Come funziona la centrale dei rischi

Come funziona la Centrale dei Rischi? Che scopo ha? Le banche sono obbligate a segnalare a Banca d’Italia tutte le posizioni di credito verso i loro clienti? E cosa è la posizione globale di rischio?
Rispondiamo a queste ed altre domande in questo articolo.

L’istituzione della Centrale dei Rischi

La Centrale dei Rischi (CR) è stata istituita con delibera del CICR del 16 maggio 1962 con lo scopo di divulgare, tra gli operatori abilitati, dati e notizie circa l’indebitamento della clientela delle banche e delle società finanziarie vigilate dalla Banca d’Italia.

Posizione globale di rischio

Infatti gli intermediari che comunicano alla Banca d’Italia l’esposizione dei propri clienti, ricevono per ciascuno di essi le informazioni sulla complessiva posizione di rischio verso tutto il sistema creditizio (c.d. posizione globale di rischio).

Appare evidente come lo scopo principale è quello di contribuire a migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti e, più in generale, quello di accrescere la stabilità del sistema creditizio e finanziario.

Evoluzione della Centrale dei Rischi negli anni

come funziona la centrale dei rischiTutti gli aspetti operativi della Centrale dei Rischi sono stati sottoposti nel corso degli anni ad incisivi cambiamenti con lo scopo di adeguare i risultati prodotti con le continue evoluzioni intercorse nel mercato e con l’esigenza di garantire stabilità ed efficienza al sistema finanziario.

Infatti inizialmente le rilevazioni venivano effettuate a partire dal superamento di limiti molto più elevati di quelli attuali (come appresso si vedrà) e tali obblighi riguardavano soltanto le aziende di credito che provvedevano ad elencare e rendere noti gli affidamenti in base alla forma tecnica.

Successivamente, valutata l’importanza dell’evoluzione della gestione del credito e delle sue numerose implicazioni, viene attribuita particolare valenza ai collegamenti tra i soggetti che direttamente e/o indirettamente influiscono sull’indebitamento; ciò determina la rilevazione di altre categorie di soggetti i cui rapporti esistenti vengono censiti, rilevati e resi noti attraverso la Centrale dei Rischi.

Infine a partire dagli anni novanta vengono introdotte altre innovazioni, ad esempio:

  • l’eliminazione del limite di rilevazione per i crediti in sofferenza,
  • la rilevazione riguarda anche i rapporti di credito accordati alla clientela italiana dalle filiali estere delle banche nazionali,
  • vengono disciplinate le modalità di accesso e consultazione del servizio di Centrale dei Rischi,
  • vengono presi in considerazione le segnalazioni relative a linee di credito accordate dagli intermediari finanziari
  • vengono introdotte nuove modalità di descrizione delle posizioni di credito che successivamente saranno illustrate.

CRIC Centrale Rischi di Importo Contenuto

In aggiunta alla CR e sempre con lo scopo di adeguare i sistemi di rilevazione alle trasformazioni subite dai mercati finanziari in generale, il CICR con provvedimento del 3 maggio 1999 ha sancito la presenza di un altro sistema di rilevazione in aggiunta a quello già esistente della Banca d’Italia (Centrale Rischi) con lo scopo di evidenziare le posizioni che per il loro ammontare non rientrano nei limiti minimi previsti dalla Centrale dei Rischi; trattasi della Centrale Rischi di Importo Contenuto (CRIC) la cui amministrazione e gestione è stata affidata alla Società Interbancaria per l’Automazione S.p.A. (S.I.A. S.p.A.) e le cui rilevazioni vengono effettuate entro limiti più bassi rispetto a quelli della Centrale dei Rischi.

Come funziona la Centrale dei Rischi

Ma vediamo più nei dettagli il funzionamento della Centrale dei Rischi.

L’intero sistema informativo della CR si basa sull’obbligo da parte degli intermediari che vi prendono parte di trasmettere con periodicità mensile alla Banca d’Italia tutti i rapporti di credito in essere verso ogni cliente secondo i seguenti limiti:

  • la somma dell’accordato o dell’utilizzato del totale dei crediti per cassa e di firma è di importo pari o superiore ad € 75.000;
  • il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro-soluto e cessione di credito è pari o superiore a € 75.000;
  • il valore nominale dei crediti non in sofferenza ceduti a terzi dall’intermediario segnalante è pari o superiore ad € 75.000;
  • il valore delle garanzie globalmente ricevute dall’intermediario, e quindi rilasciate dal soggetto segnalato, è di importo pari o superiore a 75.000;
  • il valore intrinseco delle operazioni in derivati è pari o superiore a 75.000;
  • per le sofferenze, il soggetto viene segnalato per qualunque importo e per qualunque tipologia di credito accordato; tuttavia per effetto degli arrotondamenti le posizioni effettivamente segnalate a sofferenza sono quelle di importo pari o superiore ad euro 250,00;
  • le posizioni in sofferenza passate poi definitivamente  a perdita.

