Il prestito di personale paga l'I.V.A.

l’accordo misto tra imprese con ad oggetto sia il prestito di personale, rimborsato a forfait, sia il raggiungimento di altri obiettivi, è sottoposto ad IVA per la parte che supera il costo del personale.

contratto di prestito occasionaleLa Corte di Cassazione con la sentenza 19129 del settembre 2010 stabilisce che l’accordo misto tra imprese con ad oggetto sia il prestito di personale, rimborsato a forfait, sia il raggiungimento di altri obiettivi, è sottoposto ad IVA per la parte che supera il costo del personale.

 

La questione risale al 2004, anno in cui la società contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Perugia, che accoglieva, contro l’avviso di accertamento IVA1999.

 

Contro tale sentenza l’Agenzia si appella alla Commissione Regionale che respingeva.

 

Avverso tale sentenza, nel 2006, l’Agenzia ricorre in cassazione, contestando che:

  • dal secondo semestre 1998 al 2001 presso la società erano distaccati dipendenti di un’altra società che riceveva un corrispettivo;

  • con il primo avviso di accertamento del 1999 si recuperava ad imposizione l’indebita detrazione d’imposta per addebito per distacco di personale da parte di altra società, che aveva percepito una somma superiore a quella del costo complessivo del personale distaccato per l’Agenzia e inferiore secondo la società; Con questa precisazione, l’oggetto della prestazione non sarebbe, perciò, sottoponibile ad IVA secondo quanto previsto dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, ex art. 8.

 

L’Agenzia si oppone alla decisione della Commissione tributaria regionale, motivata sul fatto che i distacchi di personale sarebbero stati riaddebitati dalla società per un importo precedentemente determinato in modo forfetario. Importo, dunque, diverso dal loro reale costo retributivo e contributivo, il cui ammontare viene invece specificato nei cedolini stipendiali dei dipendenti.

 

Dunque, con questa precisazione, alla fattispecie non poteva applicarsi, come ritenuto dall’Ufficio e dalla Guardia di Finanza, la legge n. 67 del 1988, art. 8, comma 35.

 

La Corte di Cassazione, afferma l’importanza di esaminare, entrambe le ipotesi, quindi sia quella che la somma rimborsata sia maggiore del costo del personale, sia quella in cui la somma rimborsata sia inferiore, come sostiene la società.

 

La Corte di Cassazione ritiene la necessità, per individuare le norme applicabili, di sottolineare l’ipotesi secondo la quale se il beneficiario del distacco rimborsasse una somma inferiore questo comporterebbe la considerazione che lo stesso non avrebbe acquistato alcun bene e non avrebbe usufruito di alcuna prestazione dal parte del soggetto distaccante il personale: dunque saremmo nel campo dell’irrilevanza per l’IVA.

 

I giudici della Corte di legittimità ritengono che sia indispensabile l’applicazione del principio secondo il quale “per le domande o eccezioni non esaminate, o ritenute assorbite dal giudice di merito, non è ammissibile il ricorso incidentale condizionato, in quanto sul punto non è stata pronunciata alcuna decisione, sicchè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame nel giudizio di rinvio di dette domande o eccezioni” così come viene riportato nella sentenza del 26 gennaio 2006, n. 1691 della Corte di Cassazione.

 

Dunque la Cassazione afferma che solo l’importo del prestito determinato da parte della CTR non è imponibile ai fini IVA. Di seguito, ancora, si sostiene come l’eventuale parte eccedente relativa ad altri servizi è assoggettata ad IVA.

 

24 novembre 2010

Sonia Cascarano