I giudici condannano chi tiene la contabilità in nero

L’accertamento dell’ufficio può fondarsi anche su documenti extracontabili (brogliacci e scritture varie rivelatrici di una contabilità “in nero”; matrici di assegni a favore di determinati soggetti; contratti, accordi, etc.; verbali di assemblee societarie, di riunioni di collegi sindacali, appunti contenenti nomi e/o cifre di clienti e/o fornitori, ritrovamento di scritture private; etc).

         

         Sembra strano ma c’è ancora chi tiene la contabilità in nero, spesso tenuta meglio di quella ufficiale.

 

         Sul punto proprio perché ormai la giurisprudenza della Suprema Corte[1] ha assunto una posizione univoca – ribadita da ultimo dalla sentenza della Cassazione n. 25101/2008 – offriamo al Lettore una carrellata delle sentenze più significative:

  • con la sentenza n. 2217/06 depositata in data 1°  febbraio 2006 la Corte ha affermato che la documentazione “…legittimamente reperita presso la sede dell’impresa, quand’anche risolventesi in annotazioni personali, costituisce elemento probatorio, ancorché meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento IVA, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti di obblighi di legge”;
  • con la sentenza n. 6949 del 30.1.2006 (dep. il 27.3.2006), la Corte ha conferito piena valenza probatoria ad un  brogliaccio  (ma anche ad agende-calendario, block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari) per  l’accertamento induttivo dell’imponibile ai fini Iva, sostenendo che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, costituisce  indizio  grave,  preciso e concordante dell’esistenza  di imponibili non riportati sulla contabilità ufficiale ed autorizza l’Amministrazione finanziaria a procedere induttivamente;
  • con la sentenza n. 27059 del 6.11.2006, dep. il 18.12.2006, la Suprema Corte ha affermato che il mero ritrovamento di una  contabilità  parallela  a  quella ufficialmente tenuta, legittima di per sé, a prescindere dalla  sussistenza di qualsivoglia  altro  elemento,  il  ricorso  al  cd. accertamento induttivo, ed è onere del contribuente dimostrare  che  le  indicazioni  dei registri irregolari non hanno alcun rapporto  con  l’attività  di  commercio (nel caso di specie di gioielleria) da lui esercitata;
  • con la sentenza n. 3222 del 14 febbraio 2007, la Corte ha ritenuto che “ il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, oltre che agende-calendario, block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari, costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportanti nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo”;
  • con la sentenza n. 14218 del 9 maggio 2007, dep. il 19 giugno 2007, la Cassazione ha sostenuto che costituisce jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il ritrovamento di scritture contabili informali tenute su documenti non ufficiali quali brogliacci, appunti, annotazioni ovvero il rinvenimento di matrici di assegni,  agende o block-notes, costituiscono indizi forniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da legittimare l’Amministrazione finanziaria a procedere alla determinazione del maggior reddito imponibile con accertamento induttivo;
  • con la sentenza n. 1400 dell’8.11.2007 (dep. il 23.1.2008) la Corte ha affermato che “la documentazione extracontabile reperita presso la sede dell’impresa, ancorché consistente in annotazioni personali dell’imprenditore, costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento, indipendentemente dal contestuale  riscontro  di  irregolarità nella tenuta della contabilità (ex plurimis, Cass. nn. 2217, 6949  e  19329 del 2006)”;
  • con la sentenza n. 14716 del 18 aprile 2008, dep. il 4 giugno 2008, la Corte dà conto del  rinvenimento,  da  parte della Guardia di Finanza, “di una borsa di cuoio custodita  nel  bagagliaio dell’autovettura del sig. M.A., rappresentante legale della  società,  nella quale era contenuto un bilancio extra-contabile il cui contenuto  coincideva in parte con quanto dichiarato dalla società ed in più conteneva  operazioni economiche non transitate nelle scritture contabili ufficiali della  ditta”. Aggiunge, poi, che i successivi controlli sulle contabilità di altre società di gruppo avevano consentito di ricostruire i reali  volumi  d’affari  della società, “ben più elevati di quelli risultanti dalla contabilità ufficiale”, e che erano state altresì reperite 20 pagine di un’agenda “nella quale erano indicati pagamenti in nero effettuati nei confronti di persone  delle  quali la società si avvaleva  per  l’effettuazione  delle  prestazioni  rese  alla clientela”);
  • con la sentenza n. 20264 del 4 giugno 2008 (dep. il 23 luglio 2008), la Corte di Cassazione ritiene che “in tema di  accertamento  delle  imposte  sui  redditi,  la  c.d. contabilità in nero, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido  elemento indiziario, dotato  dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti  dal  D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, art. 39, dovendo  ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 cod. civ. e segg., tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la  situazione  patrimoniale  dell’imprenditore  ed  il risultato economico dell’attività  svolta,  ed  incombendo  al  contribuente l’onere di fornire la prova contraria (Cfr. anche Cass.  Sentenze  n. 25610 del 01/12/2006, n. 19329 del 2006,n. 19598 del 2003)”;