Con specifico riferimento alle posizioni dei soggetti segnalati a sofferenza, si precisa che la segnalazione non viene più effettuata solo a partire dal mese in cui il credito e sceso al di sotto dei limiti minimi di rilevazione e/o la posizione a sofferenza è stata estinta.

Tuttavia la mancata rilevazione della sofferenza per il venir meno dell’obbligo di segnalazione non implica la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni effettuate in precedenza.

Inoltre con l’evidente e condivisibile scopo di agevolare gli intermediari creditizi e finanziari nella complessa valutazione del merito creditizio, sono anche rilevabili dalla Centrale dei Rischi e dalla CRIC anche le coobligazioni esistenti tra il soggetto interrogato ed altri che in maniera giuridicamente solidale sono responsabili per le obbligazioni assunte verso il sistema creditizio e finanziario.

La rilevazione mensile viene effettuata sommando per ciascun soggetto interessato le segnalazioni delle diverse categorie di rischio trasmesse dagli intermediari alla Banca d’Italia.

Es:

  • rischi a revoca relativi ad affidamenti di cassa,
  • rischi relativi a posizioni di auto-liquidante con evidente riferimento a tutte le forme si smobilizzo dei crediti s.b.f. anticipo su fatture, etc.
  • rischi a scadenza con distinzione tra rischi a medio e lungo termine e rischi a breve termine,
  • rischi connessi con il rilascio di garanzie.

Le segnalazioni di cui sopra riguardano sia gli importi accordati dagli intermediari in quanto deliberati sia gli importi effettivamente utilizzati dal soggetto interessato (che possono essere maggiori o minori rispetto a quanto accordato)  rilevati l’ultimo giorno del mese di riferimento; tali dati così censiti vengono inviati alla Banca d’Italia entro il giorno 25 del mese successivo.

Ottenute le informazioni, la Centrale dei Rischi invia ad ogni intermediario un flusso c.d. “di ritorno” che sintetizza la posizione di indebitamento complessivo del soggetto interessato verso il sistema creditizio e finanziario.

Tuttavia nonostante la periodicità mensile con la quale le rilevazioni sono effettuate e messe a disposizione degli intermediari, gli stessi sono obbligati con periodicità inframensile (entro tre giorni lavorativi da quando si verificano gli eventi) a segnalare le seguenti situazioni:

  • accertamento di uno stato di sofferenza;
  • ristrutturazione di una o più linee di credito.

Posizione di debito: le informazioni della Centrale dei Rischi non bastano

Appare evidente come le informazioni prodotte dalla Centrale dei Rischi non forniscono dati assolutamente certi sulla posizione di debito e quindi sui finanziamenti di qualunque tipologia concessi dal sistema creditizio e finanziario.

Infatti i dati contenuti negli archivi della Centrale dei Rischi evidenziano situazioni di debito che possono non coincidere con la reale situazione di indebitamento complessivo poiché esistono alcuni intermediari esclusi dalla partecipazione alla segnalazione in CR vista la presenza delle soglie minime di censimento e rilevazione al di sotto delle quali sono sussiste alcun obbligo di segnalazione.

Richiesta di informazioni sulla posizione globale di rischio

La possibilità da parte degli intermediari di richiedere informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che gli stessi intermediari non segnalano è subordinata all’assunzione ed alla gestione del rischio; ciò significa che da parte del soggetto rilevato deve esserci una domanda di affidamento dalla quale scaturisce un rischio nei confronti dell’intermediario destinatario della richiesta.

Nello specifico le richieste possono riguardare:

  • soggetti già affidati per importi inferiori alla soglia di rilevazione;
  • soggetti per i quali è stato avviato, a seguito di loro richiesta, un rapporto di natura creditizia o comunque dal quale scaturisce l’assunzione di un rischio per l’intermediario;
  • altri soggetti che hanno un collegamento di tipo giuridico con i soggetti sopra indicati (es. garanti).

Attraverso il servizio di prima informazione, la cui richiesta viene memorizzata negli archivi della CR, gli intermediari possono accedere alle informazioni di rischio con la seguente storicità:

  • ultime 36 rilevazioni per:
    • le imprese,
    • le società semplici,
    • le società di fatto,
    • le società finanziarie,
    • le associazioni
    • e le amministrazioni pubbliche;
  • ultime 24 rilevazioni per le famiglie c.d. consumatrici; il periodo può estendersi alle ultime 36 rilevazioni se in capo al soggetto richiesto è stato segnalato nell’anno precedente all’ultimo biennio il passaggio a perdita di parte o dell’intero credito appostato a sofferenza o se il soggetto richiesto ha o potrà avere un rapporto di coobligazione o garanzia con un’impresa, una società finanziaria, una pubblica amministrazione o un’associazione.

Leggi anche: La segnalazione della centrale rischi: natura e tipologia delle informazioni >>

Dott. Giuseppe Demauro

9 Novembre 2007

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Relatore: Dott. Luca Salvetti
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Tutti gli aspetti fondamentali della Centrale Rischi:

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