Il trattamento fiscale dei buoni pasto (parte 1): definizioni e normativa

L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010 ha ritenuto i buoni pasto equiparabili a compensi in denaro e non in natura come fatto in precedenti interventi.
Cogliamo l’occasione per riepilogare il trattamento fiscale dei buoni pasto e analizzare gli effetti prodotti da questa interpretazione

Definizioni e caratteristiche del buono pasto

disciplina fiscale dei buoni pasto aziendaliL’art. 2 del D.P.C.M. 18.11.2005 definisce “buono pasto” il documento, in forma cartacea o elettronica (cd. card elettroniche), che:

 

→ dà al suo possessore il diritto di ottenere dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro.

 

 

Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto:

 

  • permettono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale (vale a dire il valore della prestazione, al lordo dell’Iva, stampato sul buono stesso);

  • rappresentano il documento che permette all’esercizio convenzionato di provare alla società di emissione l’effettuazione della prestazione;

  • non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;

  • sono utilizzabili solo per l’intero valore facciale, durante la giornata lavorativa, dai lavoratori subordinati (a tempo pieno o part time), anche nel caso in cui l’orario di lavoro non preveda una pausa pranzo, e dai titolari di rapporti di collaborazione anche non subordinata (ad esempio lavoratori a progetto);
  • devono
    • riportare i seguenti dati:
      • codice fiscale o ragione sociale del datore di lavoro (pubblico o privato);
      • ragione sociale e codice fiscale della società di emissione;
      • valore facciale;
      • termine temporale di utilizzo (scadenza);
    • contenere un apposito spazio dove apporre:
      • la data di utilizzo;
      • la firma dell’utilizzatore;
      • il timbro dell’esercizio convenzionato;
      • riportare la dicituraIl buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall’utilizzatore“.

 

 

Le società di emissione dei buoni pasto

L’art. 3 del D.P.C.M. 18.11.2005 stabilisce i requisiti che devono possedere le imprese che svolgono l’attività di emissione di buoni pasto.

 

Requisiti della Società di emissione

  • Deve trattarsi di società di capitali (S.p.A., S.a.p.A. e S.r.l.) con capitale sociale versato pari almeno a Euro 750.000 e aventi come oggetto sociale “l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, sia pubblica che privata, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi”.

  • Il bilancio di queste società deve essere corredato da una relazione della società di revisione.

  • Le cariche di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità o decadenza (art. 2382 c.c.), che sono sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria (L. 27.12.1956, n. 1423 e L. 31.5.1965, n. 575) salvi gli effetti della riabilitazione, o che sono stati condannati con sentenza irrevocabile a particolari pene detentive salvi gli effetti della riabilitazione.

  • Per svolgere l’attività di emissione di buoni pasto, queste società devono trasmettere al Ministero delle Attività produttive (art. 19 L. 7.8.1990, n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo) una dichiarazione di inizio attività in cui si attesti di possedere i requisiti richiesti.

  • Le società di emissione con sede in altri Paesi Ue possono esercitare la loro attività in Italia se sono appositamente autorizzate in base alla legislazione del Paese di appartenenza.

 

 

Esercizi convenzionabili

L’art. 4 del decreto individua quali esercizi commerciali possono essere convenzionati con le società di emissione al fine di fornire i servizi sostitutivi di mensa aziendale mediante buoni pasto.

 

Si tratta di esercizi che svolgono le seguenti attività:

  • somministrazioni di    alimenti    e    bevande    effettuate    da    esercizi    di  somministrazione (L. 8.1991, n. 287 ed eventuali leggi regionali in materia di commercio) e da mense aziendali o interaziendali;

  • cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da esercizi di somministrazione, mense aziendali o interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, esercizi di vendita (D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 ed eventuali leggi regionali in materia di commercio) autorizzati a vendere i prodotti del settore alimentare.

 

Elenco degli esercizi convenzionabili

  • mense aziendali o interaziendali ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande.
  • che svolgono    l’attività    di somministrazioni di alimenti e bevande.
  • mense aziendali o interaziendali, rosticcerie e  gastronomie artigianali, esercizi di vendita.
  • che svolgono l’attività di cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato.

 

 

Caratteristiche delle convenzioni

Le convenzioni tra le società di emissione dei buoni pasto e gli esercizi commerciali convenzionabili devono essere stipulate e modificate (con accettazione specifica delle parti) in forma scritta.

Relativamente ai dati che devono risultare dalle stesse, l’art. 8 del decreto individua i seguenti:

 

  • il termine di pagamento dei buoni pasto utilizzati da parte della società di emissione all’esercizio convenzionato;
  • la durata del contratto, le condizioni economiche e non, il termine del preavviso per l’eventuale rinegoziazione o disdetta;
  • le clausole di utilizzabilità dei buoni pasto (condizioni di validità, limiti di utilizzo, termini di scadenza);
  • lo sconto     incondizionato     ed     eventuali     altri    corrispettivi riconosciuti alla società di emissione;
  • il termine (di almeno 6 mesi dalla data di scadenza del buono pasto) entro il quale l’esercizio convenzionato può richiedere alla società di emissione il pagamento per le prestazioni effettuate.

 

Continua a leggere la 2° parte dell’approdondimento che approfondisce il trattamento IVA e problema IRAP

 

28 giugno 2010

Antonio Gigliotti

Scarica il documento