I contribuenti nei regimi speciali e l'I.R.A.P.

come devono comportarsi rispetto all’I.R.A.P. i contribuenti che aderiscono al regime delle “nuove iniziative produttive” ed al “regime dei minimi”?

IL REGIME DELLE NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
Le persone fisiche che , ai sensi dell’art. 13 della legge 388/2000, iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo possono usufruire di questo regime fiscale che prevede:
– applicazione per il periodo d’imposta di inizio attività e dei due esercizi successivi di un’imposta sostitutiva del 10 % che sostituisce l’imposta Irpef tradizionale e le relative addizionali ;
– versamento dell’IVA in unica soluzione annuale senza l’obbligo di pagare l’acconto Iva e la maggiorazione dell’1 % ;
-obbligo di versamento dell’imposta Irap (sia acconti che saldo).

Si ricorda che il regime delle nuove iniziative produttive è soggetto a dei limiti di Ricavi / Compensi ovvero :
– € 30.987,41 per i lavoratori autonomi e per le attività di prestazione di servizi;
– € 61.794,83 per le altre attività .

L’Irap e l’Iva vengono determinate in maniera analitica e il Contribuente non è tenuto alla compilazione dei registri Contabili; ricordiamo che è obbligatoria la tenuta del “Libro unico” in caso di assunzione di dipendenti/collaboratori.

Data le particolare caratteristiche dei contribuenti che possono accedere a tale regime d’imposta, è possibile che tali contribuenti possano non applicare l’IRAP per mancanza dell’autonoma organizzazione.

L’IRAP E IL PROBLEMA DELLA PRESENZA O MENO DELL’AUTONOMA ORGANIZZAZIONE E DEL CONSEGUENTE OBBLIGO DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA.
La regola generale prevede che lo svolgimento di una attività produttiva costituisce un elemento di autonoma organizzazione con il conseguente assoggettamento all’imposta IRAP.

La Corte di Cassazione (vedi sentenze 12108-12109-12110-12111) ha cominciato a mettere in dubbio questa conclusione automatica e anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare 28 /2010 ha esaminato la problematica.
Ai fini quindi dell’applicazione dell’imposta IRAP non basta quindi l’esercizio dell’attività ma bisogna approfondire le modalità di svolgimento della stessa.
Quindi ai fini di un’ipotetica esclusione dall’imposizione IRAP per mancanza del requisito dell’autonoma organizzazione bisogna far riferimento a diversi elementi tra i quali spiccano:
 impiego anche occasionale di lavoro altrui;
 disponibilità di beni strumentali eccedenti la misura minimale;
 inoltre ai fini dell’esclusione del requisito dell’autonoma organizzazione  come da indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, risulta determinante il possesso dei requisiti previsti per poter accedere al regime dei minimi (che analizziamo dopo).

Comunque, prima di non pagare l’IRAP si consiglia il Contribuente di valutare bene la propria situazione in relazione ai requisiti sopra indicati.

L’IRAP E IL REGIME DEI MINIMI
Questo regime è disciplinato dalla legge 244-2007 e vi possono accedere i Contribuenti persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
 hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi non superiori ad € 30.000 (per verificare le possibilità di accesso al regime tale valore va ragguagliato all’anno solare);
 non devono aver effettuato cessioni all’esportazione ;
 non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co od erogato somme a titolo di utili ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
 nel triennio precedente non devono aver posseduto beni strumentali per un importo superiore ad € 15.000 (anche in leasing ed in affitto/locazione).

I Contribuenti che applicano questo regime fiscale sono esonerati dal pagamento dell’IRAP e dalla relativa compilazione della dichiarazione.

Si ricorda infine che tale regime prevede:
 limite dei compensi ad € 30.000 annuali;
 determinazione del reddito analitico secondo il principio di Cassa;
 esclusione dall’IVA;
 non vi è obbligo di tenuta dei Registri Contabili.

11 giugno 2011
Celeste Vivenzi