Il furto dei libri contabili non esonera il contribuente dall’onere probatorio

Con sentenza n. 9919 del 23 gennaio 2008 (dep. il 16 aprile 2008) la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo  il ricorso all’art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973, anche laddove le  scritture  contabili  obbligatorie  siano  state oggetto  di  furto  da parte di ignoti regolarmente  denunciato dal contribuente. Tale evento, infatti, non lo esonera dall’onere  probatorio in ordine agli elementi di fatto e di diritto a sostegno  della  deducibilità dei componenti  negativi  di reddito.

La sentenza

Il Collegio rileva innanzitutto che la Commissione  Regionale,  alla  stregua  degli atti e della documentazione esaminati, dopo avere affermato  la  legittimità degli avvisi di accertamento, avendo rilevato che gli stessi erano assistiti da congrua e idonea motivazione, ha respinto le doglianze  dei  contribuenti in merito al riconoscimento dei costi, nella considerazione che, in  assenza delle  prescritte  scritture  contabili  –  che  i   medesimi   contribuenti evidenziavano di  avere  smarrito  –  ed  in  assenza  di  qualsiasi  prova, correttamente l’Ufficio avesse fatto riferimento  agli  elementi  desumibili dalle risultanze ispettive della Guardia di Finanza.

I Giudici di merito, in  vero,  con  argomentazione,  sotto  il  profilo logico-formale, corretta e  quindi  insindacabile  in  sede  di  legittimità,

“hanno ritenuto che la rilevanza  impositiva delle   operazioni   accertate   dall’Ufficio   non   era   scalfita   dalle giustificazioni prospettate dai contribuenti, dal momento che, per un verso, il dedotto smarrimento della documentazione, di per  sé  ed  in  assenza  di elementi di riscontro, non poteva giustificare i costi e, considerato, sotto altro profilo, che gravava sui contribuenti, l’onere di provare i fatti  che legittimavano  il  riconoscimento  dei  costi  (Cass.  n. 13605/2003,  n. 6341/2002)”.

Infatti, osserva la Corte, costituiscono principi condivisi, sia quello  secondo  cui

“in temadiaccertamentodelleimpostesuiredditieconriguardoalla determinazione del reddito d’impresa, l’onere della prova circal’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneriecostideducibili,ivicompresoil requisito dell’inerenza, incombe al contribuente che invoca la deducibilità” (Cass.  n.  16198/2001,  n. 11514/2001),  sia  quell’altro per  il  quale “spettando  al  contribuente  l’onere  di  provare  la  legittimità   e   la correttezza delle detrazioni, mediante l’esibizione dei  relativi  documenti contabili, quando  costui  non  è  in  grado  di  dimostrare  la  fonte  che giustifica la detrazione per avere denunciato un  furto  della  contabilità, non spetta all’amministrazione di  operare  un  esame  incrociato  dei  dati contabili ma al contribuente di attivarsi, attraverso la  ricostruzione  del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso  i  fornitori  – della copia delle medesime; né una denuncia di furto  è  di  per  se  stessa sufficiente a dare prova dei  fatti  controversi,  se  priva  della  precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro  contenuto”  (Cass.  n. 13605/2003, n. 6341/2002).

L’adottata decisione – per la Corte Suprema – appare  in  linea  con  tali principi e le doglianze formulate, peraltro in modo non  specifico,  non  ne incrinano la motivazione, tenuto conto che “il riconoscimento dei costi viene invocato, senza che degli  stessi  vengano  indicati  tipologia,  importi  e documenti rappresentativi e che, d’altronde, il negativo apprezzamento della contabilità, quale ricostruita e  messa  a  disposizione  dai  contribuenti, rientra nel potere discrezionale, tipico del giudice di merito”.

