I costi di start-up sono i costi sostenuti dalle imprese di nuova costituzione o esistenti, per avviare nuovi rami d’azienda, nuovi processi produttivi e/o nuove sedi o filiali industriali
e commerciali. La traduzione letterale di costi di start-up è quella costi preoperativi.
I costi di start-up: quadro di riferimento
I costi di start-up sono i costi sostenuti dalle imprese di nuova costituzione o esistenti, per avviare nuovi rami d’azienda, nuovi processi produttivi e/o nuove sedi o filiali industriali
e commerciali.
La traduzione letterale di costi di start-up è quella costi preoperativi.
Proprio a causa della finalità di questi costi, appare corretto, indipendentemente dalla natura degli stessi e in considerazione del protrarsi nel tempo della loro utilità, procedere alla loro capitalizzazione e al loro successivo ammortamento, sebbene non si possa prescindere, anche in considerazione della fase aziendale, da un’attenta analisi volta a classificare correttamente le spese di start-up, per evitare che possa realizzarsi un annacquamento del capitale.
Costi di start-up: aspetti generali della disciplina
Per le imprese di nuova costituzione si pone il problema di riconoscere quali costi hanno natura pluriennale e quali costi, anche nella fase pre-operativa, hanno natura di costi d’esercizio.
Relativamente ai costi che hanno natura pluriennale, il differimento va effettuato fino alla generazione dei primi ricavi.
A tal riguardo, appare inequivocabile, da un punto di vista fiscale, il contenuto dell’art. 108, co. 4 del T.U.I.R. che stabilisce che le spese relative a più esercizi, comprese le spese d’impianto, sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono stati conseguiti i primi ricavi.
Il principio contabile OIC 24, definisce i costi relativi alle imprese di nuova costituzione
«costi di avviamento di una nuova impresa o di una nuova attività».
Il principio contabile associa questi costi a quelli sostenuti da un’impresa di nuova costituzione o da un’impresa preesistente prima dell’inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d’azienda, un nuovo centro commerciale per un’impresa che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo.
I principi contabili nazionali permettono la capitalizzazione di questi costi tra le attività immateriali, solo nel rispetto delle seguenti condizioni:
- i costi si riferiscono al periodo precedente l’avvio dell’attività;
- rientra nella prassi consolidata del settore di riferimento, il differimento di questi costi;
- il principio della ripartibilità temporale dei costi risulti rispettato.
I costi capitalizzati devono essere ammortizzati, secondo quanto stabilito dal principio contabile OIC n. 24 per un periodo ragionevolmente breve, a partire dalla data in cui la nuova azienda, il nuovo ramo d’azienda, il nuovo centro commerciale o il nuovo processo produttivo divengono disponibili per l’uso.
PRINCIPIO OIC N. 24COSTI PER L’ACQUISIZIONE DI COMMESSE E RELATIVI COSTI PRE-OPERATIVII costi pre-operativi sono quelli so- stenuti dopo l’acquisizione del contrat- to, ma prima che venga iniziata l’attivi- tà di costruzione o il processo produttivo, quali:
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Dunque, i costi di start-up, sono i costi sostenuti, per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di un nuovo processo produttivo, commerciale od organizzativo o all’avvio di un nuovo ramo d’azienda.
Sono quei costi che hanno come finalità principale l’introduzione ed l’innovazione dei processi aziendali, pur se non sempre le componenti negative di reddito allocabili in questa classe, hanno natura di costo differibile.
Si parla di costi pre-operativi anche relativamente
ai costi sostenuti per l’acquisizione di una commessa (studi, ricerche, eccetera) inclusi quelli di partecipazione a gare che possono essere classificati quali costi pre-operativi.
I costi in argomento, però, includono anche
i costi del personale avviato alla nuova unità organizzativa, i costi relativi alla loro formazione, i costi per l’allacciamento dell’utenze, i costi di pubblicità e promozione della nuova unità organizzativa1.
In linea generale, quest’ultimi hanno normalmente natura di costi d’esercizio e debbono essere imputati al conto economico dell’esercizio in cui essi vengono sostenuti, in quanto essi rappresentano il costo di attività di natura ricorrente necessarie per lo svolgimento della normale attività commerciale o di procacciamento degli affari dell’impresa.
Tuttavia, nel quadro di iniziative di avvio o di ammodernamento di imprese, secondo il principio contabile n. 23 – relativo ai lavori in corso su ordinazione – , è possibile differire tali costi tra quelli pre-operativi.
