Occhio ai documenti contabili nascosti nell'autovettura…!!

         Il potere di verifica è certamente pesante, perché incide sulla propria libertà.

         Se è noto che l’accesso può avere luogo nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e agricole occorre chiedersi se è possibile effettuare l’accesso in un luogo diverso da quello regolare.

         Per esempio, se i verificatori ritengono che parte della documentazione contabile sia conservata presso i locali di altra ditta, è lì possibile eseguire l’accesso?

         A prima vista, l’assoluta genericità porta a ritenere che la norma contempli anche la possibilità di effettuare l’accesso in luoghi diversi da quelli di pertinenza del soggetto verificato, qualora le esigenze istruttorie lo richiedano, anche perché sarebbe agevole per il contribuente infedele sottrarre alle verifiche la propria documentazione fiscale, bastando a ciò il semplice accorgimento di conservarla presso un’altra persona.

        

         Altro problema è che valore attribuire alla documentazione acquisita in sede di verifica e riferibile ad un soggetto diverso da quello verificato. Per esempio, in sede di verifica presso la società GAMMA spa i verificatori ritrovano documentazione relativa alla società DELTA spa.

         A nostro avviso, nell’esercizio dei poteri istruttori i verificatori possono  acquisire  prove  documentali  riguardanti soggetti terzi (DELTA spa) utilizzabili nei confronti del medesimo soggetto terzo (DELTA spa).

         Si legittima  l’estensione della verifica a contribuenti diversi da quelli  nei  cui  confronti  è stato autorizzato l’accesso, poiché la ratio  della norma “è quella di tutelare il diritto del soggetto  nei  cui  confronti viene richiesto l’accesso, evitando che quel diritto venga  limitato  senza alcuna ragione, e non quello di creare una sorta di immunità dalle indagini a favore dei terzi (1)”.

 

         Diversamente il contribuente potrebbe benissimo sottrarre al controllo della documentazione, depositandola presso terzi; così si esprime la Corte di Cassazione, secondo cui “se fosse precluso  agli  organi  verificatori    nel corso di accessi debitamente autorizzati – di prendere visione ed acquisire atti e dati fiscalmente rilevanti  nei  confronti  di  terze  persone,  non menzionate nel provvedimento, sarebbe agevole per il contribuente  infedele sottrarre alle verifiche la propria documentazione fiscale, bastando a  ciò il semplice accorgimento di conservarla presso un’altra persona (2)“.

 

         La dottrina (3) riporta esempi rilevanti:

accesso eseguito presso una società capogruppo, laddove nel corso delle ricerche documentali viene rinvenuta documentazione riguardante una controllata straniera, per lo più residente in un  Paese  a fiscalità privilegiata, e nei confronti della quale è verosimile pensare ad una fittizia residenza all’estero”;

accesso debitamente   autorizzato nell’abitazione di un amministratore di società, laddove risulta  residente anche la figlia, anch’essa titolare di partita  Iva  e  nei  cui  confronti viene rinvenuta documentazione rilevante ai fini fiscali”;

accesso domiciliare autorizzato “per intraprendere un accertamento nei confronti di un determinato soggetto giuridico e, al contrario, vengono raccolti elementi riconducibili ad una ditta individuale facente capo alla medesima  persona  fisica,  ma  la  cui attività è cessata qualche anno prima”.

 

   

OCCHIO ALL’AUTOVETTURA

 

         Stando all’insegnamento giurisprudenziale, non sussiste, nell’ordinamento  positivo, un generale divieto di acquisizione ed utilizzazione di documentazione  riferita a soggetti terzi rispetto al verificato. “Ed è per tale ragione che la legittimità dell’operato dei verificatori deve essere valutata con riguardo non già alla sussistenza  in astratto del potere di acquisizione ed  utilizzo,  ma  esclusivamente  alle modalità del suo esercizio. In altre parole, ciò che gli organi verificatori devono  salvaguardare, nel legittimo esercizio dei poteri istruttori, sono i diritti e le garanzie che la legge riconosce al soggetto terzo, al fine di evitare che il mancato rispetto di questi ultimi  travolga  la  legittimità  del  procedimento  di accertamento a carico di quest’ultimo. Ed infatti gli elementi rinvenuti in sede di accesso secondo modalità non conformi alle regole del procedimento potrebbero essere ritenuti  illegittimamente acquisiti e, come tali, inutilizzabili nei confronti del soggetto terzo (4)”.

