Stabile organizzazione senza rappresentanza

Trattamento dell’IVA sugli acquisti direttamente effettuati in Italia dai soggetti non residenti, le modalità della loro identificazione e l’adempimento degli obblighi relativi alle operazioni rese nei confronti di “non soggetti d’imposta”…

stabile organizzazioneCon la circolare nr. 49 del 4 dicembre 2009, l’Assonime illustra le modifiche in materia di IVA (contenute nell’art. 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166) in relazione alla disciplina delle operazioni rese e ricevute da soggetti non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2009 (n. C-244/08).

In particolare, le modifiche apportate dell’art. 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, riguardano il trattamento dell’IVA sugli acquisti direttamente effettuati in Italia dai soggetti non residenti, le modalità della loro identificazione e l’adempimento degli obblighi relativi alle operazioni rese nei confronti di “non soggetti d’imposta”.

Nello specifico viene disposto che la stabile organizzazione dichiarata sul territorio italiano di un soggetto estero deve ottemperare all’adempimento di registrazione nella propria contabilità anche delle fatture di acquisto della casa madre.

Inoltre, se un soggetto estero, pur avendo nel territorio italiano una stabile organizzazione, effettua direttamente acquisti nel territorio italiano nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, gli adempimenti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto devono essere contabilizzati dalla stabile organizzazione.

Infatti il soggetto estero non può più avvalersi:

  • della nomina ai sensi dell’art. 17 secondo comma del D.P.R. 26 ottobre 1972 del rappresentante fiscale, il quale effettua in nome e per conto del soggetto non residente rappresentato, una serie complessa di adempimenti, quale l’emissione e la registrazione di fatture, l’annotazione delle liquidazioni periodiche, i versamenti, la dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti connessi applicazione dell’imposta sul valore aggiunto;
  • del sistema dell’identificazione diretta, quest’ultima introdotta nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002, che ha modificato l’art. 17 del D.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui disciplina gli obblighi dei soggetti non residenti ed ha introdotto nel medesimo decreto l’art. 35 ter che disciplina nel dettaglio la presentazione della dichiarazione di identificazione diretta attraverso il modello ANR/1.

 

In particolare con la modifica al D.L. 135/09, il governo ha adeguato la normativa Iva nazionale alla sentenza della Corte di Giustizia Ue del 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08.

Prima dell’entrata in vigore del D.L. 135/09, gli operatori esteri, per recuperare l’I.v.a. assolta in Italia o per corrispondere l’imposta relativa alle operazioni attive effettuate nel territorio italiano dovevano nominare un rappresentante fiscale o chiede l’identificazione diretta.

Inoltre, un soggetto estero che detiene una stabile organizzazione in Italia, se gli acquisti di beni o servizi venivano effettuati direttamente da quest’ultima in Italia, la stessa per richiedere il rimborso all’Iva, doveva rivolgersi al centro operativo di Pescara ai sensi dell’art. 38-ter del D.P.R. n. 633/72.

Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea C-244/08, il legislatore italiano con l’art. 11 del D.L. 135/09 è intervenuto sul decreto Iva modificando l’art. 17. In particolare, viene disposto che un soggetto estero con stabile organizzazione in Italia, può assolvere sia agli obblighi di versamento che di detrazione, attraverso la stabile organizzazione, senza essere tenuto alla nomina di un rappresentante fiscale o attraverso l’identificazione diretta.

Pertanto, anche l’art. 38-ter viene ad essere modificato, in modo tale da non consentire la richiesta di rimborso al soggetto estero avente stabile organizzazione in Italia.

Quindi se l’istanza di rimborso è stata presentata prima del 26 novembre 2009 presso il centro operativo di Pescara, quest’ultimo deve dare esecuzione al rimborso. Contrariamente, per le domande pervenute al centro operativo di Pescara successivamente alla predetta data, l’ufficio dovrà rigettare la domanda, consentendo il soggetto passivo non residente di operare alla detrazione dell’IVA tramite la propria stabile organizzazione.

Infine la bozza delle istruzioni del modello di dichiarazione Iva 2010, consiglia che per l’anno d’imposta 2009 l’obbligo di presentazione della dichiarazione deve essere assolto dalla stabile organizzazione mediante la presentazione di un’unica dichiarazione con due modelli di cui uno andrà alla stabile organizzazione ed uno al rappresentante fiscale qualora nominato oppure avvalendosi della identificazione diretta.

 

Per approfondire: L’istituto della Stabile Organizzazione nell’ordinamento tributario italiano

 

6 marzo 2010

Paolo Giovanetti