La nuova imposta di bollo a San Marino

dall’1/1/2011 è entrato in vigore un nuovo prelievo per gli italiani che lavorano con San Marino: un’imposta di bollo che colpisce alcune tipologie di servizi professionali

Fra le pieghe della finanziaria della piccola Repubblica di San Marino spunta un nuovo prelievo che va a penalizzare gli operatori economici italiani che lavorano con clienti sanmarinesi.

L’art. 49 della Finanziaria della Repubblica di San Marino (Legge 194 del 22 dicembre del 2010) prevede che i documenti relativi all’erogazione di compensi a soggetti non residenti a San Marino per prestazioni di agenzia, di rappresentanza, di commercio e per prestazioni pubblicitarie e di elaborazione dati vengano assoggettati ad imposta di bollo.

Vediamo ora le aliquote d’imposta…

Per le prestazioni di agenzia e rappresentanza l’imposta di bollo dovuta è pari al 6%; per le prestazioni pubblicitarie e di elaborazione dati l’imposta di bollo dovuta è pari al 3%.

Attenzione perché l’imposta si applica, per quanto riguarda i servizi di agenzia, anche alle indennità di fine rapporto: nel caso specifico viene ridotta al 3%.

Trattandosi di una disposizione fiscale sanmarinese, il committente sanmarinese detrarrà, pertanto, dalla fattura (o da altro documento atto a liquidare il compenso) l’importo di tale imposta di bollo al soggetto italiano che ha effettuato la prestazione. L’imposizione del bollo rappresenta un minore incasso per i soggetti italiani che effettuano le suddette prestazioni a favore di operatori economici sanmarinesi.

Trattandosi di un’imposta di bollo proporzionale vi è il rischio che possa incidere in maniera significativa su quei contribuenti italiani che lavorano in maniera continuativa con soggetti sanmarinesi.

La finanziaria sanmarinese prevede inoltre che entro il 31 dicembre 2011 andrà emanato un apposito “decreto delegato” che potrà variare sia le tipologie di servizi soggetti ad imposta di bollo che le aliquote d’imposta.

24 febbraio 2011

Luca Bianchi