L’istituto della confisca per equivalente

vediamo quali sanzioni esistono per contrastare i reati tributari, sopratutto la possibilità di confiscare il beneficio dell’evasione

Con la direttiva emanata per il 2011, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha impartito le linee guida cui dovrà ispirarsi la programmazione dell’attività operativa delle fiamme gialle e, in particolare, a concentrare le risorse sui fenomeni più rilevanti quali l’economia sommersa, le frodi fiscali e l’evasione internazionale, il tutto garantendo una costante e diffusa azione di aggressione dei patrimoni degli evasori responsabili dei reati fiscali, attraverso il coinvolgimento delle Procure della Repubblica al fine di aumentare i sequestri dei beni in funzione alla confisca obbligatoria dei valori corrispondenti alle imposte evase, introdotta dall’ art. 1, c. 143 della Legge 27 dicembre 2007, n. 244.

L’obbiettivo è quello di assicurare l’incremento della percentuale del riscosso rispetto a quello dell’accertato, puntando sui reati tributari e, in particolare per le fattispecie delittuose di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter e 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000n. 74.

La richiesta del sequestro preventivo di beni mobili o immobili, in presenza degli estremi penali, viene formulata nel corso dalle indagini preliminari dal Pubblico Ministero al Giudice per le indagini preliminari.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’art. 322 ter del codice penale, prevede che venga sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo del reato.

 

IL CONCORSO DI PERSONE

Nella realizzazione del reato tributario, si può verificare il concorso di terze persone, alle quali il sequestro preventivo e la conseguente confisca per equivalente può estendersi anche ai loro beni.

Infatti la giurisprudenza ritiene in maniera univoca che la confisca abbia carattere afflittivo e sanzionatorio e secondo un orientamento prevalente il sequestro può riguardare ciascuno dei concorrenti per l’intera entità del profitto accertato, salvo l’eventuale riparto tra i vari concorrenti che costituisce fatto interno a questi ultimi e che non ha alcun rilievo penale. Inoltre il provvedimento di confisca, non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto attribuibile a ciascuno.

 

REATI TRANSNAZIONALI

Per i delitti tributari più gravi, puntiti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni (con esclusione della dichiarazione infedele, dell’omessa presentazione e di tutte le ipotesi di omesso versamento o indebita compensazione delle imposte), se commessi mediante il coinvolgimento di un gruppo criminale in più Stati o in un Paese ma con effetto in altro Stato (i cosiddetti reati transnazionali) è possibile applicare la confisca per equivalente in base all’art. 11 della Legge 146/2006 di ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle nazioni Unite contro il crime organizzato trasnazionale.

Infatti in base all’art. 11, infatti i reati transnazionali – qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, profitto o prezzo del reato non sia possibile – il giudice ordine la confisca di somme di denaro, di beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente.

Proprio in relazione a questo tipo di confisca occorre segnalare la sentenza della Cassazione (nr. N. 13276 depositata il 30 marzo 2011) in base alla quale la confisca per equivalente, in materia di reati fiscali e altro di carattere transnazionale e, il connesso sequestro preventivo, sono applicabili anche a un “trust”, considerato nullo.

 

IN DIRITTO

L’istituto della confisca per equivalente è un provvedimento per i soli reati tributari, ed è stato disciplinato a partire dall’anno 2008, in virtù dell’art. 1, c. 143 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007, ove viene disposto l’istituto della confisca anche per i reati tributari, ed in particolare con riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10bis, 10ter, 10quater e 11 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

La presente richiesta è limitata al profitto conseguito dalla perpetrazione del reato nell’anno 2008 e non è rivolta ad uno specifico bene acquistato con tale profitto, in quanto la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 97 del 2009, derimendo pregressi dubbi interpretativi, ha sancito i seguenti principi:

  • irretroattività dei confronti dei reati commessi prima del 2008 poiché, si tratta di una misura afflittiva e non di sicurezza;
  • pletoricità del rapporto di pertinenzialità diretta con il reato commesso, dei i beni oggetto della confisca per equivalente.

Cosi, la suprema Corte: “… infatti – come affermato dalla Corte di cassazione in numerose pronunce – la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all’assenza di un ‘rapporto di pertinenzialità’ (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all’indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura ’eminentemente sanzionatoria’, che impedisce l’applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell’art. 200 cod. pen., secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, e possono essere, quindi, retroattive (ex multis, Cassazione penale, sentenze n. 39173, n. 39172 e n. 21566 del 2008)…

In merito alla confisca per equivalente si riportano di seguito gli ultimi orientamenti della giurisprudenza di legittimità:

Così la Cassazione sezione VI, 19 gennaio 2005: “… la confiscabilità del c.d. tantundem rende irrilevante la sorte del profitto o del prezzo del reato, proprio perché, per procedere a confisca per equivalente, è sufficiente individuare nel patrimonio del trasgressore altri beni – diversi per l’appunto da quelli costituenti il profitto o il prezzo dell’illecito – sui quali disporre la misura ablatoria: questo, altresì, spiega perché la confisca obbligatoria prevista dall’art. 322 ter c.p.p. anche per ‘equivalente’, ossia anchen nei confornti dei beni quali il reo ha disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o la profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato”.

Così la Cassazione sezione unite 2 luglio 2008: “… nel concetto di profittovanno ricompresi non solo i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto immediato e diretto dell’illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza mediata ed indiretta della sua attività criminosa: la nozione di profitto, dunque, deve essere riguardata in rapporto all’arricchimento complessivo, per cui il bene frutto dell’investimento del denaro frutto della illecita condotta, siccome univocamente collegato all’esecuzione del crimine, mantiene l’idea e costante l’attrattiva del reato in misura maggiore e più lungo di quanto continuerebbe a fare il denaro stesso“.

Così la Cassazione Sezione II penale: “… in materia di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, ha affermato che il legislatore ha operato la scelta di prevedere la confisca in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato, nel senso della configurabilità di una “responsabilità per l’intero”; qualora mancando la possibilità di sottoporre a confisca (e, quindi, a preventivo sequestro) i beni che costituiscono il profitto o il prezzo di taluno dei reati cui si riferisce l’art. 322 ter c.p., si prospetti la necessità di dar luogo alla confisca “per equivalente” ed il reato per il qualetale misura è prevista, sia addebitato a più persone, è legittimo che il sequestro sia preventivo sia esteso a ciascuna di esse fino a coprire l’intero importo del profitto o del prezzo del medesimo reato, trovando ciò giustificazione, peraltro, non nell’ipotetica assimibilità della confisca ad una sezione penale ma nella scelta legittimamente operata dal legisltatore nel senso della configurabiltà di una “responsabilità per l’intero” in capo a ciascuno dei singoli concorrenti nel reato”.

Cassazione, sezione II penale, sentenza n. 20512/09:“Vero è che non potranno confiscare multipli del profitto, ma solo l’ammontare equivalente, ma ciò da un lato non riguarda il momento del sequestro e dall’altro consente la confisca per equivalente dell’intero ammontare in capo anche solo a taluno dei concorrenti nel reato, salva la possibilità di costui di rivalersi, ove ne ricorrano le condizioni, sui correi“.

14 maggio 2011

Paolo Giovanetti