  • con la sentenza n. 19902 del 9 giugno 2008 (dep. il 18 luglio 2008) la Corte di Cassazione  ha affermato che “il ritrovamento  da parte dell’amministrazione   finanziaria  di   una contabilità parallela a quella tenuta ufficialmente legittima, di  per  sé ed a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, la rettifica della dichiarazione ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, restando impregiudicata la  verifica  in  sede  contenziosa  della  concreta riscontrabilità, nella cennata documentazione, dei requisiti suscettibili di configurare i presupposti per l’esercizio, da parte dell’amministrazione medesima, del potere di accertamento”. E che “ove, come nella  specie,  si  versi  dinanzi  ad  un  complesso di elementi dimostrativi della disponibilità di  somme  non contabilizzate da parte dell’impresa, ossia di una contabilità non corrispondente alle reali movimentazioni finanziarie svolte dalla società, è legittima la  presunzione dell’esistenza di disponibilità di  ricchezza,  come  tale  imponibile,  più ampia  e  consistente di quella dichiarata,  attesa  la  mancanza   d’una dimostrazione della diversa allegazione svolta della contribuente, riguardante il presunto versamento del contante da parte dei  soci  (o dell’amministratore) in via temporanea e salvo restituzione;  che, del  resto,  la  legittimità   della   utilizzazione, da parte dell’Amministrazione  finanziaria,  di  tali  elementi  presuntivi  di una disponibilità finanziaria è pienamente legittima e logicamente  fondata  sul fatto della erogazione di somme, con finalità estintive  di  debitorie,  non aventi base contabile”;
  • con la sentenza n. 25101 del 19 giugno 2008 (dep. il 13 ottobre 2008) la Corte ha affermato che costituisce jus receptum nella giurisprudenza  di  legittimità il principio secondo il quale la regolare tenuta della contabilità non  osta all’adozione dell’accertamento con metodo induttivo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Del pari, il rinvenimento di  documenti  e dati extracontabili costituisce indizio munito dei caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da rendere complessivamente  inattendibile  la contabilità ufficiale, consentire la rettifica ed  invertire  l’onere  della prova a carico del contribuente. “Infatti, la decisione della CTR fa leva su un principio di  diritto  che  si  pone  in  contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, condivisa dai Collegio. Secondo i  giudici  di merito, il rinvenimento di appunti ed annotazioni contenenti nominativi  e cifre, ma non anche le annotazioni degli avvenuti  pagamenti,  non consentirebbe di superare  il  dato  formale  della  regolare  tenuta  delle scritture contabili. A parte l’incongruenza di pretendere che  le  scritture extracontabili siano redatte con criteri  di  completezza  simili  a  quelli previsti  per  le  scritture  ufficiali,  la  CTR  ha  escluso  ogni  valore probatorio alla documentazione acquisita, soltanto perché sulla base della stessa non era possibile ricostruire analiticamente i ricavi  occultati. In realtà, il rinvenimento delle scritture extracontabili  costituisce  indizio che le operazioni in esse annotate  siano state  effettivamente  portate  a termine sulla base dei prezzi mediamente praticati dall’impresa controllata, salvo che il contribuente non fornisca la prova contraria. L’errore commesso dalla CTR è di aver escluso ogni  valore  probatorio della  contabilità parallela soltanto perché non era stata tenuta in  maniera completa e con diligenza”. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio “in tema di accertamento delle  imposte sui redditi,  la cd. contabilità in nero, costituita  da  appunti  personali  ed  informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario,  dotato  dei requisiti di gravità, precisione e  concordanza  prescritti  dal  D.P.R.  29 settembre 1973, n. 600, art. 39  dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dall’art. 2709 e ss. cod. civ. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari,  i  singoli  atti  d’impresa ovvero rappresentino la  situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività  svolta, ed incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 25610/2006; conf. Cass., nn. 19598/2003, 11459/2001, 7045/1999)”. In altri termini, il rinvenimento della  documentazione  non  ufficiale della attività di  impresa  rende  inattendibile di per sé le scritture contabili ufficiali, le quali perciò non possono più costituire un valido scudo fiscale da opporre agli organi di controllo e questi possono procedere ad  accertamento  induttivo,  anche valutando analiticamente le singole operazioni sottratte alla registrazione ufficiale.