 

         A nostro avviso ciò che rileva è l’attendibilità delle prove e non i modi in cui  sono state acquisite, talché, ove l’acquisizione non sia conforme alle regole all’uopo previste, tale irregolarità non determina l’inutilizzabilità delle prove stesse, in  quanto l’inutilizzabilità  è  categoria giuridica valida solo per il processo penale.

         Si veda da ultimo, la sentenza n. 14716 del 18 aprile 2008 (dep. il 4 giugno 2008) della Corte di Cassazione,secondo cui laddove i verificatori entrino  in  possesso  di documentazione extra-contabile attraverso la quale possa essere  ricostruito il reddito imponibile del contribuente ed i reali volumi d’affari dell’attività economica esercitata, tali elementi sono di per sé sufficienti a legittimare l’accertamento.

 

         La sentenza impugnata da conto, infatti, del rinvenimento,  da  parte della Guardia di Finanza, “di una borsa di cuoio custodita nel bagagliaio dell’autovettura del sig. M.A., rappresentante legale della  società,  nella quale era contenuto un bilancio extra-contabile il cui contenuto coincideva in parte con quanto dichiarato dalla società ed in più conteneva operazioni economiche non transitate nelle scritture contabili ufficiali della  ditta“.

 

         Aggiunge, poi, che i successivi controlli sulle contabilità di altre società di gruppo avevano consentito di ricostruire i reali  volumi  d’affari  della società, “ben più elevati di quelli risultanti dalla contabilità ufficiale“, e che erano state altresì reperite 20 pagine di un’agenda “nella quale erano indicati pagamenti in nero effettuati nei confronti di persone  delle  quali la società si avvaleva  per  l’effettuazione  delle  prestazioni  rese  alla clientela“.

         Per la Cassazione, quindi, tale   motivazione   consente   agevolmente   di   ricostruire    l’iter logico-giuridico, che risulta immune da vizi, seguito dal giudice tributario per pervenire alla propria decisione, mentre è  d’altro  canto  estraneo  ai compiti del giudice di legittimità qualsiasi sindacato  riguardo  al  merito della valutazione operata dallo stesso giudice circa il materiale probatorio offerto al suo giudizio.

         E quindi, occhio a quello che si tiene in macchina…

   

Francesco Buetto

19 Luglio 2008



NOTE
 

(1) M.QUERQUI-M.QUERQUI, Il rinvenimento e l’acquisizione di documentazione attestante violazioni di terzi. Recenti sentenze della Corte di Cassazione legittimano l’operato dell’Amministrazione finanziaria, in “ il fisco”, n. 1/2006, pag. 62. Cfr. Cass. Sent.n.2775 del 9 novembre 2000, dep. il 26 febbraio 2001

 

(2) Cfr. Cass. n. 19837 del 12 ottobre 2005, che richiama, a sua volta, le sentenze nn.153/1996 e 2775/2001.

 

(3) M.QUERQUI-M.QUERQUI, Il rinvenimento e l’acquisizione di documentazione attestante violazioni di terzi. Recenti sentenze della Corte di Cassazione legittimano l’operato dell’Amministrazione finanziaria, in “il fisco”, n. 1/2006, pag. 62.

 

(4) TOMASSINI-TORTORA, Acquisizione ed utilizzazione di documentazione riferita a soggetti diversi dal contribuente verificato, in “ il fisco”, n. 2/2006, pag. 249