Energia rinnovabile: sono cumulabili Certificati Verdi e Tremonti ter

in caso di interventi che possono usufruire di entrambe le agevolazioni, è possibile cumularle

Comulabilità di Certificati Verdi e agevolazioni Tremonti Ter

aspetti operativi e contabili dei certificati verdi per l'energia rinnovabileCumulabilità dei c.d. Certificati Verdi con le agevolazioni che si sostanziano nella detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.

La circolare Assonime numero 10 del 20 aprile 2011 analizza l’art. 26, c. 3, del D.lgs. 3 marzo 2011 , n. 28, con il quale il legislatore ha risolto positivamente il dubbio interpretativo relativo alla possibilità di cumulare il beneficio derivante dai certificati verdi con l’ulteriore agevolazione fiscale c.d. Tremonti-ter.

I certificati verdi

Le imprese che operano nel settore dell’energia rinnovabile fruiscono, come è noto, del regime di incentivazione dei cc.dd. “certificati verdi”.

Difatti, il decreto legislativo n. 79/1999 (c.d. “decreto Bersani”), al fine di incentivare la produzione di energia rinnovabile, ha previsto per gli importatori e i soggetti produttori di energia da fonti non rinnovabili, l’obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale un quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili in misura pari ad una quota percentuale dell’energia importata/prodotta da fonti non rinnovabili.

Ai soggetti che immettono energia pulita è riconosciuto un determinato numero di certificati verdi che – per la parte eccedente il proprio fabbisogno di copertura – possono essere monetizzati cedendoli a coloro che devono, invece, compensare il deficit di produzione di energia pulita, o utilizzandoli a compensazione di propri futuri deficit. L’agevolazione si sostanzia, quindi:

  1. nei proventi realizzati dalla negoziazione dei certificati verdi ovvero
  2. nella possibilità di compensare l’eventuale mancata immissione nel sistema di energia pulita.

Per espressa disposizione tale regime non è cumulabile con “altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata” (cfr.: art. 2, c. 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

L’esatta interpretazione di tale divieto di cumulo ha dato vita ad un vivace dibattito che ha assunto rilevanza anche ai fini fiscali.

Cumulabilità con la Tremonti ter ?

Una questione particolarmente dibattuta è stata quella relativa alla possibilità per le imprese del settore di cumulare il beneficio derivante dai certificati verdi con l’ulteriore agevolazione fiscale a carattere temporaneo introdotta dall’art. 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 782, così detta Tremonti-ter relativa agli investimenti in determinati beni strumentali effettuati nel periodo 1°luglio 2009 – 30 giugno 2010.

Trattasi, è noto, di un’agevolazione che si sostanzia nell’esclusione dalla base imponibile del reddito d’impresa – quindi ai soli fini dell’IRES e dell’IRPEF e non dell’IRAP – di un ammontare pari al 50% del valore degli investimenti in determinati beni strumentali (rectius: nei beni strumentali nuovi di cui alla divisione 28 della tabella ATECO); la detassazione, ricordiamo, riguarda gli investimenti “fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2010” e può essere fruita

esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”.

Interpretazione del MSE

Con una pronuncia del Ministero dello sviluppo economico del 24 agosto 2010, indirizzata al GSE, il dicastero si era inizialmente espresso in maniera negativa circa la possibilità di cumulare le agevolazioni in esame1.

Questa direttiva ministeriale, datata 24 agosto 2010, aveva suscitato diverse perplessità da parte degli operatori del settore e dello stesso dicastero che, con comunicato dell’8 ottobre 2010, aveva reso noto di aver “avviato un riesame della questione”.

Successivamente il Ministero dello Sviluppo economico al fine di assumere la relativa decisione, aveva consultato diversi organi dello Stato.

La questione interpretativa in esame era stata rimessa quindi all’attenzione dell’Avvocatura di Stato, la quale:

  • da un lato, aveva espresso parere favorevole circa la possibilità di cumulare le agevolazioni in parola, mentre,
  • dall’altro lato, aveva comunque invitato il legislatore a risolvere normativamente il predetto dubbio interpretativo in sede di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili.

In particolare, l’Avvocatura di Stato, dopo aver espressamente dichiarato di “propende(re) per la cumulabilità del certificato verde con la detassazione”, ha aggiunto che

è comunque superfluo ricordare a codesto Ministero che l’occasione per un chiarimento interpretativo potrebbe essere costituito dal decreto legislativo, in corso di elaborazione, per il recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili”.

La novella normativa

Con l’art. 26, c. 3, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 è stato chiarito che il divieto di cui all’art. 2, c. 152, della l. 244/2007 – secondo cui, ripetiamo, il regime agevolativo dei c.d. certificati verdi non è cumulabile con

altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata” – “non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia”.

Ancorché l’art. 26, c. 3, del d.lgs. n. 28/2011 non si riferisca specificatamente all’art. 5 del d.l. n. 78/2009 – e, cioè, alla Tremonti-ter – ASSONIME ritiene che tale disposizione legittimi ex post il cumulo tra i certificati verdi e la Tremonti-ter.

Pertanto la disposizione in esame troverebbe applicazione anche in relazione a quelle agevolazioni aventi i requisiti previsti dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 – e, cioè, alle agevolazioni che si sostanziano “della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature” – che abbiano già esaurito la loro efficacia.

D’altra parte lo stesso impianto generale dell’art. 26 del d.lgs. n. 28/2011 fissa il principio della non cumulabilità dei certificati verdi con qualsiasi altro incentivo pubblico comunque denominato (cfr.: art. 26, c. 1, del d.lgs. n. 28/2011), con l’eccezione di talune agevolazioni espressamente individuate tra le quali rientrano le agevolazioni che, come la Tremonti ter, in relazione a determinati impianti, si sostanziano nella detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature (cfr.: art. 26, c. 2, lett. d, del d.lgs. n. 28/2011).

Tale impostazione, evidentemente, risponde all’esigenza di evitare che un’interpretazione estensiva del divieto di cumulo faccia ricadere nel proprio ambito applicativo qualsiasi altro regime agevolativo di carattere generale – quale, per l’appunto, la detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature – disposto per tutte le imprese indipendentemente dal settore di appartenenza.

7 maggio 2011

Antonino Romano

NOTE

1 Le imprese, per quanto riguarda la Tremonti-ter, avevano facoltà di rettificare le loro dichiarazioni dei redditi ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 322/1998. Tale comportamento riguardava non solo chi avesse deciso di non avvalersi della Tremonti-ter, di recuperare tale agevolazione in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione di UNICO, ma anche coloro che erano obbligati a restituire ex post la stessa Tremonti ter per chi ne avesse fruito inizialmente in sede di dichiarazione, intendendo in questo modo sanare la violazione relativa al divieto di cumulo. In tal senso la risoluzione n. 132/E del 20 dicembre 2010