Modifiche alla disciplina sulle Controlled Foreign Companies

la normativa sulle Controlled Foreign Companies disciplina il “trasferimento di materia imponibile” di soggetti residenti in Italia che detengono il controllo di partners localizzati in Stati o territori individuati da appositi decreti ministeriali…

QUADRO NORMATIVO DELLE C.F.C.

 

La normativa sulle Controlled Foreign Companies disciplina il “trasferimento di materia imponibile” di soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di partners localizzati in Stati o territori individuati da appositi decreti ministeriali (1).

In particolare, i redditi conseguiti da imprese, società o enti residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato o senza adeguato scambio di informazioni, controllati o collegati a norma degli artt. 167 e 168 del T.U.I.R, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, da persone fisiche, società personali, società di capitali ed enti residenti (anche non titolari di reddito d’impresa) residenti in Italia, sono imputati ai residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

 

Tale disciplina, che ricomprende anche i redditi prodotti dai non residenti tramite stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli “privilegiati o senza scambio informativo”, si applica, ai sensi dell’art. 168 (requisito del collegamento), anche ai soggetti residenti che detengono, direttamente  o indirettamente, partecipazioni non inferiori al 20% degli utili dell’impresa, della società o dell’ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli individuati ai sensi dell’art.168 bis del T.U.I.R. (cosiddetta white list) , che si riducono al 10% se relative a società quotate in borsa.

 

In tale contesto, la definizione di  controllo che determina l’applicazione della normativa in esame si rifà ai commi dell’art. 2359 del Codice Civile ed abbraccia diverse fattispecie:

a)    controllo “di diritto”, che si ha quando una società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società;

b)    controllo “di fatto”, che si ha quando una società dispone, direttamente o indirettamente, dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società.

c)     controllo “contrattuale” che nasce nel momento in cui nascono particolari vincoli contrattuali.

Il ragguaglio contenuto, poi, nel primo comma dell’art. 167, alla detenzione diretta o indiretta, “anche tramite società fiduciarie o per interposta persona”, del controllo di una impresa, società o altro ente, rende rilevante anche il controllo indiretto laddove l’interpretazione ministeriale ha chiarito che il termine “persona” deve essere inteso in un’accezione ampia, in senso conforme all’interpretazione estensiva adottata dalla normativa internazionale nel settore fiscale ed in particolare nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (2).

L’applicazione di tale disciplina ha subito modifiche ad opera della Legge 244/07 “finanziaria 2008”, che ha introdotto l’art.168 bis ridisegnando la geografia dei paradisi fiscali attraverso l’abolizione delle cosiddette «Black List» e la creazione di  nuovi elenchi, determinati sulla base dello scambio di informazione e del livello di tassazione.

 

La norma ha introdotto:

1.          criterio dell’adeguato scambio di informazioni, che interessa, anche, la presunzione di residenza dei trust (art. 73 co. 3 TUIR), la deducibilità dei costi (art. 110 co. 10 e 12 bis TUIR) e l’applicazione delle ritenute (art. 26 co. 1,5 e art. 27 co. 3 ter DPR 600/73);

2.          criterio del livello di tassazione, che interessa la disciplina dei dividendi (art. 47 co. 4 e art. 89 co. 3 TUIR), delle plusvalenze (artt. 68 co. 4 e 87 co. 1 TUIR) e delle società controllate e collegate estere (artt. 167 e 168 TUIR)

 

Le nuove “White List” entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è pubblicato il Decreto Ministeriale dell’Economia, che individua Stati e territori. Nella lista per i primi 5 anni sono inclusi gli Stati e i territori che attualmente non sono inclusi nelle vecchie “Black List”.

 

IMPUTAZIONE DEI REDDITI

Il D.M. 21 novembre 2001, n. 429. recante le norme di attuazione in materia di C.F.C., prevede all’art. 3 che i redditi delle C.F.C., convertiti secondo il cambio del giorno di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione dell’impresa, società o ente non residente, siano imputati al soggetto controllante italiano in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. Tali redditi sono assoggettati a tassazione separata, da ciascun partecipante, nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione dell’impresa, della società o dell’ente non residente, con aliquota media di tassazione del reddito complessivo non inferiore al 27% e dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte sui redditi pagate all’estero a titolo definitivo. Non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante, invece, gli utili distribuiti dal soggetto CFC (anche se la partecipazione agli utili è effettuata per il tramite di soggetti residenti in Stati o territori “white list”).