 

Concetta Pagano   

8 Novembre 2008



[1] Si segnala, comunque, che anche alcune commissioni tributarie di merito condannano la cd. contabilità parallela. Cfr. da ultimo l’interessante sentenza ligure – n. 12 del 14 aprile 2008 (dep. il 26 maggio 2008) della Comm. trib. Reg. di Genova, III Sez., secondo cui il  rinvenimento  di  documenti  extracontabili  costituisce presupposto necessario e sufficiente per accertare induttivamente il reddito imponibile e disattendere anche solo parzialmente  i  dati  delle  scritture contabili. Nella specie, a seguito di una verifica  a  carattere generale relativa alle annualità dal 1993 al 1996,  la  Guardia  di  Finanza aveva reperito una agenda con  registrazioni  extracontabili  relative  alle annualità 1993/94 e 1995, dalla quale scaturivano elementi certi relativi  a omesse  fatturazioni  in  acquisto  e  conseguenti  sottofatturazioni  nella vendita di immobili oggetto della attività della società. Per l’anno 1996 la Guardia di Finanza aveva reperito  specifiche  registrazioni  extracontabili relative alla sottofatturazione all’acquisto di terreni in Calice  Ligure  e per la vendita effettuata nell’anno di un  immobile  in  Tovo  San  Giacomo, aveva ricostruito l’effettivo prezzo di vendita attraverso  la  applicazione al  prezzo  di  vendita  dichiarato  e  fatturato,  di  una  percentuale  di scostamento desunta dallo studio del prospetto extracontabile reperito. Per i giudici del riesame la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di  Savona deve essere interamente riformata  in  quanto  le  motivazioni  addotte  per giungere alla decisione sono sostanzialmente inesistenti.  Infatti  i  primi giudici si sono  limitati  ad  esaminare  un  unico  aspetto  della  vicenda enunciando una unica motivazione assorbente gli altri motivi del  ricorso  e delle  eccezioni  dell’Ufficio.  Essi  si  sono  limitati  a  dire  che   la presunzione sostenuta dall’Ufficio, che ha comportato l’accertamento  di  un maggior reddito in base all’applicazione alla  vendita  dell’unico  immobile nel 1996 di una  percentuale  derivante  dalla  media  del  maggior  reddito accertato  per  l’anno  precedente,  “non  é  plausibile  e  quindi  non   è sostenibile”.  Per  i  primi  giudici  il   prezzo   dell’immobile   oggetto dell’accertamento avrebbe dovuto essere  calcolato  in  base  al  valore  di mercato. “ La Commissione Tributaria Provinciale di Savona invece ha  completamente trascurato le motivazioni di fondo dell’accertamento, che si basavano  sulle scritture extracontabili  ritrovate  dalla  Guardia  di  finanza  nel  corso dell’accesso. I primi giudici hanno trascurato che era stata rinvenuta  una  scrittura privata recante un prezzo di vendita del terreno assai diverso da quello poi effettivamente dichiarato e che il ricorrente ha giustificato la  differenza con motivazioni generiche e non  provate.  Inoltre  é  stata  ritrovata  una agenda con annotazioni  non  registrate  nella  contabilità  aziendale,  non giustificate”. In ordine ai ricavi, i giudici ritengono corretto l’operato dell’ufficio che aveva applicato alla vendita dell’unico immobile  venduto  nel  1996   la   stessa   percentuale   applicata   nelle sottofatturazioni operate negli anni precedenti: “ ritiene questa  Commissione che l’operazione sia lecita, in quanto la percentuale  di  sottofatturazione degli  anni  precedenti  é  stata  ricavata  sulla  base  di  documentazione extracontabile,  reperita  dalla  Guardia  di  Finanza.  Pertanto  é  lecito supporre che la stessa  percentuale  sia  stata  applicata  anche  nell’anno successivo, nella vendita  di  un  altro  immobile.  Del  resto  nessuno  ha indicato o provato quale fosse il prezzo effettivo di mercato  dell’immobile venduto, prezzo che ben  potrebbe  anche  allinearsi  al  prezzo  rivalutato dall’Ufficio”.