Obblighi antiriciclaggio e responsabilità dei sindaci/revisori contabili

dalla disciplina antiriciclaggio sono esonerati i sindaci. E’ stata questa una tematica su cui si è dibattuto in questi ultimi periodi, e sulla quale si sono soffermati i pareri e gli approfondimenti dottrinali…

Organi di controllo societario: Obblighi antiriciclaggio e responsabilità dei sindaci/revisori contabili

 

Dalla disciplina antiriciclaggio sono esonerati i sindaci. E’ stata questa una tematica su cui si è dibattuto in questi ultimi periodi, e sulla quale si sono soffermati i pareri e gli approfondimenti dottrinali.

Riguardo tale ultimo aspetto, l’esonero dagli obblighi antiriciclaggio riguarda i componenti degli organi di controllo investiti del solo controllo di legalità e non anche quelli che svolgono il controllo contabile.

I componenti degli organi di controllo non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società.

Nel caso dei sindaci incaricati del controllo legale, la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Naturalmente, se al collegio sindacale è affidato anche il controllo contabile, i suoi componenti, se iscritti nel registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007.

Tutto ciò è stato, infatti, precisato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con la circolare n. 16/IR del 15 marzo 2010 incentrata sugli obblighi antiriciclaggio degli organi di controllo.

Peraltro, la normativa in materia di antiriciclaggio ha subito una svolta con l’entrata in vigore dal 04.11.2009 del D.Lgs. 25.09.2009 n. 151 (Decreto correttivo) recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 231 del 21.11.2007.

Obblighi degli organi di controllo di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio

Gli organi di controllo delle società sono, quindi, esonerati dagli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio, consistenti nella adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette.

Riguardo al collegio sindacale, l’esonero riguarda esclusivamente il collegio sindacale che non esercita il controllo contabile.

Sul punto, viene precisato che il collegio sindacale non può comunque ritenersi dispensato da qualsivoglia forma di controllo:

Nell’adempimento dei propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull’applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio.

Inoltre,, nel disporre l’esonero dagli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 231/2007, il decreto correttivo nulla ha previsto in merito all’obbligo di comunicazione delle violazioni al divieto di trasferimento di contante o di titoli al portatore. Infatti, la norma dispone che “I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Pertanto, è sorto il dilemma se il collegio sindacale sia o meno tenuto ad effettuare detta comunicazione al MEF.

Secondo la citata circolare del CNDCEC, parrebbe che agli obblighi in commento siano chiamati esclusivamente i “destinatari del decreto”, intendendosi per tali i soggetti elencati dall’art. 10, nonché dai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007, nell’ambito dei quali non rientra né il collegio sindacale né, più in generale, gli organi di controllo (ad eccezione dei revisori contabili).

Non solo, le violazioni in oggetto dovrebbero essere rilevate dai destinatari della norma “in relazione ai loro compiti di servizio”.

In tale contesto, non è sembrato che si possano ravvisare “compiti di servizio” in capo al collegio sindacale incaricato del solo controllo di legalità.

In definitiva, viene escluso che in capo al collegio sindacale sussista l’obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore.

Obblighi degli organi di controllo di società destinatarie della normativa antiriciclaggio

Anche gli organi di controllo delle società destinatarie del D.Lgs. n. 231/2007 beneficiano dell’esonero da taluni obblighi.

Come viene indicato nella medesima circolare del CNDCEC, pertanto, gli organi che svolgono i controlli in tali società non sono obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, né a registrare e conservare i dati, né tantomeno a segnalare alla UIF eventuali operazioni sospette di riciclaggio.

In conclusione, viene preferita una interpretazione restrittiva della norma, secondo cui i destinatari degli obblighi in esame sono soltanto gli organi di controllo della società destinataria della normativa antiriciclaggio.