In buona sostanza, le doglianze formulate con il  ricorso,  risolvendosi nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi  elementi  di  fatto esaminati e valutati dal giudice di merito, si pongono in contrasto  con  il condiviso e consolidato principio secondo cui

“in tema diaccertamentodei fatti storici allegati dalle parti a sostegno dellerispettivepretese,i vizi motivazionali deducibili con ilricorsopercassazionenonpossono consistere nella circostanza che la determinazione olavalutazionedelle prove siano state eseguite dal giudice in senso difforme daquellopreteso dalla parte,perchéanormadell’art.116c.p.c.rientranelpotere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, trale varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti con l’unico limitedisupportareconadeguataecongruamotivazionel’esitodel procedimento accertativoevalutativoseguito”  (Cass.  n.  11462/04;  n. 2090/04).

Brevi riflessioni

La pronuncia che si annota va sul solco già tracciato da precedenti sentenze – cfr. fra le altre, Cass. n. 10238 del 18 ottobre 1997 -, che aveva affermato che la società, che a seguito di richiesta di esibizione dei libri e scritture contabili assuma di averli distrutti, e’ onerata della prova della loro distruzione.

Il furto, in pratica, non esonera il contribuente dall’onere probatorio.

Tuttavia si ritiene qui di ricordare una interessante sentenza della Cassazione – la n. 21233 del 18 maggio 2006 (dep. il 29 settembre 2006), la quale dopo aver rilevato che il contribuente impossibilitato – a seguito di un furto subito – ad esibire, in sede di verifica e di accertamento, i documenti  contabili (registri e fatture)  la  cui  tenuta  è  obbligatoria,  non  è  ipso  facto esonerato dall’onere della prova della sussistenza dei crediti  esposti  in dichiarazione annuale ai fini IVA, ritiene che il contribuente possa far valere la regola generale di cui all’art. 2724, n. 3), del c.c. secondo la quale la parte è  autorizzata  alla  deduzione  di  prova testimoniale o  per  presunzioni.

Pertanto, per la Corte,

“ove il contribuente  dimostri  di  essere  nell’impossibilità  di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall’art. 2724, n.3), del codice civile. Secondo tale disposizione la  perdita  senza  colpa  del documento, che occorra alla parte  per  attestare  una  circostanza  a  lei favorevole, non integra ragione di esenzione  dall’onere  della  prova,  né sposta  il  medesimo  sulla  controparte,  ma  rileva  esclusivamente  come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni),  in deroga ai limiti per essa previsti. In applicazione della suddetta norma, è da ritenersi che l’incolpevole perdita della contabilità, richiesta per  la detrazione di Iva a credito, non introduce una presunzione di  veridicità di quanto in proposito denunciato dal contribuente agli organi di  polizia, sì che un’autodichiarazione del contribuente avente ad oggetto un elenco di dette fatture, ancorché dettagliato, è insufficiente al fine, dovendo  tale indizio trovare conferma testimoniale o presuntiva, se non è  possibile  il riscontro  con  le  fatture  emesse  tramite  la  tenuta   della   regolare contabilità del soggetto emittente delle stesse”.

Questa sentenza, come evidenziato da autorevole dottrina (1)

“va oltre, affermando – forse, per la prima volta, per una fattispecie del genere – che il contribuente, se impossibilitato al riscontro con i soggetti emittenti, può dimostrare le operazioni realizzate ed elencate, mediante conferma testimoniale o presuntiva (quindi, in primis, occorre effettuare il riscontro con l’emittente, e in subordine, nei casi di impossibilità, si possono trovare conferme all’elenco prodotto dal verificato).

E’ ovvio che  per conferma testimoniale dobbiamo intendere la cd. testimonianza impropria, cioè la dichiarazione rilasciata da terzi, al di fuori del processo, che entra nel giudizio quale documento, per formare il convincimento del giudice. Proprio poiché tali atti fanno fede, fino a querela di falso, della solo autenticità della dichiarazione e dell’identificazione del soggetto dichiarante ma non anche della veridicità del contenuto, il giudice le richiede a conferma; il primo passo resta sempre quello della ricostruzione della contabilità attraverso i soggetti emittenti le fatture”.

Francesco Buetto

12 Maggio 2008


NOTE

(1) Cfr. ANTICO, Contabilità rubata? Il credito va comunque provato, in “ Fiscooggi”, edizione del 23 ottobre 2006