La Consulta sulle notifiche a cittadini italiani residenti all'estero e iscritti nell'AIRE

Notifiche di atti tributari ai cittadini italiani residenti all’estero: secondo la Consulta le disposizioni censurate dal giudice a quo violano i precetti costituzionali posti a presidio della tutela dell’effettiva e tempestiva conoscenza degli atti da parte del destinatario.

Secondo la sentenza n. 366 del 7 novembre 2007 della Consulta è fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, commi 1 e 2, secondo periodo, e 60, comma 1, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”), con l’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n 602 (“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Tale pronuncia ha statuito l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, comma 1 e comma 2, secondo periodo, e 60, comma 1, lettere c), e) ed f), D.P.R. n. 600/1973 – nel testo applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche ad esso apportate dall’art. 37, comma 27, lettera a), D.L. n. 223/2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006) – e dell’art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602/1973 poiché:

✓ Le norme censurate, applicabili ratione temporis, equiparano la situazione del contribuente residente all’estero e iscritto nell’AIRE a quella del contribuente che non ha abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale ed impongono di eseguire le notificazioni a lui destinate solo mediante il deposito di copia dell’atto nella casa comunale e l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo dello stesso comune.

✓ In tal modo, esse non garantiscono al notificatario non più residente in Italia l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, senza che a tale diminuita garanzia corrisponda un apprezzabile interesse dell’Amministrazione finanziaria notificante a non subire eccessivi aggravi nell’espletamento della procedura notificatoria.

✓ Le modalità di notificazione previste in via generale dall’art. 142 cod. proc. civ. assicurano, invece, al notificatario l’effettiva conoscenza dell’atto a lui destinato, imponendo all’amministrazione finanziaria di espletare la non troppo gravosa procedura di notifica presso la residenza estera risultante dall’AIRE.

✓ L’inapplicabilità di detta disposizione stabilita dalle norme censurate comporta, dunque, la violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

In definitiva, secondo la Consulta le disposizioni censurate dal giudice a quo violano i precetti costituzionali posti a presidio della tutela dell’effettiva e tempestiva conoscenza degli atti da parte del destinatario.

Tale limite è inderogabile – anche per la discrezionalità del legislatore – e risulta compromesso laddove le norme scrutinate equiparano la condizione di un cittadino italiano non residente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE) a quella di un cittadino sprovvisto di abitazione, ufficio, azienda nel comune ove è eletto il suo domicilio fiscale, rendendo così inoperante il disposto dell’art. 142 del codice di rito.

La normativa che disciplina la notifica degli atti tributari ai contribuenti iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero è costituzionalmente illegittima, poiché, non garantendo l’effettiva conoscenza degli atti in oggetto, realizza un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai residenti in Italia, ai quali detta conoscenza è invece garantita dal fatto che le notificazioni sono effettuate nel domicilio fiscale ex art. 58, comma 2, D.P.R. n. 600/1973.

 

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Carmela Lucariello

9 Novembre 2007

 

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