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Con Circolare n. 21/E del 18 maggio 2011 l’Agenzia delle entrate ha fornito le linee guida per l’attività di controllo per il corrente anno, soffermandosi, fra l’altro, sull’attività di contrasto all’evasione internazionale.
ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLA EVASIONE INTERNAZIONALE
Il contrasto all’evasione internazionale ha fatto il suo esordio, quale specifica linea di attività operativa, nel 2010, consentendo il conseguimento di risultati di rilievo, con riguardo a specifiche situazioni di detenzione all’estero di ingenti disponibilità non dichiarate.
Gli aspetti di rilievo sono sostanzialmente tre:
Aspetti di rilievo internazionale |
L’illecito trasferimento e/o detenzione all’estero da parte di contribuenti nazionali di attività produttive di reddito |
Fittizio trasferimento all’estero della residenza fiscale a fini di evasione |
Interposizione fittizia o estero-vestizione da parte di contribuenti italiani di entità, prevalentemente allocate in paradisi fiscali (trust, società anonime, fondi d’investimento e così via), finalizzata alla sottrazione a tassazione dei redditi prodotti in Italia e all’estero. |
Illecito trasferimento e/o detenzione all’estero
In ordine a questo aspetto, le Direzioni provinciali sono chiamate a sviluppare iniziative operative, basate soprattutto sulle informazioni generate dal c.d. “monitoraggio fiscale” delle transazioni finanziarie da e verso l’estero, nonché a partecipare a specifici piani di intervento coordinati dall’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali, ed elaborati di intesa con il Comando Generale della Guardia di Finanza.
Monitoraggio fiscale delle transazioni finanziarie da e verso l’estero |
Specifici piani di intervento |
Tali piani di intervento prenderanno anche spunto dalle informazioni provenienti dalla cooperazione internazionale (scambio di informazioni automatico, spontaneo ed a richiesta), da fonti aperte nonché dalle informazioni acquisite per il tramite con gli esperti esteri della Guardia di Finanza dislocati all’estero.
Attenzione |
Le posizioni a rischio individuate saranno approfondite direttamente dall’U.C.I.F.I., ove di particolare rilevanza e delicatezza, e dalle Direzioni Provinciali negli altri casi (col coordinamento delle Direzioni Regionali e dello stesso U.C.I.F.I.). |
Fittizio trasferimento all’estero della residenza
Su questo versante l’A.F. invita a proseguire e concretizzare le linee di azione tracciate al paragrafo 3.2 della circolare n. 20/E del 2010, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 83, cc. 16 e 17, del decreto legge n. 112 del 2008 (presidio della generalità dei soggetti interessati da trasferimenti in Paesi esteri mediante l’azione congiunta dei Comuni e dell’Agenzia).
In particolare, a cura delle Direzioni provinciali, va completata l’analisi di rischio sulle posizioni dei soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero a far corso dal 1° gennaio 2006 fino all'entrata in vigore del citato art. 83 (25 giugno 2008), segnalando all’U.C.I.F.I., tramite le Direzioni Regionali, le posizioni a rischio di particolare rilevanza (per l’entità dell’evasione e la complessità, anche a livello internazionale, dell’intervento), per indicazioni circa l’opportunità che i controlli vengano da esso direttamente svolti o coordinati.
Per le posizioni dei soggetti che hanno trasferito la residenza all’estero dopo l’entrata in vigore del citato art. 83, la previsione di un’attività sistematica e generalizzata (contenuta nella circolare n. 20/E del 2010, paragrafo 3.2) non si è ancora concretizzata in quanto il meccanismo di conferma, normativamente imposto ai Comuni in caso di cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente per trasferimento all’estero, non risulta ancora pienamente operante.
Nelle more dell'effettiva entrata a regime dell’adempimento in parola da parte dei Comuni (per la quale sono in corso da tempo contatti, a livello centrale, con l’ANCI), il monitoraggio costante previsto dal comma 16 dello stesso articolo 83 va comunque garantito, soprattutto per le posizioni dei soggetti che, nel periodo dal 25 giugno 2008 al 31 dicembre 2010, hanno trasferito la residenza in Paesi a fiscalità privilegiata.
Per un adeguato contrasto della fenomenologia in parola, l’U.C.I.F.I. procederà comunque ad elaborare, anche in questo caso, di concerto con la Guardia di Finanza, specifici piani d’intervento, con riguardo all'intera platea dei soggetti estero-residenti (indipendentemente dalla data dell’intervenuto trasferimento), che potranno coinvolgere le competenti Direzioni provinciali.
Si ricorda che per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
E nell’attuale fase di avvio della collaborazione amministrativa il provvedimento individua fra gli ambiti d’intervento rilevanti per le attività istituzionali dei Comuni e per quelle di controllo fiscale dell’Agenzia delle Entrate proprio le residenze fittizie all’estero (soggetti che pur risultando formalmente residenti all’estero, hanno di fatto nel comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell’articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile).
