Il potere di verifica è certamente pesante, perché incide sulla propria libertà.
Se è noto che l’accesso può avere luogo nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e agricole occorre chiedersi se è possibile effettuare l’accesso in un luogo diverso da quello regolare.
Per esempio, se i verificatori ritengono che parte della documentazione contabile sia conservata presso i locali di altra ditta, è lì possibile eseguire l’accesso?
A prima vista, l’assoluta genericità porta a ritenere che la norma contempli anche la possibilità di effettuare l’accesso in luoghi diversi da quelli di pertinenza del soggetto verificato, qualora le esigenze istruttorie lo richiedano, anche perché sarebbe agevole per il contribuente infedele sottrarre alle verifiche la propria documentazione fiscale, bastando a ciò il semplice accorgimento di conservarla presso un’altra persona.
Altro problema è che valore attribuire alla documentazione acquisita in sede di verifica e riferibile ad un soggetto diverso da quello verificato. Per esempio, in sede di verifica presso la società GAMMA spa i verificatori ritrovano documentazione relativa alla società DELTA spa.
A nostro avviso, nell’esercizio dei poteri istruttori i verificatori possono acquisire prove documentali riguardanti soggetti terzi (DELTA spa) utilizzabili nei confronti del medesimo soggetto terzo (DELTA spa).
Si legittima l’estensione della verifica a contribuenti diversi da quelli nei cui confronti è stato autorizzato l’accesso, poiché la ratio della norma “è quella di tutelare il diritto del soggetto nei cui confronti viene richiesto l’accesso, evitando che quel diritto venga limitato senza alcuna ragione, e non quello di creare una sorta di immunità dalle indagini a favore dei terzi (1)”.
Diversamente il contribuente potrebbe benissimo sottrarre al controllo della documentazione, depositandola presso terzi; così si esprime
La dottrina (3) riporta esempi rilevanti:
“accesso eseguito presso una società capogruppo, laddove nel corso delle ricerche documentali viene rinvenuta documentazione riguardante una controllata straniera, per lo più residente in un Paese a fiscalità privilegiata, e nei confronti della quale è verosimile pensare ad una fittizia residenza all’estero”;
“accesso debitamente autorizzato nell’abitazione di un amministratore di società, laddove risulta residente anche la figlia, anch’essa titolare di partita Iva e nei cui confronti viene rinvenuta documentazione rilevante ai fini fiscali”;
accesso domiciliare autorizzato “per intraprendere un accertamento nei confronti di un determinato soggetto giuridico e, al contrario, vengono raccolti elementi riconducibili ad una ditta individuale facente capo alla medesima persona fisica, ma la cui attività è cessata qualche anno prima”.
OCCHIO ALL’AUTOVETTURA
Stando all’insegnamento giurisprudenziale, non sussiste, nell’ordinamento positivo, un generale divieto di acquisizione ed utilizzazione di documentazione riferita a soggetti terzi rispetto al verificato. “Ed è per tale ragione che la legittimità dell’operato dei verificatori deve essere valutata con riguardo non già alla sussistenza in astratto del potere di acquisizione ed utilizzo, ma esclusivamente alle modalità del suo esercizio. In altre parole, ciò che gli organi verificatori devono salvaguardare, nel legittimo esercizio dei poteri istruttori, sono i diritti e le garanzie che la legge riconosce al soggetto terzo, al fine di evitare che il mancato rispetto di questi ultimi travolga la legittimità del procedimento di accertamento a carico di quest’ultimo. Ed infatti gli elementi rinvenuti in sede di accesso secondo modalità non conformi alle regole del procedimento potrebbero essere ritenuti illegittimamente acquisiti e, come tali, inutilizzabili nei confronti del soggetto terzo (4)”.
A nostro avviso ciò che rileva è l’attendibilità delle prove e non i modi in cui sono state acquisite, talché, ove l’acquisizione non sia conforme alle regole all’uopo previste, tale irregolarità non determina l’inutilizzabilità delle prove stesse, in quanto l’inutilizzabilità è categoria giuridica valida solo per il processo penale.
Si veda da ultimo, la sentenza n. 14716 del 18 aprile 2008 (dep. il 4 giugno 2008) della Corte di Cassazione,secondo cui laddove i verificatori entrino in possesso di documentazione extra-contabile attraverso la quale possa essere ricostruito il reddito imponibile del contribuente ed i reali volumi d’affari dell’attività economica esercitata, tali elementi sono di per sé sufficienti a legittimare l’accertamento.
La sentenza impugnata da conto, infatti, del rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, “di una borsa di cuoio custodita nel bagagliaio dell’autovettura del sig. M.A., rappresentante legale della società, nella quale era contenuto un bilancio extra-contabile il cui contenuto coincideva in parte con quanto dichiarato dalla società ed in più conteneva operazioni economiche non transitate nelle scritture contabili ufficiali della ditta“.
Aggiunge, poi, che i successivi controlli sulle contabilità di altre società di gruppo avevano consentito di ricostruire i reali volumi d’affari della società, “ben più elevati di quelli risultanti dalla contabilità ufficiale“, e che erano state altresì reperite 20 pagine di un’agenda “nella quale erano indicati pagamenti in nero effettuati nei confronti di persone delle quali la società si avvaleva per l’effettuazione delle prestazioni rese alla clientela“.
Per
E quindi, occhio a quello che si tiene in macchina…
Francesco Buetto
19 Luglio 2008
(1) M.QUERQUI-M.QUERQUI, Il rinvenimento e l’acquisizione di documentazione attestante violazioni di terzi. Recenti sentenze della Corte di Cassazione legittimano l’operato dell’Amministrazione finanziaria, in “ il fisco”, n. 1/2006, pag. 62. Cfr. Cass. Sent.n.2775 del 9 novembre 2000, dep. il 26 febbraio 2001
(2) Cfr. Cass. n. 19837 del 12 ottobre 2005, che richiama, a sua volta, le sentenze nn.153/1996 e 2775/2001.
(3) M.QUERQUI-M.QUERQUI, Il rinvenimento e l’acquisizione di documentazione attestante violazioni di terzi. Recenti sentenze della Corte di Cassazione legittimano l’operato dell’Amministrazione finanziaria, in “il fisco”, n. 1/2006, pag. 62.
(4) TOMASSINI-TORTORA, Acquisizione ed utilizzazione di documentazione riferita a soggetti diversi dal contribuente verificato, in “ il fisco”, n. 2/2006, pag. 249