Le imposte pagate all’estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante, riferibili agli utili non imputati per trasparenza, costituiscono credito d’imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione, mentre il costo delle partecipazioni nel soggetto C.F.C. è aumentato dei redditi imputati al soggetto controllante italiano e diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti.

 

Se il soggetto controllante non è titolare di reddito d’impresa, i redditi imputatogli concorrono a tassazione nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto C.F.C.

L‘art. 168 del TUIR, inoltre, ricomprende Nella disciplina sulle C.F.C. ai sensi dell’art. 168 del TUIR, sono ricomprese anche le imprese estere semplicemente collegate, e non necessariamente “controllate” ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.

 

La norma non si applica, però, alle partecipazioni in soggetti non residenti inclusi nel Decreto di cui all’art. 168 bis, che hanno redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. I redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono, nel caso di società collegate, determinati per un importo corrispondente al maggiore fra l’utile prima delle imposte risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera ed un reddito induttivamente determinato sulla base dei coefficienti di rendimento riferiti alle categorie di beni che compongono l’attivo patrimoniale, indicati nel terzo comma del medesimo articolo. Le disposizioni attuative dell’articolo sono contenute nel D.M. n. 268/2006 e;per quanto non espressamente previsto da tale decreto, nel D.M. n. 429/2001.

 

NOVITA’ DEL D.L. 78/2009

 

L’art. 13 del Decreto Legge n. 78/2009, la cosiddetta “manovra d’estate”, ha introdotto alcune novità in merito alla disciplina delle C.F.C.:

1.    ha modificato l’art. 167 co. 5 del TUIR, ritenendo necessario per la disapplicazione della tassazione per trasparenza in Italia, lo svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale  (principale attività) nello Stato o nel territorio estero in cui si ha sede. Per le attività bancarie, finanziarie e assicurative la condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi si originano nello Stato o territorio di insediamento.

2.    ha aggiunto un nuovo co. 5-bis al medesimo articolo, che esclude l’applicabilità dell’esimente di cui al punto precedente, qualora i proventi della società non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi infragruppo anche finanziari.

 

La disciplina C.F.C, inoltre, si è ampliata (solo nelle ipotesi di controllo e non di collegamento) con l’introduzione di 2 nuovi commi nel 167 ad opera del D.L 78/2009,  l’ 8-bis e l’8-ter, che hanno esteso le disposizioni ai soggetti controllati che, pur non risiedendo in paradisi fiscali, presentano le seguenti condizioni:

a) subiscono una tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall’investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi infragruppo anche finanziari.

 

Il Legislatore, in recepimento sentenza della Corte di Giustizia UE del 12 settembre 2006 relativa al caso C-196/ 04 Schweppes, in cui è stato precisato che ai sensi degli artt. 43 e 48 del Trattato non è possibile tassare per trasparenza in Italia i redditi prodotti in un altro Paese europeo (ad esempio Irlanda e Bulgaria) per il solo fatto che il livello di tassazione di quest’ultimo è sensibilmente inferiore,  ha previsto nel nuovo co. 8-ter dell’art. 167 che la disciplina di cui sopra, non si applica se il soggetto residente dimostra che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Le modalità di disapplicazione prevedono la presentazione di un interpello preventivo ai sensi dell’art. 167, che dimostri che le attività svolte all’estero hanno una ragione economica e non prettamente fiscale.

 

dott. Cosimo Turrisi

3 ottobre 2009


NOTE

(1) Il D.M. 21.11.01 individua le “black list” di Stati o territori a regime privilegiato e. si continua ad applicare fino alla pubblicazione in G.U. del nuovo decreto da emanare ai sensi dell’art.168 bis del T.U.I.R

(2) Cfr. C.M. 16.novembre.2000 n.207/E