Cassazione: la tassa automobilistica è impugnabile dinanzi alle Commissioni Tributarie

Le tasse automobilistiche hanno natura tributaria e in base al disposto dell’art. 2 d lgs  n. 546 del 1992 il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è tenuto a decidere sull’an e sul quantum della tassa di circolazione dovuta dal soggetto (1).

 

Il principio che precede è contenuto in una recente sentenza della Corte di Cassazione (S.U. n. 23832 del 19.11.2007) in cui viene affermato che il sollecito di pagamento è un atto che precede la fase dell’esecuzione forzata, atteso che lo stesso è autonomamente impugnabile ed è assimilabile all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 (c.d. avviso di mora), per cui lo stesso non può essere classificato tra gli atti sui quali difetta la giurisdizione tributaria.

 

Tassa automobilistica: natura del tributo 

tassa automobilisticaLa tassa automobilistica, disciplinata dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), e successive modificazioni, è stata demandata per intero alle regioni a statuto ordinario ex art. 23, comma 1, del d lgs n. 504 del 1992 (con decorrenza dal 1° gennaio 1999), assumendo la denominazione di tassa automobilistica regionale e l’art. 17, comma 10, legge n. 449 del 1997 ne ha attribuito alle stesse la riscossione, l’accertamento, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo a detta tassa.

Il legislatore statale ha attribuito, quindi, il gettito della tassa in esame alle regioni a statuto ordinario, unitamente all’attività amministrativa collegata alla sua riscossione, mentre la trattazione di ogni altro aspetto sostanziale resta di competenza statale.

Il decreto legge n. 953 del 1982 ha disposto, inoltre, la trasformazione della tassa  automobilistica  in tassa di possesso dei veicoli, stabilendo che al pagamento della stessa sono tenuti coloro che ne risultano proprietari dal pubblico registro automobilistico.

L’art. 5 del citato decreto 953/1982 prescrive che il recupero della tassa deve avvenire, a pena di decadenza, entro i tre anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Quanto precede deve intendersi, atteso il silenzio della legge, che l’Amministrazione finanziaria può esercitare l’azione di recupero (rectius: accertamento, iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale) in un arco di tempo massimo di tre anni dalla data del mancato pagamento (2).

Alla luce di quanto precede appare indubbia la natura tributaria della tassa automobilistica, risultandone quest’ultima ancor più rafforzata a seguito della riforma.

 

Oggetto della giurisdizione tributaria

L’art. 2 del d lgs 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto che

“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati”

e tale disposizione è stata riformulata dall’art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 30/09/2005, n. 203, convertito dalla legge 2/12/2005, che ha ricompreso anche

“le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, quelle del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni” (Cfr. C.M. n. 10/E del 13 marzo 2006 Agenzia entrate ) (3).

 

Il legislatore tributario attraverso la nuova formulazione della norma ha voluto introdurre una nozione generale molto più ampia di tutti i tributi che di fatto sostituisce l’elenco tassativo di cui alla versione precedente del medesimo art. 2.

Si può ritenere che la norma introdotta di cui al riformulato art. 2 d lgs n. 546 del 1992, nel riconoscere la definitiva esclusività della cognizione delle controversie tributarie, rappresenta un notevole passo avanti in termini di economia processuale avendo cancellato le incertezze e le difficoltà ai fini dell’individuazione dei soggetti passivi, ed anche di quelli attivi, del rapporto tributario.

Conseguentemente appare sempre più marcata la natura di specialità della giurisdizione delle Commissioni tributarie rispetto a quella del giudice ordinario.

 

Le motivazioni della sentenza

sentenza corte di cassazionePartendo dall’assunto che la tassa de quo ha natura indiscutibilmente tributaria la giurisprudenza ha ritenuto che in virtù del disposto dell’art. 2 d lgs n. 546 del 1992 il relativo contenzioso rientra nella giurisdizione del giudice tributario, il quale è chiamato a decidere sia in merito all’ammontare della tassa di circolazione dovuta, sia sulle sanzioni derivanti dall’utilizzazione di un veicolo senza che sia stata versata la tassa nella misura adeguata al servizio prestato (4).

Nella fattispecie il contribuente impugnava dinanzi al giudice di pace due solleciti di pagamento relativi ad alcune cartelle esattoriali recanti l’iscrizione a ruolo di somme dovute per la tassa automobilistica, eccependo la prescrizione del credito tributario.

La convenuta società di riscossione eccepiva  il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello tributario.