Il principio stabilisce, che sono costi pre-operativi quelli sostenuti dopo l’acquisizione del contratto, ma prima che venga iniziata l’attività di costruzione o il processo produttivo, quali:
- i costi di progettazione e quelli per studi specifici per la commessa, sostenuti dopo l’acquisizione del contratto;
- i costi di organizzazione e di avvio della produzione per lavorazioni in stabilimento;
- i costi di impianto e di organizzazione del cantiere, cioè quelli di approntamento delle installazioni di cantiere, di trasporto in sito del macchinario, di allac- ciamento, eccetera.
Una volta classificati nella voce di bilancio B I 7) dell’Attivo patrimoniale, vanno ammortizzati in ragione di 1/5 l’anno.
Il principio contabile continua affermando che se
l’impresa adotta il criterio della commessa completata, i costi pre-operativi sono rilevati tra le rimanenze dei lavori in corso su ordinazione con gli stessi criteri con cui si rilevano i costi sostenuti per l’esecuzione delle opere.
Se, invece,
l’impresa adotta il criterio della percentuale di completa- mento per valutare la commessa, i costi pre-operativi sono differiti quando sostenuti ed ammortizzati in relazione all’avanzamento dei lavori determinato con le modalità specifiche previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento.
Per assimilazione ai costi d’impianto ed ampliamento, nel caso in cui si ravvi- sino gli elementi di capitalizzabilità e quindi di ricuperabilità frazionata dei costi in argomento, appare necessario che il Collegio sindacale, se presente, ai sensi dell’art. 2426, co. 1 n. 5) del codice civile, si esprima autorizzando la capitalizzazione, al fine di evitare l’adozione di comportamenti che possano tradursi in operazioni di annacquamento del capitale.
Tabella riassuntiva dei costi di start-up(2)
Classi di costo |
Capitalizzabili | Da spesare (*) |
• Costi organizzativi | X | |
• Ricerche in nuove aree o campi di conoscenza | X | |
• Conversione dei risultati della ricerca nell’idea di un nuovo prodotto | X | |
• Ricerca del mercato potenziale per il nuovo prodotto | X | |
• Progetto del nuovo prodotto | (1)X | |
• Lavoro, materiali e costi indiretti per la produzione dei prototipi | (1)X | |
• Costi del personale operativo che avvia la nuova attività | X | |
• Costi di assunzione del nuovo personale | X | |
• Costi di addestramento del nuovo personale | (3)X | |
• Selezione e addestramento del personale addetto alla produzione o vendita del nuovo prodotto | X | |
• Sviluppo di procedure operative | X | |
• Ricerca di fonti di approvvigionamento affidabili | X | |
• Prove di produzione e realizzazione di pre-serie | X | |
• Pubblicità di lancio | (2)X | |
(*) I costi pre-operativi, specialmente quelli non correlati ad attività materiali, generalmente si spesano nel conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti, per il principio della prudenza.
Spesare tali costi è preferibile, in quanto: i benefici futuri sono raramente certi o misurabili, i costi come attività immateriali non sono separatamente trasferibili e il periodo futuro sul quale i costi differiti possono essere ripartiti è generalmente arbitrario. (1) Tale costo è capitalizzabile se sussistono le seguenti condizioni:
(2) I costi per la pubblicità di lancio di un nuovo prodotto o di una nuova linea possono essere capitalizzati qualora esistano benefici futuri collegati a tale investimento; è comunque necessario che tali costi abbiano utilità pluriennale. (3) Capitalizzabili solo quando sono strettamente connessi all’avvio di un’attività o di una nuova impresa. |
Come evidenzia la tabella precedente, esistono diversi costi pre-operativi che un’impresa di nuova costituzione sostiene prima di diventare operativa.
Alcuni di questi costi possono essere capitalizzati, altri invece devono essere spesati nell’esercizio nel quale sono sostenuti.
La regola generale consente la capitalizzazione tra le immobilizzazioni immateriali solo se i costi sono correlabili ai futuri ricavi attesi.
Le scritture contabili relative ai costi di start-up
1. rilevazione di costi di start-up per 100.000 Euro + IVA non capitalizzabili
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Costi di start-up | CE – B 7 ) | 100.000 | |
IVA ns/credito | A – C II 4-bis) | 20.000 | |
Debiti verso fornitori | P – D 7) | 120.000 |
2. rilevazione di costi di start-up per 100.000 Euro + IVA capitalizzabili
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Costi di start-up | A – B I 7) | 10.000 | |
IVA ns/credito | A – C II 4-bis) | 2.000 | |
Debiti verso fornitori | P – D 7) | 120.000 |
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A cura di Enrico Larocca
Gennaio 2008
NOTE
1 V. Antonelli e R. D’Alessio in Summa Contabile 2007, ed. Il Sole 24 Ore, pag. n. 584 e ss.
2 Memento Pratico Contabile, ed. IPSOA – FRANCIS LEFEBVRE S.r.l. – Banca Dati M4, par. 3067.