Interposizione fittizia
Per ciò che concerne il fenomeno della fittizia interposizione da parte di contribuenti italiani di strutture estere, prevalentemente con sede in paradisi fiscali, con l’intento di sterilizzare fiscalmente e/o schermare il beneficiario effettivo di redditi prodotti in Italia ed all’estero, l’attività di contrasto sarà coordinata dall’U.C.I.F.I., mediante la valorizzazione delle informazioni rivenienti da attività di controllo già svolte in ambito Agenzia delle Entrate, da fonti aperte, dalla cooperazione internazionale e di quelle oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 1 del decreto legge n. 0 del 2010 (cessioni e prestazioni da e verso Paesi “black list”).
ATTIVITÀ A PROIEZIONE INTERNAZIONALE
In apertura, la circolare n. 21/2011 rileva che la proiezione a livello internazionale dell’ordinaria attività di controllo fiscale non ha ancora raggiunto il livello auspicato, ed invita, quindi, le strutture periferiche ad incrementare, fra l’altro, lo scambio spontaneo di informazioni in materia di IVA.
Scambio spontaneo di informazioni in materia di IVA |
Gli uffici, nell’ambito della più ampia strategia di contrasto dell’evasione in chiave internazionale, devono incrementare il ricorso sistematico all’applicazione Index (http://index.agenziaentrate.it/InDExWeb), dove è migrata l’applicazione SC.A.D. con finalità di arricchimento del quadro istruttorio dei controlli mediante la possibile individuazione di elementi reddituali di fonte estera.
Analogo discorso vale, oltre che per lo scambio di informazioni, anche per gli ulteriori strumenti di cooperazione internazionale, rappresentati dalla collaborazione tra funzionari e dai controlli simultanei, i quali, anche nel 2010, risultano scarsamente utilizzati.
Collaborazione tra funzionari di diversi Paesi |
Controlli simultanei |
La notifica degli atti esteri
Le attività volte alla notifica all’estero di atti di accertamento e di riscossione vanno sviluppate anche alla luce delle istruzioni operative emanate con nota n. 168189 del 21 dicembre 2010, in relazione alle modifiche apportate dall’art. 2, c. 1, del decreto legge n. 40 del 2010, all’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alla notificazione degli avvisi di accertamento, ed all’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 per la notificazione delle cartelle di pagamento.
SINTESI NORMATIVA |
Viene estesa la forma della notifica postale, direttamente attivabile a cura degli uffici, a tutte le tipologie di atti di accertamento e di riscossione, alle condizioni indicate nelle nuove disposizioni |
Il controllo
L’attività di controllo nel campo dell’IVA intracomunitaria presenta, quest’anno, profili di particolare significatività, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 18 del 2010 di recepimento delle direttive comunitarie che hanno modificato la direttiva 2006/112/CE, per quanto riguarda, tra l’altro, il luogo delle prestazioni di servizi ed il sistema comune dell'IVA per combattere le frodi connesse alle operazioni intracomunitarie, nonché con riferimento alla procedura di autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 27 del decreto legge n. 78 del 2010 e dei relativi provvedimenti direttoriali attuativi del 29 dicembre 2010.
In particolare, l’introduzione, a decorrere dall’anno d’imposta 2010, dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intra dei servizi prestati ed acquistati in ambito intracomunitario da soggetti passivi IVA, integra con nuovi elementi informativi la base dati V.I.E.S. delle operazioni intracomunitarie e le applicazioni ad essa collegate.
Gli strumenti informativi già disponibili rendono possibile il controllo dell’avvenuto adempimento dichiarativo, in termini formali e sostanziali, mediante la consultazione dei dati dichiarati nei modelli Intra presentati dagli operatori nazionali ed il loro incrocio con le informazioni fornite dagli altri Stati membri dell’Unione europea attraverso il sistema V.I.E.S..
Il controllo specifico |
Sarà controllata la corrispondenza/congruenza tra i dati dichiarati tramite il modello “Intra2 Acquisti” presentato dall’operatore italiano e quelli rilevabili dai flussi informativi relativi alle vendite effettuate e dichiarate in altri Stati membri dai rispettivi operatori, comunicate su base mensile/trimestrale attraverso il sistema V.I.E.S.. |
L’evasione da riscossione
Con riguardo, infine, all’attività di contrasto all'evasione da riscossione connotata da profili internazionali, la stessa A.F. segnala che la stessa non ha visto nel 2010 quell’inversione di tendenza positiva auspicata negli indirizzi operativi forniti con circolare n. 20/E del 16 aprile 2010.
E pertanto, la Direzione Centrale invita le proprie strutture ad attivare tempestivamente gli istituti della mutua assistenza tra gli Stati membri dell’Unione europea (Direttiva 2008/55/CE e Convenzioni internazionali), al fine di chiedere il recupero di un credito erariale nazionale (nonché l’adozione di misure cautelari) allo Stato membro di residenza del debitore dell’imposta italiana ovvero allo Stato in cui siano state individuate da parte dell’ufficio specifiche fonti reddituali e patrimoniali delle quali il debitore medesimo sia beneficiario.
10 giugno 2011
Roberta De Marchi