L’assenza di iscrizione al Coni non preclude l’agevolazione all’associazione sportiva dilettantistica

quali sono i requisiti (accertati in dal giudice tributario) perchè un’associazione sportiva goda dei benefici fiscali previsti

Per accedere ai benefici fiscali riservati alle associazioni sportive dilettantistiche non è necessaria la loro formale iscrizione al registro telematico tenuto dal Coni, se esse svolgono effettivamente l’attività sportiva, come previsto dalle disposizioni agevolative. Lo ha stabilito la C.T.P. di Macerata, con la sentenza del 30 maggio 2011, numero 173.

 

La fattispecie agevolativa

Le misure fiscali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche sono state introdotte con la legge 398/1991, che all’articolo 1 prevede che le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per un regime impositivo agevolato ai fini Iva ed Ires. In particolare, è prevista:

  • l’esclusione dalla tenuta delle scritture contabili;

  • esclusione dagli adempimenti Iva (liquidazioni periodiche, etc), salva la conservazione e numerazione delle fatture emesse e ricevute;

  • ai fini Ires, il reddito imponibile è determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali;

  • ai fini Iva, si applica l’articolo 74, comma 6, del DPR 633/1972, in base al quale la detrazione dell’Iva versata sugli acquisti è forfettizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.

 

Gli interventi normativi successivi

Tali disposizioni hanno subìto nel corso del tempo diversi interventi da parte del legislatore. In particolare, con la Finanziaria 2003 (legge 289/2002, articolo 90) è stato innalzato il limite dei proventi commerciali a 250.000 euro, è stata disposta l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991 anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, ed infine è stato istituito presso il CONI il Registro telematico delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni:

a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;

b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica;

c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali.

Tuttavia, dopo solo due anni, con il D.L. 72/2004, sono state abrogate le disposizioni riguardanti il predetto Registro telematico tenuto dal Coni, che, di fatto, non ha più avuto alcun riconoscimento normativo.

Il Coni, con propria delibera interna del 2004, ha introdotto, quindi, un nuovo Registro finalizzato all’iscrizione di quei soggetti interessati a fruire della qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica.

 

La sentenza 173 del 30 maggio 2011

Alla luce di tale complesso quadro normativo, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a carico di un’associazione, disconoscendo le agevolazioni fiscali di cui aveva usufruito, stante l’assenza dell’iscrizione al nuovo registro del Coni, che, secondo l’Amministrazione Finanziaria sarebbe indispensabile per accedere ai benefici fiscali previsti dalle disposizioni normative pocanzi illustrate.

La C.T.P. di Macerata, però, ha stabilito che, mentre in vigenza del vecchio Registro telematico del Coni, l’iscrizione ad esso aveva efficacia costitutiva in relazione alla possibilità di usufruire delle misure agevolative, a seguito della sua abrogazione ad opera del D.L. 72/2004, il nuovo Registro non ha più alcun fondamento nella legge ordinaria e, quindi, l’iscrizione ad esso non risulta indispensabile per l’accesso ai benefici fiscali in oggetto.

A quest’ultimo fine, piuttosto, deve darsi rilevanza al possesso dei requisiti che sono necessari per richiedere il riconoscimento della qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica, anche se manchi l’iscrizione al predetto nuovo Registro; in caso contrario si priverebbe un soggetto sostanzialmente idoneo a godere delle misure agevolative normativamente previste a suo favore.

Nel caso di specie, poiché era incontestato il requisito della “sportività” dell’associazione verificata, dimostrato, peraltro, anche dall’iscrizione alla FIGC e dal riconoscimento provvisorio ai fini sportivi previsto da varie delibere del Coni in relazioni a diverse stagioni calcistiche, i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti tutti i presupposti per fruire delle agevolazioni disconosciute dal Fisco. L’atto impositivo è quindi stato annullato.

È appena il caso di aggiungere che nella parte motiva della sentenza viene richiamata a sostegno della tesi del Collegio giudicante la pronuncia della Cassazione numero 17119 del 2003: in quel caso, però, l’associazione accertata risultava iscritta al Coni e, pur tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria riteneva ciò non sufficiente per accedere ai benefici fiscali previsti dalle disposizioni agevolative.

 

8 settembre 2011

Alessandro Borgoglio