Il giudice di pace, nel rilevare che la materia dedotta in controversia laddove la parte attrice avesse sollevato eccezione in merito al tributo sarebbe spettata alla giurisdizione del giudice tributario, accoglieva la domanda attrice condannando la società concessionaria.

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione deducendo in primis il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (5).

I giudici di legittimità, accogliendo un orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. Sub nota 1), ha affermato che le controversie riguardanti le tasse automobilistiche hanno natura tributaria e il giudice tributario ha la cognizione su tutte le controversie aventi ad oggetto tale tributo: pertanto lo stesso è competente in ordine ad una giurisdizione esclusiva che non risulta circoscritta ad alcuni aspetti ma generale e comprensiva di ogni questione relativa all’an e al quantum del tributo.

Gli stessi giudici hanno rilevato che in conformità al dettato dell’art. 2 d lgs n.546 del 1992 la giurisdizione delle Commissioni tributarie non è riconosciuta solo gli atti riguardanti l’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, all’avviso di cui all’art. 50 DPR n. 602 del 1973.

Il sollecito di pagamento, ricevuto dal contribuente nel caso de quo, è certamente un atto che precede l’esecuzione e, pertanto, non rientra tra gli atti per i quali il giudice tributario difetta di giurisdizione.

Il sollecito di pagamento è un atto autonomamente impugnabile e può essere assimilato all’avviso di mora di cui all’art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, nel caso in cui l’espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

Un recente orientamento della Corte di Cassazione ha affermato che rientrano nella giurisdizione ampliata delle Commissioni tributarie anche le controversie concernenti le contestazioni sui diritti di iscrizione annuale in albi e registri alle Camere di commercio. Il diritto di iscrizione annuale in albi e registri delle Camere di commercio è equiparabile ad un tributo e la competenza in caso di contestazioni su di esso spetta alle Commissioni tributarie.

Questo importante principio è stato affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza 24 giugno 2005, n. 13549, dalla quale emerge che i tributi camerali appartengono alla giurisdizione delle Commissioni tributarie sulla base del nuovo criterio generale di ripartizione delle competenze di cui all’art. 2 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 546, escludendo che il diritto camerale possa rientrare nella nozione di tributo locale, atteso che tale nozione è attribuita solo ai tributi amministrati dagli enti pubblici territoriali (6).

 

Enzo Di Giacomo

 

7 gennaio 2008

 

 


NOTE

 

(1) Sul tema Cass, S.U. n.ri 16289 e 11077 del 2007

(2) Corte Cost 15 ottobre 2003, n. 311. E’ stata dichiarata l’illegittimità di eventuali proroghe delle scadenze stabilite dalle leggi regionali per il recupero della tassa automobilistica.

(3) Cass 24 giugno 2005, n. 13549. Cfr. Cass 13 gennaio 2006, n. 618. Le controversie aventi ad oggetto le contestazioni sui diritti di iscrizione annuale in albi e registri alle Camere di commercio rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie.

(4) Cass. 24 luglio 2007, n. 16289; SS.UU. 25 gennaio 2007, n. 1611. Non assume rilievo il fatto che la controversia, nel momento in cui fu introdotta, potesse essere di competenza del giudice ordinario atteso che restano attribuite al giudice tributario anche le controversie promosse dinanzi ad esso in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disposizione (art. 2 d lgs n. 546/92, come modificato dall’art. 12, comma 2 l. n. 448/01 e integrato dalla l. n. 248/05).  Non può invocarsi in contrario il principio della pepetuatio iurisdictionis che opera solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice adito.

(5) Cass. 13 marzo 2003, n. 3599. Sussiste la competenza del giudice ordinario per le controversie riguardanti le tasse automobilistiche fino all’anno 2000, mentre la giurisdizione delle C.T. si estende a tale tributo soltanto a seguito delle modifiche apportate all’art. 2 del d lgs n. 546/92.

(6) Cass. 13 gennaio 2006, n. 618. In materia di riscossione coattiva è legittimo l’invio da parte del concessionario dell’avviso di mora non preceduto dalla cartella esattoriale nei confronti del socio di una società in nome collettivo per mancato pagamento del diritto camerale. Viene riaffermata la competenza del giudice tributario sulle controversie aventi ad oggetto il diritto camerale ovvero il diritto di iscrizione annuale in albi e registri delle Camere di commercio che risulta equiparabile ad un vero e proprio tributo.