Notifica dell'atto tributario valida, se al domicilio eletto

Se il contribuente ha fatto una valida elezione di domicilio, nel Comune di domicilio fiscale, l’amministrazione non può far altro che eseguire la notificazione a detto domicilio.

Le notifiche al contribuente devono essere eseguite al domicilio eletto presso lo studio del commercialista se lo studio è nel domicilio fiscale del cittadino.

Il principio di cui sopra è contenuto nella sentenza n. 6114 del 16 marzo 2011 della Corte di Cassazione da cui emerge che nel caso di elezione di domicilio da parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, l’amministrazione finanziaria è obbligata ad eseguire la notificazione dell’atto impositivo presso il domicilio eletto.

 

 

NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI

notifica della cartella presso la residenza del contribuenteLa procedura di notifica degli atti tributari è disciplinata dalle norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, così come dispone l’art. 16, c. 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

Tale ultima norma riproduce il contenuto dell’art. 60, c. 1, lett. A, del D.p.r. n. 600 del 1973 che prevede come la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti previsti per legge, debba esser eseguita secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Le notifiche, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, possono essere eseguite, ove richieste dall’Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

In alternativa alla procedura di notifica “brevi manu”, le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

In virtù del principio generale sancito dall’art. 6 della legge n. 212 del 200 (statuto del contribuente) l’amministrazione finanziaria “deve, in linea generale, assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.

Tale disposizione infatti, al primo comma, vuole assicurare l’effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorché siano applicabili le norme in materia di notifica(1).

Da quanto precede emerge che con lo statuto il legislatore ha voluto affermare che a tutti gli atti dell’amministrazione diretti al contribuente deve essere garantito il più alto grado di conoscibilità(2).

 

 

DOMICILIO ELETTO

Nel caso in cui il contribuente abbia fatto una valida elezione di domicilio, nel comune di domicilio fiscale, attesa la principale funzione della elezione in rapporto alla ricezione degli atti tributari, l’amministrazione non può far altro che eseguire la notificazione a detto domicilio.

Del resto la normativa portante della notificazione degli atti tributari è contenuta negli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma dette disposizioni sono integrate e modificate dai successivi incisi, tra cui deve essere ricompresa la facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale ai fini della notificazione degli atti che lo riguardano.

 

Nel caso portato al vaglio dei giudici di legittimità emerge la nullità della notificazione dell’atto impositivo presupposto (avviso di accertamento) in quanto eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in luogo diverso dal domicilio eletto indicato dal contribuente.

Pertanto la nullità della notifica dell’atto impositivo comporta inevitabilmente l’invalidità degli atti conseguenti ovvero della cartella esattoriale.

 

Sul tema in esame recentemente la giurisprudenza ha ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso avverso un avviso di accertamento, in caso di nullità della notifica, inizia a decorrere da quando il contribuente ha avuto la piena conoscibilità dell’avviso stesso e tale incombenza grava sull’amministrazione finanziaria (Cass. 4 febbraio 2011, n. 2728).

 

Pur concordando con le motivazioni addotte dai giudici di legittimità per il caso di specie, non si può non sottolineare che le stesse appaiono in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte in un’altra recente sentenza (sent. n. 6102 del 16 marzo 2011) da cui emerge che, se il contribuente è irreperibile, la notifica dell’avviso di accertamento è validamente eseguita con l’affissione dello stesso nell’albo della casa comunale, non risultando necessaria la spedizione della raccomandata al contribuente per la sua irreperibilità(3).

 

Note

1) Cass. 6 maggio 2005, n. 9407. I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente devono essere improntati alla luce dei principi di cooperazione, collaborazione e buona fede, ai sensi della legge n. 212/2000. In tale senso una istanza di rimborso di imposta presentata ad ufficio incompetente della stessa amministrazione finanziaria non fa decadere il contribuente dal diritto al rimborso.

2) Cfr. Cass. n. 5082 del 02.03.2011, in tema di obblighi dell’amministrazione finanziaria rispetto agli atti allegati da inserire nell’avviso di accertamento.

3) Cass. 22 luglio 2009, n. 17067. E’ validamente eseguita la notifica dell’appello effettuata al domicilio eletto nel processo di primo grado, così come è legittima quella del ricorso per cassazione effettuata presso il domicilio eletto nel ricorso proposto innanzi al giudice di prime cure, e ciò anche nell’ipotesi in cui il contribuente sia rimasto contumace nel giudizio di secondo grado.

 

19 aprile 2011

Enzo Di Giacomo