I presupposti dell’impugnazione tardiva dell’appello nel processo tributario

La facoltà di impugnazione tardiva nel processo tributario è prerogativa esclusiva della parte non costituita nelle tassative e documentate ipotesi previste dalla norma citata. Approfondiamo.

L’impugnazione tardiva della sentenza: premessa

impugnazione tardiva nel processo tributarioLa data del deposito assume rilevanza al fine della decorrenza del termine lungo d’impugnazione ex articolo 327 del c.p.c..

Il termine breve perentorio, per impugnare la sentenza, è di 60 giorni decorrenti dalla notificazione (da non confondere con la comunicazione del dispositivo) della sentenza ad istanza di parte; il ricorso in appello notificato dopo la sua scadenza è irricevibile.

La notificazione della sentenza costituisce il punto di partenza ai fini del decorso del termine breve per il ricorso in appello avverso, la pronuncia di primo grado.

Il ricorso in appello che scade in un giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo ai sensi dell’articolo 155 del c.p.c.

Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza alla controparte, si rende applicabile l’articolo 327del c.p.c. che statuisce la decadenza dalla possibilità di impugnare la pronuncia della CT Provinciale, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della stessa pronuncia.

Il termine lungo è di un anno e 46 giorni poiché  si deve tenere conto, ai sensi della legge 742/69, della sospensione feriale dei termini prevista dal 1 agosto al 15 settembre d’ogni anno.

La sospensione feriale vige anche nell’ipotesi in cui il termine breve di 60 giorni viene a cadere dal 1 agosto al 15 settembre.

L’impugnazione della sentenza sfavorevole può avvenire, anche prima della ricezione della notifica della sentenza ed indipendentemente dalla notifica della notifica stessa, nel rispetto del termine lungo previsto dall’articolo 327 del c.p.c.

In caso di concomitanza dei due citati termini si ha la prevalenza di quello lungo; una volta scaduto il termine, di un anno e 46 giorni, la sentenza passa in giudicato formale, a nulla rilevando l’eventuale non   scadenza   del   termine   breve   di  60  giorni,  decorrenti  dalla notificazione della sentenza di primo grado.

La notifica della sentenza di primo grado svolge i suoi effetti nei confronti del destinatario e nei confronti del notificante; in altri termini, la notificazione della sentenza di primo grado è idonea a determinare, anche a carico della parte istante, la decorrenza del termine breve d’appello previsto dall’articolo 51 del D.lg. 546/92.

Giova osservare che la notificazione della sentenza non può portare il termine breve per l’appello oltre la scadenza del termine lungo. I due istituti (termine lungo e termine breve) sono diretti alla medesima finalità ma in base a diversi presupposti; pertanto, la verificazione di uno dei diversi presupposti comporta il passaggio in giudicato della sentenza.

L’impugnazione tardiva nel processo tributario

impugnazione della sentenza tributariaL’articolo 38, terzo comma, del dlgs n. 546/92 prescrive che se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza si applica l’articolo 337, primo comma, del cpc (cd. termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa).

Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza.

La facoltà di impugnazione tardiva nel processo tributario è quindi prerogativa esclusiva della parte non costituita (come nel processo civile del convenuto contumace) nelle tassative e documentate ipotesi previste dalla norma citata.

In virtù dell’efficacia del dettato dell’art. 327 c.p.c. sull’intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle commissioni tributarie, di primo e secondo grado, non possono essere impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione, a meno che la parte, rimasta contumace, non dimostri di non aver avuto alcuna conoscenza del processo (Cass. civ. Sez. V, 06-05-2002, n. 6466).

