E’ valido l’atto consegnato a persona di famiglia anche non convivente

Alcuni chiarimenti su una particolare tipologia di notifica degli atti tributari.

notifica della cartella esattoriale a persona di famiglia non conviventeLa notifica della cartella di pagamento effettuata a persona di famiglia, anche se non convivente, è valida.

L’importante principio, in contrasto con l’orientamento sin qui espresso dai giudici di legittimità, è contenuto nella sentenza n. 9590 del 22 aprile 2010 con cui la Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’amministrazione finanziaria, ha affermato che la notificazione dell’atto a persona di famiglia richiede necessariamente la convivenza della stessa, essendo sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario(1).

La notifica degli atti è disciplinata dalle norme contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, così come dispone l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

Tale ultima norma riproduce il contenuto dell’art. 60, comma 1, lett. a), del Dpr n. 600 del 1973 che prevede come la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti previsti per legge, è eseguita secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Le notifiche, oltre che a mezzo dell’ufficiale giudiziario, possono essere eseguite, ove richieste dall’Amministrazione finanziaria, anche a mezzo del messo comunale o di messo speciale autorizzato dalla stessa Amministrazione, che pone in essere le medesime forme attuate dall’ufficiale giudiziario.

In alternativa a tale procedura, le parti possono effettuare le notifiche anche direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

A tal proposito la sentenza 15 febbraio 2008, n. 3896 della Suprema Corte, ha ritenuto che la notificazione dell’appello tributario può essere fatta direttamente dall’appellante a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, il quale deve essere compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale per la raccomandata ordinaria e non con quelle richieste per la raccomandata per atti giudiziali(2).

Nel caso di specie il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo l’irritualità e la conseguente nullità della notifica e il ricorso non era stato accolto, mentre i giudici tributari d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, hanno ritenuto irrituale la notifica eseguita consegnata dall’ufficiale giudiziario nelle mani di una parente non convivente del destinatario dell’atto. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione rilevando che la notifica era da ritenere legittima.

La Suprema Corte ha affermato che “la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente l’ulteriore requisito della convivenza- non espressamente menzionato dall’art. 139 Cpc ( “Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio”)-, risultando sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che “la persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario”(3).

Sul tema in esame la giurisprudenza di legittimità ha affermato, diversamente, che è rituale la notificazione dell’atto tributario ex art. 139 c.p.c., eseguita nella mani della suocera del contribuente che è reperibile presso l’abitazione del destinatario dell’atto, senza che si renda necessario il successivo inoltro della raccomandata al diretto interessato: la prima è soggetto pienamente legittimato a ricevere la notifica, non rilevando il difetto di convivenza tra i predetti soggetti (Cass. 12 maggio 2009, n. 10955).

 

NOTE

1) Cass. n. 13510 dell’11 luglio 2009. La notifica dell’avviso di accertamento è inficiata da nullità se effettuata nell’abitazione dove è rimasto ad abitare il coniuge separato anche se quest’ultima ha accettato il plico e si è presentata come coniuge. Nel caso specifico la notifica dell’accertamento è stata eseguita presso il vecchio indirizzo e ricevuta da persona che non risultava più convivente con il ricorrente.

2) Cass 11 novembre 2005, n. 22849. La notifica del ricorso per cassazione eseguita dal messo notificatore, all’uopo autorizzato dall’Amministrazione finanziaria, è inesistente (e non solo nulla) e comporta la conseguente inammissibilità del ricorso.

Infatti il messo autorizzato dall’Amministrazione (figura prevista dall’art. 16, comma 4, D lgs n. 546/1992) non può effettuare notifiche nei giudizi dinanzi agli organi giudiziari in senso proprio. Il “messo notificatore speciale”, infatti, è abilitato ad effettuare le notificazioni nel corso dei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie e non quelle dinanzi agli organi giudiziari in senso proprio, risultando assimilati ai messi comunali e non ai messi del giudice di pace.

Pertanto il messo è autorizzato ad effettuare soltanto notifiche nei giudizi di merito e non in Cassazione, anche se la materia necessiterebbe di un chiarimento da parte delle sezioni unite della stessa Suprema Corte.

3) Cass 24 gennaio 2007, n. 1550. L’onere di provare la natura occasionale della presenza del consegnatario in casa propria è a carico di colui che dichiara di non aver ricevuto l’atto, senza rilevare le certificazioni anagrafiche del familiare stesso.

4) Cass 24 gennaio 2007, n. 1550. L’onere di provare la natura occasionale della presenza del consegnatario in casa propria è a carico di colui che dichiara di non aver ricevuto l’atto, senza rilevare le certificazioni anagrafiche del familiare stesso.

 

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21 maggio 2010

Enzo Di Giacomo