Il nuovo inquadramento IVA del distacco di personale porta cambiamenti rilevanti per imprese ed enti non commerciali. Quando si applica l’imposta? Conta il tipo di contratto? E la residenza del distaccatario? A fare chiarezza interviene l’Agenzia delle Entrate.
Come abbiamo avuto modo di illustrare in un precedente contributo di un paio di mesi fa, a seguito della riforma operata dall’art. 16-ter del D.L. n. 131/2024, l’operazione di distacco del personale si configura, in termini generali, soggetta a IVA. Ciò, solo a partire dai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.
In particolare, la nuova norma ha abrogato la disposizione in virtù della quale se ne stabiliva l’esclusione da Iva, in quanto essa era risultata incompatibile con i principi della direttiva Ue.
Distacco di personale e IVA: i chiarimenti dal Fisco
Con la recentissima circolare n. 5, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei commenti in merito a tale nuova disciplina.
L’intervento più interessante è sicuramente quello in cui vengono esaminati i requisiti che determinano l’applicazione dell’Iva.
Inquadramento IVA del distacco di personale
Ambito soggettivo
Per quanto concerne l’ambito soggettivo della disposizione, l’Agenzia delle Entrate rileva che le prestazioni di distacco richiedono l’esercizio dell’attività in forma d’impresa e precisa che, nel caso dei datori di lavoro che siano enti non commerciali, la presenza di un’organizzazione d’impresa deve essere verificata solo nei casi in cui il distacco abbia ad oggetto il personale originariamente impiegato dal distaccante nella propria attività istituzionale.
Il requisito soggettivo non sussiste se il personale afferisce all’attività istituzionale dell’ente.
Ambito oggettivo
Passando poi all’ambito oggettivo della norma, il distacco di personale effettuato “verso corrispettivo” costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3 comma 1 del DPR 633/72. L’Agenzia afferma che, per qualificare come “corrispettivo” la somma pagata per il distacco, occorre che il pagamento della somma sia ritenuto dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione dell’operazione di distacco, e viceversa.
Al riguardo, come ha avuto modo di precisare la Cassazione, non rileva il fatto che l’importo sia inferiore o superiore ai costi che il datore di lavoro ha sostenuto per il personale distaccato e, pertanto, anche nel caso in cui la prestazione sia effettuata in mancanza di lucro.
Territorialità
In riferimento al criterio della territorialità, l’Agenzia conferma che per le operazioni “B2B”, esse sono rilevanti in Italia quando eseguite in favore di un distaccatario soggetto passivo stabilito in Italia.
Per le operazioni “B2C”, invece la prestazione è rilevante solo se il distaccante è soggetto passivo in Italia e il distaccatario (non soggetto passivo) è domiciliato o residente nell’Ue. Se il committente è extra Ue, la prestazione è fuori campo IVA.
Qual è la base imponibile?
Resta fermo, continua sempre l’Agenzia, che per la somministrazione di manodopera (ipotesi differente dal distacco), continua ad applicarsi la specifica disciplina ex art. 26-bis della L. 196/97 tale per cui l’intero corrispettivo costituisce la base imponibile IVA del servizio, inclusa l’eventuale quota imputata al rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato.
Approfondiremo ulteriormente il tema del distacco del personale nel contributo di venerdì 23 maggio del Dott. Enrico Larocca…
Danilo Sciuto
Giovedì 22 Maggio 2025