L’articolo 38, terzo comma, del Dlgs 546/92, ha come presupposto l’assoluta ignoranza del contumace (parte non costituita) del ricorso (ossia dell’atto introduttivo), ignoranza di cui, peraltro, deve essere dimostrata che sia l’effetto della nullità, non essendo neppure di per sé sufficiente il mero verificarsi di essa per superare lo sbarramento posto dal decorso del termine annuale d’impugnazione:

il contumace deve provare non solo la nullità della notificazione del ricorso ma anche di non aver avuto conoscenza del processo a causa della medesima nullità.

sentenza tributaria Il giudice di legittimità ha, con costante giurisprudenza, statuito che la scadenza del termine cosiddetto lungo si ha con il mero decorso dell’anno dalla data di pubblicazione della sentenza (oltre ovviamente i quarantasei giorni di sospensione feriale dei termini), non essendo previsto l’adempimento da parte della segreteria della comunicazione del deposito della sentenza, come un momento costitutivo o condizionante l’efficacia del procedimento di pubblicazione, sicché esso non può neppure condizionare il valido decorso del termine, decorrente dalla pubblicazione medesima; in buona sostanza, per la suprema Corte (Cassazione, sez. V, 20/07/2001, n. 9897), in virtù dell’efficacia del dettato dell’articolo 327 c.p.c. sull’intero ordinamento processuale, anche le sentenze delle Ct di primo e secondo grado non possono essere impugnate ove sia decorso un anno dalla loro pubblicazione (termine che si perfeziona con il deposito della sentenza senza che occorra la comunicazione dell’avviso di deposito), salvo che la parte rimasta contumace dimostri di non avere alcuna conoscenza del processo (Cassazione, sez. V, sentenza n. 6466 del 6/5/2002).

L’ammissibilità della impugnazione del contumace tardiva rispetto al termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall’art. 327, comma 1, c.p.c., è condizionata al concorso di due presupposti, uno dei quali oggettivo (la nullità della citazione o della notificazione di essa), l’altro soggettivo, rappresentato dalla mancata conoscenza del processo a causa di quella nullità, requisiti che devono essere provati in giudizio dalla parte contumace.

La relativa dimostrazione può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, che abbiano i caratteri cui l’art. 2729 c.c. (Cass. civ. Sez. I, 12-07-2000, n. 9255 ).

In tema di impugnazioni, al contumace è riconosciuta la facoltà di interporre gravame avverso la sentenza (che lo abbia visto soccombente) dopo la scadenza del termine annuale dalla sua pubblicazione, a condizione che egli fornisca tanto la prova della nullità della citazione o della relativa notificazione (nonché della nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292 cod. proc. civ.), quanto quella della non conoscenza del processo a causa di detta nullità.

L’onere di provare il presupposto soggettivo grava sul contumace, nel senso che egli è tenuto a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si possa desumere il difetto di anteriore conoscenza o la presa di conoscenza del processo in una certa data e tale prova può essere data anche mediante presunzioni, senza che però possa delinearsi, come effetto della presunzione semplice di mancata conoscenza del processo, l’inversione dell’onere della prova nei confronti di chi eccepisce la decadenza dall’impugnazione (Cass. civ. Sez. III, 16-01-2007, n. 833).

Al fine dell’accertamento positivo di tale conoscenza, è sufficiente che sia nota la proposizione del ricorso (si pensi alla notifica dell’atto d’appello); l’omissione della comunicazione della data dell’udienza di discussione del ricorso stesso comporta la nullità della decisione da far valere con tempestiva impugnazione: la parte a cui sia stato notificato l’atto introduttivo del processo ha l’onere di seguirne lo svolgimento successivo, anche ai fini della decorrenza del termine lungo d’impugnazione decorrente dal deposito della sentenza (Cassazione, ordinanza n. 405 del 23/03/2001).

In definitiva, l’impugnazione tardiva non opera tanto nell’eventualità in cui via sia stata una valida notificazione del ricorso introduttivo, quando nel caso in cui nonostante l’invalidità di quest’ultima sia stato ritualmente comunicato l’avviso di fissazione d’udienza.

La comunicazione del dispositivo è un atto esterno rispetto alla sentenza e non influisce sulla sua esistenza, mentre la pubblicazione è un atto senza il quale la sentenza non viene a esistenza; ne deriva che, mentre la mancata pubblicazione è un fattore d’inesistenza della sentenza, la mancata comunicazione de qua, pur doverosa alle parti costituite, assurge a situazione patologica del processo, che non impedisce il raggiungimento del risultato del giudicato, al quale il processo è preordinato, e non assurge a condizione necessaria per far scattare il requisito di non conoscenza di cui all’articolo 38, terzo comma, del Dlgs 546/92.

