Obbligo della contabilità di magazzino: quando scatta?

Una domanda relativa all’obbligo, per l’imprenditore, di tenere la contabilità del magazzino.

Tenuta contabilità di magazzino

Tra gli obblighi contabili cui è tenuto un imprenditore risulta anche la contabilità di magazzino. Questa scatta, però, solamente quando l’imprenditore supera determinati limiti dimensionali. Si chiede quali siano questi limiti.

 

 

RISPOSTA

contabilità di magazzinoLe condizioni che imponevano la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sono state negli anni oggetto di numerose modifiche.

La prima normativa che impose all’imprenditore la tenuta di una contabilità di magazzino fu l’articolo 7 della legge del 5 gennaio 1956, n. 1, poi ripreso dall’articolo 43 del Testo unico imposte dirette n. 645/1958 (Tuid), il quale, partendo dalla considerazione che il reddito d’esercizio era il risultato per la maggior parte delle movimentazioni del magazzino, stabiliva che i soggetti che esercitano attività di intermediazione nella circolazione dei beni dovevano tenere registrazioni di magazzino che indicassero, per qualità e quantità, i movimenti delle merci e permettessero di seguire le variazioni intervenute tra le consistenze degli inventari annuali.

          Successivamente, l’articolo 17 del Dpr 600/1973 riprese il dettato dell’articolo 43, ultimo comma, dell’ormai abrogato Tuid, imponendo a tutti gli imprenditori, e non solo a quelli tassati in base al bilancio, la tenuta di un registro riepilogativo di magazzino, che doveva contenere, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all’inizio del periodo d’imposta, le quantità complessivamente entrate e uscite nel periodo e le quantità esistenti alla fine del periodo stesso dei beni alla cui produzione e al cui scambio era diretta l’attività d’impresa, i corrispettivi derivanti dalla cessione di materie prime sussidiarie, semilavorati e merci acquistati per essere impiegati nella produzione, e le quantità prodotte o passate in lavorazione.

          L’articolo 17 del Dpr 600/1973 fu abrogato, con effetto retroattivo, dall’11 gennaio 1974 dal decreto legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito in legge il 23 febbraio 1978, n. 38.

          Tuttavia, l’obbligo di tenere le scritture di magazzino fu reintrodotto con l’articolo 41 del Dpr 30 dicembre 1980, n. 897, il quale aggiungendo la lettera d) all’articolo 14 del Dpr 600/1973, prescrisse tale obbligo solo se i ricavi conseguiti nel precedente periodo d’imposta erano stati superiore a un miliardo di lire.

          Attualmente, le scritture ausiliarie di magazzino, devono essere tenute solo dagli imprenditori in contabilità ordinaria nel caso in cui a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui per la seconda volta consecutiva l’ammontare dei ricavi e delle rimanenze superano rispettivamente 5.164.568,99 e 1.032.913,80 euro.