La responsabilità tributaria del presidente dell'associazione non riconosciuta

quali sono le condizioni necessarie perché sorga la responsabilità personale e solidale degli amministratori delle associazioni non riconosciute per le obbligazioni fiscali facenti capo all’ente?

Quesito

Quali sono le condizioni necessarie affinché sorga la responsabilità personale e solidale, prevista ex art. 38 c.c., in capo agli amministratori delle associazioni non riconosciute, per le obbligazioni fiscali facenti capo all’ente?

 

Intervento

Una recente pronuncia n. 221 del 17 maggio 2011 della C.T.P. di Roma sez. 1, a tal riguardo, rispondendo a tale quesito ,offre lo spunto per analizzare la responsabilità, ai fini tributari, di chi agisce in nome e per conto di un ente a carattere associativo.

 

Capisaldi

Tale decisum ha puntualizzato che:

  • Il Presidente di un’associazione non riconosciuta (ovvero non iscritta al registro delle persone giuridiche) risponde personalmente delle obbligazioni assunte dall’associazione. E difatti, l’art. 38 c.c. prevede che delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione non riconosciuta risponde tanto l’associazione con il proprio fondo che personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione medesima.

  • Laresponsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta ai sensi dell’art. 38 c.c., non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell’associazione ovvero il legale rappresentante non risponde in automatico ma si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito, si applica anche ai debiti di natura tributaria (Cass. civ. Sez. V, 10-09-2009, n. 19486).

  • La responsabilità ex art. 38 c.c. non può sussistere sic et simpliciter in capo a chi rappresenta legalmente l’associazione a prescindere dalla prova che il titolare della carica abbia agito in concreto o meno per conto dell’ente (Corte di Cassazione (Sent. n. 16486/2009).

  • Il rappresentante legale non è automaticamente responsabile dei tributi non versati all’erario. Sarà il fisco a dover provare, al di là della qualifica formale, il coinvolgimento del vertice nelle irregolarità con la dichiarazione o con le fatture.

  • La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege.

  • Chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

 

Presupposti responsabilità

Gli organi rappresentativi rispondono quindi personalmente degli atti compiuti, e cioè di quegli atti che abbiano compiuto esercitando il loro potere rappresentativo.

La sola circostanza di detenere una carica sociale o di avere partecipato alla delibera dell’atto non involge la corresponsanbilità per i debiti dell’ente (sent. n. 236/1978 Cass. sent. n. 236/1978): “la responsabilità solidale e personale che grava su coloro che agiscono per nome e per conto dell’associazione a norma dell’art.38 c.c., non è connessa genericamente alla veste di rappresentante, bensì si verifica solo in relazione all’attività spiegata in concreto dai singoli agenti e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e per conto dell’associazione, ed il vincolo solidale che ne deriva riguarda solo le persone che abbiano agito in relazione ad un determinato atto o negozio, fonte diretta di responsabilità patrimoniale“. La responsabilità prevista dall’articolo 38 del codice civile sorge a carico delle persone fisiche che hanno svolto attività negoziale manifestando ai terzi la volontà dell’ente collettivo. Questa responsabilità solidale, come ripetutamente affermato dalla Corte suprema (27/12/1991, n. 13946; 6/8/2002, n. 11759; 7/12/2004, n. 11759), non concerne un debito proprio dell’associato ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione, che realizza la propria garanzia patrimoniale attraverso il fondo comune (art.37 c.c.). Ne consegue che l’obbligazione, di natura solidale, di colui che ha agito per la associazione costituisce obbligazione di garanzia ex lege, assimilabile alla fideiussione. La responsabilità, di cui all’articolo 38 del codice civile, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con esse siano venute in rapporto negoziale, facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito. Il titolo di responsabilità testè richiamato non discende dalla mera titolarità di una carica associativa. Non è rilevante che l’azione del creditore sia proposta dopo la cessazione della carica di presidente dell’associazione medesima. Il presidente di un sodalizio non riconosciuto è passivamente legittimato all’azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni risalenti al periodo in cui egli aveva esercitato le funzioni di presidente (Cass. civ. Sez. III, 12-01-2005, n. 455). La responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta (collegata non alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, ma all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa, concretantesi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi) non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione. Ne consegue che tale responsabilità grava esclusivamente sui soggetti che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, attesa l’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio dei detti soggetti, non potendo il semplice avvicendamento nelle cariche sociali del sodalizio comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante, con esclusione di quello che aveva in origine contratto l’obbligazione. In tema di responsabilità per le obbligazioni assunte in nome e per conto di un’associazione non riconosciuta, atteso che ai sensi dell’art. 38 c.c. il soggetto che abbia concretamente agito deve essere riconosciuto responsabile in via personale e solidale con l’associazione stessa, non sussiste il beneficio della preventiva escussione di quest’ultima, in quanto la medesima norma prevede per il creditore solo la possibilità, ma non l’obbligo, di far valere i propri diritti sul fondo comune (Trib. Bologna Sez. II, 14-02-2011). La responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione, e che il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Cass. civ. Sez. III, 07-12-2004, n. 22982).

 

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16 giugno 2011

Angelo Buscema