare una ipotesi di concorso di persone in reati fiscali”.

 

Differenza tra concorso di persone associazione per delinquere

In merito, va evidenziato il criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone che nel reato continuato si fonda nel carattere dell’accordo criminoso nel concorso di persone (questo si concretizza in via meramente occasionale e accidentale) e nell’associazione per delinquere, l’accordo criminoso risulta diretto alla attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere associato alla attuazione di detto programma, anche indipendentemente e al di fuori della effettiva commissione dei singoli reati.

 

Modus operandi

Nel caso di specie, il modus operandi, simile per tutti i reati, rendeva evidente che alla base delle fatture false vi fosse una struttura stabile e duratura.

 

Elemento psicologico

Per ciò che concerne, invece, l’elemento psicologico la durata dell’attività illecita, le modalità delle varie operazioni e l’ammontare delle somme evase, rappresentavano tutti elementi rilevatori della consapevolezza di ciascun imputato della finalità evasiva e della partecipazione ad un programma stabile e duraturo.

Tutti elementi configuranti il delitto di cui all’art. 416 c.p.

 

Competenza territoriale

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dalla presente sentenza attiene alla competenza territoriale del giudice chiamato a decidere sull’associazione per delinquere.

La competenza per territorio è determinata dal luogo di accertamento del reato.

 

Il luogo

Sul punto, la Suprema Corte osserva che il reato associativo è un reato di natura permanente, per cui si radica nel luogo in cui la struttura dell’associazione a delinquere diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione dei singoli reati.

N.B. : Il luogo di semplice accordo criminoso non è sufficiente per radicare la competenza, ma è necessario individuare il posto in cui è avvenuta la costituzione dell’associazione, ovvero quello ove si svolge l’attività organizzativa-decisionale dell’associazione.

 

Costituzione di un’associazione a delinquere

 

A tal proposito occorre rilevare che la costituzione di un’associazione a delinquere non si verifica nel momento in cui avviene l’accordo, ma in quello della costituzione di un’organizzazione criminosa permanente finalizzata all’evasione fiscale mediate il concerto di azioni e intenti tra associati.

 

Lo studio del commercialista

Nella fattispecie, non essendo possibile stabilire dove sia sorto l’accordo, l’elemento rappresentativo dell’associazione è proprio la “base operativa”, ovvero il luogo in cui la condotta si è svolta.

Nel caso in esame il luogo in cui si è svolta l’attività organizzativa-decisionale della condotta criminosa è quello dove ha sede lo studio del professionista, ovvero la città in cui il commercialista aveva il proprio ufficio ed esercitava l’attività professionale, coordinando la contabilità di varie società e svolgendo una funzione di supporto nello scambio e monetizzazione di assegni provenienti dalle società coinvolte nell’attività illecita.

 

Infatti, lo studio del commercialista era, appunto, il luogo dove gli imputati si incontravano stabilmente in modo continuativo; veniva detenuta tutta la documentazione fiscale del sodalizio; venivano gestite le operazioni illecite.

 

7 ottobre 2011

Antonio Gigliotti