Le sanzioni ridotte per i ritardati versamenti, entro i primi 14 giorni dopo la scadenza

vediamo le regole del ravvedimento “sprint”: quello entro i 14 giorni dalla data di scadenza originaria del versamento

Il comma 31 dell’art. 23 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, in legge n.111 del 15 luglio 2011, nell’intervenire sull’art. 13, c. 1, p. 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti alla generalità dei versamenti dei tributi.

Infatti, la modifica operata dell’art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 consente di ridurre e graduare le sanzioni in presenza di lievi ritardi negli adempimenti connessi ai versamenti dei tributi.

In particolare, come si legge relazione illustrativa al provvedimento, mediante l’eliminazione dell’inciso “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”, si prevede, invia generalizzata, una nuova misura della sanzione per i versamenti eseguitientro 15 giorni dalla ordinaria scadenza, misura che cresce in ragione delmaggior tempo trascorso.

La modifica assolve pertanto alla finalità di rendere il sistemasanzionatorio più graduale rafforzando l’aderenza della sanzione stessa allagravità dell’inadempimento.

 

Il testo previgente

Nel testo previgente il citato art. 13, c. 1, p. 2, del D.Lgs. n. 471/97 – che prevede la sanzione del 30% per il ritardato od omesso versamento dei tributi – riconosceva ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni una diminuzione della sanzione amministrativa pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo solo se gli stessi erano relativi ai crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria.

 

La novità

In virtù dell’eliminazione dell’inciso che limitava il suddetto beneficio ad una specifica fattispecie, si prevede, allo stato, una nuova misura della sanzione applicabile alla generalità dei versamenti che vengono eseguiti entro quindici giorni dalla ordinaria scadenza.

 

L’esempio delle Entrate

Riportiamo l’esempio contenuto nella C.M.n.41/E del 5 agosto 2011, a chiarimento della novità introdotta.

 

Esempio

Versamento di € 1.000 eseguito con due giorni di ritardo: sconta la sanzione del 4% per cento (30 x 2/15) pari ad € 40.

La riduzione della sanzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino ad annullarsi al quindicesimo giorno, tornando pari al 30% (30 x 15/15).

 

Decorrenza

Come affermato dalla stessa Amministrazione finanziaria nella citata circolare n.41/2011, la nuova previsione, in virtù del principio sancito dall’articolo 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione anche alle violazioni commesse precedentemente all’entrata in vigore del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.

 

Rapporti col ravvedimento operoso

La riduzione in parola si aggiunge, per espressa previsione normativa, a quella disposta dall’articolo 13 comma 1, lettera a del d.lgs. n. 472 del 1997 in caso di ravvedimento operoso.

Come rilevato dal documento di prassi citato, ciò significa che, se il versamento è effettuato con un ritardo inferiore a quindici giorni e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di 30 giorni dalla scadenza, la riduzione di cui all’articolo 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 471 del 1997 si aggiunge a quella di un decimo del minimo prevista dal citato articolo 13, comma 1, lettera ) del d.lgs. n. 472 del 1997 (percentuale così ridotta dall’articolo 1, comma 20, lettera a, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, applicabile alle violazioni commesse a decorrere dal 1º febbraio 2011).

 

L’esempio delle Entrate:

Se un versamento di € 1.000 viene eseguito con due giorni di ritardo ed il ravvedimento della sanzione è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza, la sanzione sarà pari allo 0,4% (30 x 2/15 x 1/10) pari ad € 4.

 

La nota d’Agenzia ricorda che, come chiarito dalla circolare n. 138/E del 5 luglio 2000, la diminuzione in esame spetta “indipendentemente dal verificarsi delle condizioni richieste per il ravvedimento”. Ciò significa che anche nei casi in cui non opera il ravvedimento operoso l’ufficio applicherà la sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 tenendo conto, al verificarsi dei presupposti, della riduzione ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

 

IL NUOVO TESTO

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identicasanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensidegli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’articolo 54-bis del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

30 agosto 2011

Roberta De Marchi