D’altra parte, la scelta ermeneutica del giudice di legittimità è condivisibile, poiché ribadisce, fermo restando che non esiste un principio di necessaria uniformità di regole tra le diverse specie di processo, che nell’ordinamento processuale vige il principio di certezza o stabilità dei rapporti giuridici, per il quale è necessario che le sentenze divengano immutabili entro un tempo soggettivamente circoscritto, indipendentemente dalla comunicazione processuali degli organi ausiliari (Cassazione, sezione 3, sentenza n. 11264 del 30/7/2002; Cassazione, sezione 3, sentenza n. 486 del 15/1/2003).

In definitiva, la comunicazione del segretario della Ct del dispositivo della sentenza alla parte costituita, da effettuarsi ex articolo 37 del Dlgs 546/92 nel termine ordinatorio di dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, ha un valore meramente informativo.

La comunicazione del dispositivo alle parti costituite, a cura della segreteria, adempie funzione informativa esterna al procedimento di pubblicazione, di cui non costituisce elemento costitutivo né requisito d’efficacia.

Pertanto, la decadenza dal diritto d’impugnazione si verifica con il decorso di un anno e 46 giorni dal deposito della sentenza, indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo stesso che il segretario è tenuto a effettuare ai sensi dell’articolo 37 del Dlgs 546/92.

E’ opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, che le parti siano particolarmente diligenti e si informino per tempo sull’avvenuto deposito della sentenza, in quanto potrebbe accadere che la segreteria, pur essendone obbligata, non comunichi il dispositivo.

Giova precisare che qualora, nella fattispecie concreta, si avessero entrambe le previste condizioni della nullità della notificazione del ricorso e della omessa comunicazione dell’avviso di trattazione, la parte ignara del processo potrà proporre la cosiddetta impugnazione tardiva comunque entro un anno dall’avvenuta conoscenza della pronuncia, anziché dalla precedente pubblicazione della medesima.

In tal caso, sarà cura della parte che impugna “tardivamente” la pronuncia fornire la prova della nullità della notificazione del ricorso introduttivo e anche della mancata conoscenza del processo a causa di siffatta nullità.

Inoltre, sempre nell’ipotesi in cui non si renda applicabile l’articolo 327, 1° comma, c.p.c., se è notificata la sentenza alla parte non costituita, si è sostenuto, in dottrina (1), che ciò non comporta l’operatività del “termine breve” (poiché quest’ultimo presuppone la decorrenza di quello annuale), ma dal giorno di detta notifica o comunque dal giorno dell’acquisita conoscenza del processo (si pensi alla ordinanza istruttoria della Ct comunicata alla parte contumace) decorre il “termine lungo” d’impugnazione, essendosi verificata la conoscenza del processo (Cassazione, sezioni unite, n. 4196 del 15/5/1990; Cassazione, sezione 3, sentenza n. 8622 del 29/5/2003).

La previsione del comma terzo dell’articolo 38 del Dlgs 546/92 è volta, quindi, secondo attenta dottrina (2), a tutelare la posizione di colui che è rimasto sostanzialmente estraneo al giudizio, consentendogli di proporre impugnazione tardiva entro 1 anno e 46 giorni dall’avvenuta conoscenza del processo.

 

Leggi anche: 

Processo tributario ed impugnazione tardiva oltre il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza (2016)

Processo tributario: rimessione in termini e impugnazione tardiva (2021)

 

Dott. Angelo Buscema

28 Maggio 2008

________________

NOTE

(1) Pistolesi, “Le impugnazioni in generale” in Il processo tributario, UTET 1999, pag. 681. Socci – Sandulli, Manuale del nuovo processo tributario, Zanichelli 1997, pag. 293. Consolo-Glendi,commentario breve al processo trib. Cedam 2005 pag. 377.

Si ritiene che la parte non costituita, incolpevolmente all ‘oscuro del processo, decade comunque dal potere di impugnazione per effetto del decorso del termine di un anno dal giorno di sopravvenuta conoscenza del processo.
(2) Avorio – D’Angelo – Lucariello, Il processo tributario, Eti 2003, pag. 163.