Cassazione: per il principio di competenza, non si può scegliere il periodo d’imposta a cui imputare i componenti di reddito

il contribuente non può scegliere a suo piacimento il periodo d’imposta a cui imputare i componenti di reddito ma è tenuto, invece, a rispettare le regole previste dal cosiddetto “principio della competenza”. a cura di Alessandro Borgoglio.

sentenza corte di cassazioneLa Suprema Corte ha recentemente ribadito che il contribuente non può scegliere a suo piacimento il periodo d’imposta a cui imputare i componenti di reddito ma è tenuto, invece, a rispettare le regole previste dal cosiddettoprincipio della competenza”.

Le regole di imputazione temporale dei componenti di reddito sono inderogabili, giacché non è consentito al contribuente scegliere il periodo d’imposta a cui imputare tali componenti, atteso che ciò comporterebbe un’alterazione non legittima delle sue dichiarazioni dei redditi.

È questa la decisione assunta dalla Cassazione, con la sentenza del 31 gennaio 2011, numero 2213.

Il principio di competenza

II cosiddetto “principio generale di competenza della componenti di reddito” è recato dall’articolo 109, comma 1, del TUIR, in base al quale i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza; tuttavia, qualora non ne sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare, essi concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma 2 dello stesso articolo, poi, individua l’esercizio di competenza distintamente per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, alla stregua di quanto segue:

  • i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell’atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;

  • i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.

La sentenza in commento stabilisce che le regole sopra esposte non sono mai derogabili, perché, in caso contrario, il contribuente verrebbe lasciato libero di imputare i componenti di reddito al periodo d’imposta a lui più favorevole, alterando così illegittimamente le sue dichiarazioni fiscali.

I fatti: materie prime imputate al periodo d’imposta successivo a quello corretto

Una società riceveva un avviso di accertamento con cui l’Ufficio competente recuperava a tassazione una serie di costi portati in deduzione dal reddito d’impresa.

Tra di essi, figuravano quelli relativi all‘acquisto di alcune materie prime, che – secondo l’Agenzia delle Entrate sarebbero stati erroneamente imputati al periodo d’imposta successivo a quello corretto.

II contribuente impugnava l’atto impositivo, e la Commissione tributaria provinciale, in parziale accoglimento del ricorso, si pronunciava a suo favore, riducendo la ripresa fiscale dell’Ufficio.

Quest’ultimo opponeva gravame, che veniva accolto parzialmente dai giudici d’appello, i quali confermavano la correttezza, tra gli altri, del recupero a tassazione concernente l’errata imputazione temporale dei succitati costi di acquisto di materie prime.

La Suprema Corte: il principio di competenza è inderogabile

La società proponeva ricorso per cassazione, denunciando – per quel che qui rileva – la violazione e falsa applicazione dell’articolo 74 del DPR 597/1973 (ora articolo 109 del TUIR), atteso che i suddetti costi si riferivano ad acquisti effettuati nel dicembre dell’anno precedente e, pertanto, le merci avrebbero concorso alla produzione dei relativi ricavi nell’anno successivo, in cui, appunto, era avvenuta la registrazione dei costi.

Tale comportamento contabile – secondo la ricorrente – non avrebbe comportato alcuna alterazione del risultato fiscale complessivo.

Gli Ermellini, però, non hanno condiviso tale tesi, stabilendo, al contrario, che

“le regole sull’imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione”.

In conclusione, quindi, i Giudici di piazza Cavour hanno respinto il ricorso della società.

La sentenza odierna consolida un orientamento giurisprudenziale che deve ormai ritenersi univoco in seno alla Cassazione.

Infatti, già con la sentenza numero 6331 del 2008, i Supremi Giudici avevano stabilito che

“deve ritenersi rigorosamente preclusa in tema di reddito d’impresa, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, la detrazione di costi in esercizi diversi da quello di competenza, giacché il contribuente non può essere lasciato arbitro della scelta del periodo in cui registrare le passività”

(nello stesso senso: Cass. 3809/07, 16198/01, 7912/00).

 

21 febbraio 2011

Alessandro Borgoglio