La legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 300 del 28/12/2007 pur diminuendo l’aliquota IRES di cinque punti e mezzo (dal 33% a 27,5%) ha introdotto importanti modifiche sulla base imponibile.
Tra le varie modifiche apportate di particolare importanza ed interesse è quella riguardante il calcolo degli interessi passivi. La legge finanziaria appena approvata modifica quelli che erano i calcoli per la deducibilità degli interessi passivi.
In particolare, l’art. 1, co. 33 lettera l, abroga l’istituto della Thin capitalizazion ex art. 98 del T.U.I.R, quello del Pro-rata Patrimoniale ex art. 97 e, alla lettera i, riscrive l’art. 96 modificando totalmente l’istituto del Pro-rata generale. Al loro posto viene introdotto un nuovo meccanismo di calcolo per la deducibilità degli interessi passivi parametrato al reddito operativo lordo (Rol).
I soggetti coinvolti in questo nuovo meccanismo sono soltanto le società di capitali escluse banche e società finanziarie.
Inoltre sono escluse:
- le società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2004 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- le società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 recante il provvedimento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- le società costituite per il realizzo e l’esercizio di interporti di cui alla legge n. 240/1990.
Prima di affrontare la nuova metodologia per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi può essere utile riportare il nuovo art. 96 modificato dall’art. 1 co. 33 lettera i della nuova finanziaria che così recita:
«Art. 96. – (Interessi passivi). – 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110, (ovvero gli oneri accessori di diretta imputazione, spese generali e interessi capitalizzati) sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta.
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d’imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d’imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell’articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.
6. Resta ferma l’applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall’articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell’articolo 110 del presente testo unico, dall’articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall’articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.
7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale.
8. Ai soli effetti dell’applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2».
Procedendo con l’esegesi di tale articolo si ottengono delle chiare e ben definite informazioni per il calcolo degli interessi passivi.
In particolare, l’eccedenza di tali interessi rispetto a quelli attivi è deducibile nel limite del 30% del Rol (reddito operativo lordo) (simile nel suo calcolo al MOL o all’EBITDA) (1) della gestione caratteristica. Tale risultato lordo è espressamente definito dal co. 2 dell’art. 96 su riportato.
Giova sottolineare che dalla definizione di reddito operativo lordo sono esclusi i dividendi e le plusvalenze di carattere finanziario con le relative conseguenze che si possono immaginare per i gruppi industriali.
Nel primo e nel secondo periodo di imposta (leggasi 2008 e 2009) il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato, incondizionatamente, rispettivamente di € 10.000,00 e di € 5.000,00 (2).
Dal terzo periodo di imposta successivo al 2007, ovvero dal 2010, la seconda parte dell’co. 1 dell’art. 96 permette il riporto della quota di Rol, prodotta e non sfruttata per la deduzione degli interessi passivi di competenza, ad incremento del Rol dei periodi di imposta successivi. Ciò permette ad una società che si trovi in una situazione di Reddito Operativo alto e interessi passivi bassi di portare in avanti la parte di reddito operativo lordo non sfruttata, ovvero differire la deducibilità degli interessi passivi.
Inoltre, il legislatore, al co. 4 dello stesso articolo, ha previsto l’eliminazione dei limiti per il riporto in avanti degli interessi passivi che eccedono il 30% del Rol.
Secondo M. Zeppilli, la ratio che sottende il co. 4 è quella di: «far dipendere il recupero in deduzione degli interessi passivi rinviati dal miglioramento della struttura finanziaria dell’impresa: cosicché, anche a parità di risultato operativo lordo, la capitalizzazione della società ne favorirà la deduzione in seconda battuta» (3).
Ai fini di una maggiore comprensione di quanto detto, può essere chiarificatore un esempio numerico.
Conto Economico anno 2008 Impresa Alfa
+ Valore della produzione € 1.000.000,00
– Costi della produzione € 700.000,00
= Reddito operativo € 300.000,00
+ Ammortamenti € 100.000,00
+ Canoni di leasing € 50.000,00
= Rol € 450.000,00
Posto che il 30% del ROL è di € 135.000,00.
Ipotizziamo due casi:
1) Interessi passivi per € 70.000,00 e interessi attivi per € 10.000,00
Gli interessi passivi netti ammontano a € 60.000,00 (€ 70.000,00 – € 10.000,00).
L’intero importo degli interessi passivi è deducibile.
2) Interessi passivi per € 170.000,00 e interessi attivi per € 10.000,00
Interessi passivi netti € 160.000,00
Importo indeducibile
€ 160.000 – € 135.000 – € 10.000 (4) = € 15.000,00 variazione in aumento.
L’importo di 15.000 è riportabile l’anno successivo.
Come già detto, a partire dall’anno di imposta 2010, l’eventuale reddito operativo lordo non utilizzato per la deduzione degli interessi passivi dell’anno di competenza può essere portato ad incremento del Rol dell’anno successivo.
Qualche cenno sulle società immobiliari
È necessario sottolineare che tutto quanto detto sulla deducibilità degli interessi passivi non rileva per quelli sostenuti per l’acquisizione degli immobili-patrimonio. Tali interessi, ad oggi, sono totalmente indeducibili dal reddito di impresa.
Inoltre, come già detto, la limitazione della deducibilità del nuovo art. 96 riguarda gli interessi passivi di finanziamento tranne quelli capitalizzati nel costo dei beni strumentali acquistati.
La Commissione Bilancio della Camera, oltre ad approvare il disegno di legge finanziaria per il 2008, ha approvato un emendamento teso alla istituzione di una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari.
Da una prima lettura dell’emendamento, peraltro non molto chiaro, sembrerebbe che tale commissione dovrebbe rendere deducibili gli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
In particolare la commissione avrà «il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa, ferma restando, delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca sui immobili destinati alla locazione».
Brevi cenni per i soggetti IRPEF
La legge finanziaria per il 2008, anche per i soggetti IRPEF (ditte individuali e società di persone), ha abrogato la Thin cap ex art. 63 del TUIR e il pro-rata patrimoniale ex art. 62 del TUIR. Per tali soggetti è stato lasciato solo il pro-rata generale escludendoli dalle limitazioni del nuovo art. 96.
Inoltre, per evitare che le società di capitali, in maniera elusiva (5), potessero fruire dell’esclusione dalle limitazioni del nuovo art. 96, il legislatore ha ritenuto opportuno sostituire il comma 6 dell’art. 101 del T.U.I.R. prescrivendo che le perdite attribuite per trasparenza dalle società di persone ai soci di quelle di capitali, non sono utilizzabili per abbattere il reddito di questi ultimi ma possono essere utilizzate solo per abbattere utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi di imposta dalla stessa società (di persone) che ha generato le perdite.
Dr. Alessio D’Oca
7 febbraio 2008
(1) In effetti, ROL, MOL (margine operativo lordo) o EBITDA (Earning before interests, Taxes, Depreciation and Amortizazion) sono tutti valori simili che dipendono essenzialmente dal metodo di classificazione del conto economico che usiamo.
(2) Ex art. 1 co. 34 legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008).
(3) M. Zeppilli, «Con la manovra IRES più leggera», in Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2007, pag. 2.
(4) Importo di € 10.000,00 di maggior detrazione per il 2008 per espressa menzione normativa.
(5) Esempio: “la Alfa Spa detiene partecipazioni nella Beta snc. Quest’ultima attraverso finanziamenti, genera interessi passivi che producono perdite che vengono trasferite ai soci della partecipante Alfa Spa in abbattimento del proprio reddito”.