La Cassazione si è espressa in merito ai distacchi di personale e al relativo diritto alla detrazione IVA. Esploriamo il contrasto fra disciplina italiana e comunitaria.
Dopo che la Corte di Giustizia UE ha riconosciuto il contrasto dell’art. 8, comma 35 della L. n. 67/1988 e dell’art. 30 del D.Lgs n. 276/2003, con la disciplina unionale, secondo cui sarebbero imponibili ai fini Iva i distacchi di personale, la questione è stata esaminata da quattro ordinanze della Corte di Cassazione.
In tale ipotesi, però, le controversie riguardavano il diritto alla detrazione dell’Iva riguardante i distacchi imponibili.
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La disciplina Iva dei distacchi di personale: la normativa “domestica”
L’art. 8, comma 35, della legge n. 67/1988 ha previsto che:
“Non sono da intendere rilevanti agli effetti dell’Iva i prestiti e i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”.
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