La prova analitica nelle indagini finanziarie

vediamo come il contribuente può controbattere le presunzioni del Fisco in un caso di accertamento attraverso indagini sul conto corrente bancario

Con sentenza n. 14052 del 27 giugno 2011 (ud. del 17 maggio 2011) la Corte di Cassazione ha confermato che l’Amministrazione finanziaria è legittimata alla rettifica del reddito attraverso le indagini finanziarie, competendo al contribuente dimostrare – analiticamente – l’irrilevanza reddituale dei movimenti bancari ovvero che gli stessi hanno avuto considerazione nella determinazione della base imponibile.

 

Il processo

La C.T.R. della Lombardia ha respinto l’appello dell’agenzia delle entrate nella controversia insorta su un avviso di rettifica ai fini Iva, relativo all’anno 1995, impugnato dalla O.A. s.r.l. ed annullato dalla C.T.P. di Milano.

Per la cassazione di questa sentenza ricorrono il Ministero dell’economia e finanze e l’agenzia delle entrate, articolando due motivi di censura.

 

Motivi della decisione

Osserva il collegio, nello specifico che qui ci interessa, che in base all’orientamento espresso più volte Dalla Corte, che qui si conferma, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, c. 2, consente all’amministrazione finanziaria di rettificare su basi presuntive la dichiarazione del contribuente utilizzando i dati relativi ai movimenti su conti bancari.

Si tratta di una presunzione legale di carattere relativo, in quanto è ammessa la prova liberatoria da parte del contribuente. Al quale resta garantito il diritto di difesa, potendo egli far valere le sue ragioni in sede contenziosa, depositando, anche a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, documenti e memorie fino alla data di trattazione del ricorso in primo grado. Consegue che, se il contribuente non dimostra che dei movimenti bancari acquisiti dall’ufficio egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che si tratta di movimentazioni che non si riferiscono a operazioni imponibili, è consentito all’amministrazione riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime d’Iva (Cass. n. 18421/2005; n. 26293/2005; n. 8422/2002;n.3929/2002; n. 8457/2001; n. 2435/2001; n. 9946/2000)”.

Nel caso di specie, il vizio che inficia l’impugnata sentenza attiene al fatto di non aver essa considerato che il proposto gravame devolveva proprio la questione della rilevanza dell’esito delle svolte verifiche sui movimenti bancari, “in considerazione della riscontrata esistenza, a fronte dell’apparente regolare flusso di pagamenti a mezzo assegno, dalle ditte fornitrici alla società O.A., di “un parallelo flusso di denaro di ritorno…, di natura extracontabile, finalizzato a dare consistenza finanziaria all’inesistente attività di vendita al dettaglio…; flusso correlato ad una concatenazione di fatture per operazioni inesistenti, strumentali all’attestazione di false realtà materiali (cessioni di olio sfuso, di imballaggi e di olio confezionato)…“.

 

Brevi considerazioni

Se è vero che la normativa sulle indagini finanziarie opera in modo automatico, non richiedendo ulteriori elementi di riscontro per conferire validità al controllo, è anche vero che il dettato normativo consente, però, al contribuente – anche attraverso il contraddittorio – di dimostrare l’irrilevanza fiscale delle movimentazioni riscontrate.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13819 del 3 maggio 2007 (dep. il 13 giugno 2007), aveva già avuto modo di affermare che la prova liberatoria, che consente di superare la presunzione di cui all’art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui le movimentazioni dei conti correnti bancari legittimano l’accertamento del redditi, non può essere meramente generica e cioè relativa all’attività esercitata, ma deve essere, altresì, specifica in relazione ad ogni singola operazione.

In via di principio le Entrate, nel corpo della circolare n.32/2006, ritengono che possano “assumere valida valenza giustificativa – soprattutto in caso di discordanza tra i dati bancari e finanziari e le rilevazioni contabili – gli atti e i documenti che provengono dalla Pubblica amministrazione, da soggetti aventi pubblica fede (notai, pubblici ufficiali, eccetera), da soggetti terzi in qualità di parte di rapporti contrattuali di diversa natura, così come nel caso di rimborsi, risarcimenti, mutui, prestiti, eccetera. Poiché le presunzioni legali, inoltre, possono venire contraddette anche da giustificazioni di carattere tecnico, legate al particolare operare del tributo, si precisa che, soprattutto in funzione prospettica dell’accertamento unificato, il contraddittorio deve essere condotto tenendo conto della specificità della singola imposta, in quanto – in linea di massima – la giustificazione ai fini Iva di un movimento bancario può non essere automaticamente valida o significativa anche ai fini reddituali. In particolare, per quanto riguarda la determinazione del reddito, il numero 2) del comma 1 dell’art.32 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che i dati e gli elementi risultanti dai rapporti e dalle operazioni intercettati ai sensi del successivo numero 7) o rilevati secondo la particolare procedura di cui all’articolo 33, secondo e terzo comma, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine“.

Pertanto, osservano le Entrate, “nel nuovo contesto normativo, non solo i versamenti risultanti dai conti bancari ma anche quelli rilevati dai conti finanziari o da operazioni fuori conto si presumono come ricavi, compensi ovvero elementi positivi rappresentativi per le sole persone fisiche di altri elementi reddituali da porre a base delle rettifiche e degli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo, induttivo e sintetico, laddove la locuzione posto a base va intesa come il riconoscimento legale dell’attitudine probatoria che tali movimentazioni assumono ai fini dell’efficacia presuntiva che l’organo procedente intende utilizzare per assolvere il proprio onere dimostrativo”.

Peraltro, così come la contestazione dei singoli addebiti da parte dell’A.F. non può avvenire per “masse” o addirittura sulla base di un mero “saldo contabile“, le giustificazioni del contribuente devono riferirsi ai singoli movimenti.

La stessa Cassazione, fra l’altro, con sentenza n. 23690 dell’8 novembre 2007 (dep. il 15 novembre 2007) aveva già affermato che è irrilevante, ai fini dell’utilizzazione dei dati ed elementi emersi dalle movimentazioni deirapporti bancari intrattenuti dal contribuente, la dimostrazione che ilsoggetto verificato eserciti attività d’impresa o che il saldo delrapporto sia negativo. Il contesto nel quale si manifesta l’efficaciaprobatoria presuntiva delle risultanze dell’accertamento è quello deimovimenti riconducibili ad operazioni fiscalmente rilevanti per i quali alcontribuente è data facoltà di dimostrare la relativa estraneità. Prosegue la Corte: “non ha rilievo, a tale proposito, che il conto corrente (nella specie: bancario) risulti avere un saldo negativo, in quanto l’oggetto dell’accertamento sono i movimenti e le scritture relative al conto, considerato in un determinato periodo d’imposta”. Pertanto, conclude la Corte, “erroneamente la decisione impugnata ha ritenuto tali elementi come sforniti di valenza probatoria, limitandosi a far propria la critica solo generica del contribuente e non, come avrebbe dovuto, a considerare, anche in ragione delle chieste controdeduzioni procedimentali, elementi di spiegazione analitici”.

 

28 luglio 2011

Roberta De Marchi