-
2 dicembre 2014
FISCUS di novembre 2014: indagini finanziarie e professionisti
Continua a leggere -
8 maggio 2015
Lista Falciani: le opzioni per il Fisco dopo la Cassazione
Continua a leggere -
28 aprile 2017
Le principali novità fiscali della manovra correttiva alla Legge di bilancio 2017 – D.L.…
Continua a leggere
Con sentenza n. 9919 del 23 gennaio 2008 (dep. il 16 aprile 2008)
La sentenza
Il Collegio rileva innanzitutto che
I Giudici di merito, in vero, con argomentazione, sotto il profilo logico-formale, corretta e quindi insindacabile in sede di legittimità, “hanno ritenuto che la rilevanza impositiva delle operazioni accertate dall'Ufficio non era scalfita dalle giustificazioni prospettate dai contribuenti, dal momento che, per un verso, il dedotto smarrimento della documentazione, di per sé ed in assenza di elementi di riscontro, non poteva giustificare i costi e, considerato, sotto altro profilo, che gravava sui contribuenti, l’onere di provare i fatti che legittimavano il riconoscimento dei costi (Cass. n. 13605/2003, n. 6341/2002)”.
Infatti, osserva
L'adottata decisione – per
In buona sostanza, le doglianze formulate con il ricorso, risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto esaminati e valutati dal giudice di merito, si pongono in contrasto con il condiviso e consolidato principio secondo cui “in tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la determinazione o la valutazione delle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale - e come tale insindacabile - del giudice di merito apprezzare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l'unico limite di supportare con adeguata e congrua motivazione l’esito del procedimento accertativo e valutativo seguito" (Cass. n. 11462/04; n. 2090/04).
Brevi riflessioni
La pronuncia che si annota va sul solco già tracciato da precedenti sentenze – cfr. fra le altre, Cass. n. 10238 del 18 ottobre 1997 -, che aveva affermato che la società, che a seguito di richiesta di esibizione dei libri e scritture contabili assuma di averli distrutti, e' onerata della prova della loro distruzione.
Il furto, in pratica, non esonera il contribuente dall’onere probatorio.
Tuttavia si ritiene qui di ricordare una interessante sentenza della Cassazione – la n. 21233 del 18 maggio 2006 (dep. il 29 settembre 2006), la quale dopo aver rilevato che il contribuente impossibilitato - a seguito di un furto subito - ad esibire, in sede di verifica e di accertamento, i documenti contabili (registri e fatture) la cui tenuta è obbligatoria, non è ipso facto esonerato dall'onere della prova della sussistenza dei crediti esposti in dichiarazione annuale ai fini IVA, ritiene che il contribuente possa far valere la regola generale di cui all'art. 2724, n. 3), del c.c. secondo la quale la parte è autorizzata alla deduzione di prova testimoniale o per presunzioni.
Pertanto, per
Questa sentenza, come evidenziato da autorevole dottrina (1) “va oltre, affermando - forse, per la prima volta, per una fattispecie del genere - che il contribuente, se impossibilitato al riscontro con i soggetti emittenti, può dimostrare le operazioni realizzate ed elencate, mediante conferma testimoniale o presuntiva (quindi, in primis, occorre effettuare il riscontro con l’emittente, e in subordine, nei casi di impossibilità, si possono trovare conferme all’elenco prodotto dal verificato).
E’ ovvio che per conferma testimoniale dobbiamo intendere la cd. testimonianza impropria, cioè la dichiarazione rilasciata da terzi, al di fuori del processo, che entra nel giudizio quale documento, per formare il convincimento del giudice. Proprio poiché tali atti fanno fede, fino a querela di falso, della solo autenticità della dichiarazione e dell’identificazione del soggetto dichiarante ma non anche della veridicità del contenuto, il giudice le richiede a conferma; il primo passo resta sempre quello della ricostruzione della contabilità attraverso i soggetti emittenti le fatture”.
Francesco Buetto
12 Maggio 2008
NOTE
(1) Cfr. ANTICO, Contabilità rubata? Il credito va comunque provato, in “ Fiscooggi”, edizione del 23 ottobre 2006
-
24 febbraio 2021
Agevolazioni prima casa: tempo fino al 31 dicembre 2021 per il trasferimento
Continua a leggere -
24 febbraio 2021
Cessione, sconto in fattura: più tempo per la comunicazione
Continua a leggere -
24 febbraio 2021
INAIL: bando 2021 per progetti di formazione sicurezza lavoro
Continua a leggere