In caso di distacco di personale tra due società dello stesso Gruppo, la questione della dimostrazione dell’inerenza e strumentalità all’attività imprenditoriale delle prestazioni indicate nelle fatture è irrilevante, dovendo semmai essere verificato, al fine di determinare se la prestazione è o meno esente da Iva, se la controprestazione del distaccatario consiste nel mero rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli altri oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante, o se sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto. Analisi del corretto trattamento fiscale da applicare al distacco di personale.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di trattamento tributario in caso di distacco di personale.
Distacco del personale: possibili contestazioni fiscali
Nel caso di specie, le società contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento, ai fini IVA, IRAP e IRES (anno di imposta 2004), emessi dall’Agenzia delle Entrate nei loro confronti in relazione alla prestazione di prestito di personale dalla società controllante alla società controllata.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi delle società, rilevando che la controllante non aveva soltanto prestato il proprio personale alla controllata, ma aveva altresì reso, a favore della stessa, ulteriori prestazioni, consistenti nell’utilizzo di strutture ed apparecchiature.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che l’Amministrazione finanziaria non aveva fornito la prova necessaria a dimostrare che le cessioni di beni e servizi dall’una all’altra società consistessero nel prestito (o distacco) di personale.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva infine ricorso per cassazione, censurando la sentenza per avere la CTR imputato all’Amministrazione l’onere di provare l’illegittimità della detrazione IVA operata e della deduzione dei costi ai fini IRAP, laddove invece sarebbe sp