Adempimenti antiriciclaggio degli organi di controllo

 

Adempimenti antiriciclaggio

Obblighi antiriciclaggio:

 

-Adeguata verifica del committente

 

-Registrazione e conservazione dei dati

 

-Segnalazione delle operazioni sospette

 

Vigilanza generale sulla normativa antiriciclaggio

 

Comunicazione al MEF ex art. 51 del D.Lgs. 231/2007

Comunicazioni ex art. 52 del D.Lgs 231/2007

            Organi di controllo di società non destinatarie del D.Lgs. n. 231/2007

 

Collegio sindacale

 

Consiglio di sorveglianza

 

Comitato per il controllo sulla gestione

 

 

 

NO

 

SI

 

NO

 

NO

Revisore contabile

 

SI

 

SI

 

SI

 

NO

Collegio sindacale con controllo contabile

 

SI

 

SI

 

SI

 

NO

               Organi di controllo di società destinatarie del D.Lgs. n. 231/2007

Collegio sindacale

 

Consiglio di sorveglianza

 

Comitato per il controllo sulla gestione

 

 

 

NO

 

SI

 

NO

 

SI

Revisore contabile

 

SI

 

SI

 

NO

 

SI

Collegio sindacale con controllo contabile

 

SI

 

SI

 

NO

 

SI

(N.B. tabella contenuta nella circolare del CNDCEC n. 16/IR del 15/03/2010)

 

Responsabilità dei sindaci

I sindaci sono responsabili dell’inadempimento dei compiti loro imposti dalla legge, che si sostanziano, come rilevato in dottrina, in atti commissivi od omissivi, previsti rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’art. 2407 c.c..

Tali soggetti sono responsabili della violazione dei propri doveri, sia quando pongono in essere atti illeciti, sia quando agli stessi sia ascrivibile una culpa in vigilando per l’opera di altri soggetti.

Gli atti commissivi sono costituiti dal rilascio di false attestazioni e dalla violazione del segreto professionale.

Le false attestazioni sono sia quelle previste dalla legge, come quella concernente l’indicazione dei principi di revisione osservati, la conformità del bilancio alle norme che ne regolano la redazione, sia quelle che vengono rese per prassi, come nel caso della dichiarazione attestante in sede di aumento del capitale sociale il versamento per intero del capitale sociale e quindi la liberazione delle azioni già emesse.

La violazione del segreto professionale si verifica tutte le volte in cui il sindaco rivela fatti e documenti, della cui esistenza é venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio.

Gli atti commissivi devono essere causativi di un danno, la cui esistenza ed ammontare vanno provati da coloro che ne invocano il risarcimento secondo l’art. 2697 c.c..

La responsabilità del sindaco, nel caso di atti commissivi, viene definita in dottrina “responsabilità esclusiva”, giacché non condivisa con altri soggetti.

Gli atti omissivi comprendono tutte quelle violazioni al dovere di vigilanza sugli atti commessi dagli amministratori.

Responsabilità solidale

La responsabilità dei sindaci può avere natura solidale in relazione agli altri componenti il collegio (detta “responsabilità esclusiva”), e con gli amministratori (detta “responsabilità concorrente”).

Nell’ipotesi di violazione originata da false attestazioni rilasciate dal collegio, per i danni (e conseguente risarcimento) ne rispondono in maniera solidale tutti i suoi componenti.

Viceversa, la responsabilità grava solo sull’autore, se l’attestazione sia stata rilasciata soltanto da lui oppure nel caso di violazione da parte sua del segreto

professionale.

Responsabilità dei revisori contabili

La professionalità e la diligenza, richieste dall’art. 2407 c.c., devono essere commisurate alla natura dell’incarico.

Come rilevato in Dottrina, la disciplina in tema di responsabilità prevista per i sindaci si applica, ai sensi di legge (art. 2409 sexies, comma 1 c.c.), ai revisori contabili.

Per cui anche ai revisori contabili si applicano i principi in tema di responsabilità esclusiva per atti commissivi e quella concorrente per atti omissivi.

Ciò anche se gli strumenti per individuare le eventuali irregolarità commesse dagli amministratori non sono gli stessi per i sindaci ed i revisori contabili.

Infatti, i due organi di controllo operano su fonti diverse. A dimostrazione di ciò, l’art. 2409, ultimo comma c.c., attribuisce ai sindaci, e non al revisore, il potere-dovere di denunziare al tribunale il compimento di gravi irregolarità.

Infine, per quanto concerne l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni alle norme di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, i revisori contabili rientrano tra i destinatari della disciplina antiriciclaggio.

La violazione a tali obblighi espone i sindaci/revisori all’applicazione di una sanzione amministrativa che oscilla dal 3% al 30% dell’operazione.

 

 

Vincenzo D’Andò

 

31 marzo 2010