I compensi annuali di sindaci e revisori – DL n. 239/95 e D.P.R. n. 645/94

L’ art. 2402 del c.c. si occupa della retribuzione annuale dei sindaci stabilendo che se essa non è  stabilita nello statuto della società ma deve essere determinata dall’assemblea all’atto della loro nomina e per l’intera durata del loro mandato.  a cura di Marcello Mazza

revisori contabiliCosì scritto l’art. 2402  del codice civile  parrebbe prospettare, in capo alle società,  un’ampia discrezionalità nella  determinazione del  compenso da corrispondere ai sindaci e  ai revisori  contabili, ma così non è.

Infatti  in attesa dell’approvazione del regolamento con il quale il  Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero dell’Industria  dovranno dare attuazione alla tariffa dei revisori di fatto gli unici riferimenti disponibili sono quelli  forniti dalle tariffe professionali dei dottori  commercialisti e dei ragionieri.

La circolare  n. 14 del 28/04/2004 CNDCEC

Con circolare  n. 14 del 28/04/2004 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti  ha indicato la quantificazione della retribuzione spettanti agli organi di controllo a seguito della riforma del Diritto societario.

Il documento prevede diverse modalità di determinazione delle retribuzioni spettanti agli organi di controllo (controllo amministrativo e/ o contabile). 

A) Ruolo di membro del collegio sindacale chiamato a svolgere i soli controlli sulla amministrazione della società.

Al  sindaco dottore commercialista devono essere riconosciuti integralmente i compensi previsti dall’ articolo 37, tariffa professionale ( approvata con D.P.R. 10.10.1994, n. 645) anche se questi erano riferiti ad una situazione in cui il collegio sindacale svolgeva anche il controllo contabile.

La circolare 14/2004 specifica infatti che per ogni caso la riforma del diritto societario ha ampliato anche i compiti di controllo gestionale ed amministrativo del collegio sindacale con conseguente necessaria di maggior retribuzione.

B)  Ruolo di  membro del collegio sindacale con attribuzione anche del compito di controllo contabile (art.2409- bis, c.c.)

Al sindaco dottore commercialista devono essere riconosciuti due tipi di compenso, il compenso previsto dalla precedente lettera A ed un onorario determinato in base all’ articolo 32 della  Tariffa Professionale  disciplinante i compensi spettanti per revisioni contabili.

Ai sensi dell’ articolo 32 T.P. il compenso per le revisioni devono essere determinate in base al tempo impiegato e per la concreta definizione del compenso onorario deve farsi riferimento all’ art. 24 T.P. il quale dispone che  gli onorari a tempo devono essere preconcordati ed in nessun caso  devono essere inferiori a quanto previsto dall’ articolo 19. T.P che  prevede un compenso onorario di  euro 51,65  da indicizzarsi ( attualmente – ottobre 2007-  è di euro 76,08).

 B1)  Ruolo di membro del collegio sindacale con attribuzione anche del compito di controllo contabile

In alternativa ai criteri  di cui al punto B) il dottore commercialista che svolge , quale membro del collegio sindacale,  anche il  controllo contabile può ottenere un onorario determinato applicando al compenso determinato con i criteri di cui all’ articolo 37 della  tariffa professionale.

Una maggioranza fino al 100% (comma 7 dello stesso articolo 37) limitatamente però alle componenti del compenso previste dalla lettera a) e b), dello stesso  art. 37, che hanno diretta attinenza con i nuovi adempienti richiesti dalla Riforma.

C) Ruolo di revisore contabile:

il compenso del dottore commercialista per l’attività da questi svolta  dovrà essere determinato dall’assemblea generale dei soci  all’atto della  nomina facendo riferimento, in assenza della tariffa per i revisori contabili , all’’ art. 32, della tariffa professionale.

Ai sensi dell’ articolo 32 il compenso per revisori deve essere determinato in base al tempo impegnato e per la base concreta definizione del complesso onorario deve farsi riferimento all’articolo 24, T.P., il quale dispone che gli onorari a tempo devono essere preconcordati ed in nessun caso inferiore a quando previsto dall’art. 19, lettera a) della tariffa (….euro 76,08).

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Appendice:

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1995, n. 239 *

Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645

Art. 1

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, gli onorari da corrispondere a norma dell’articolo 37, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, non possono superare, anche cumulativamente, lire 80.000.000, salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 2

1. Fino a quando la materia non sarà disciplinata con apposito regolamento, i compensi per gli incarichi di competente del collegio sindacale affidati ad iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ancorché non iscritti all’albo dei dottori commercialisti, non possono essere superiori a quelli degli appartenenti al suddetto albo, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 3

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

———–

(*) Provvedimento pubblicato nella G.U. 22 giugno 1995, n. 144.

Appendice :

D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1994, n. 2744)

Indice del provvedimento

TITOLO I – Norme generali

TITOLO II – Rimborsi di spese

TITOLO III – Indennita’

TITOLO IV – Onorari

TITOLO V – Norme finali e transitorie

TITOLO I

Norme generali

Art. 1. Contenuto della tariffa.

1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti.

Art. 2. Classificazione dei compensi.

1. Oltre al rimborso delle anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, al dottore commercialista, in relazione a ciascuna pratica svolta, spettano i compensi per:

a) rimborsi di spese di viaggio e di soggiorno;

b) indennità;

c) onorari.

2. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono cumulabili in ogni caso tra di loro e, se non è prevista un’espressa deroga, con gli onorari.

Art. 3. Criteri per la determinazione dei compensi applicabili.

1. I compensi per rimborsi di spese e per indennità sono determinati in misura fissa.
2. Per la concreta determinazione degli onorari previsti dalla presente tariffa tra un minimo ed un massimo, si deve far riferimento alla natura, alle caratteristiche, alla durata ed al valore della pratica.
Si deve inoltre tenere conto del risultato economico conseguito, nonché dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente.

Art. 4. Valore della pratica.

1. Per stabilire il valore della pratica ai fini della determinazione degli onorari, si fa riferimento ai parametri indicati nei singoli articoli della presente tariffa.
2. Ove il valore della pratica non sia determinato o determinabile, si assume a riferimento il valore massimo del terzo scaglione di cui all’art. 26.
3. Qualora vi sia una manifesta sproporzione tra le prestazioni svolte e gli onorari stabiliti, con riferimento al valore della pratica, di cui agli articoli 26, 31, 45, 47 e 48 della presente tariffa, gli onorari dovuti possono essere determinati, con criteri e misure di equità tenuto conto della gravità della sperequazione, nonché dell’entità dell’impegno professionale, e comunque nei limiti dei massimi previsti dai citati articoli 26, 31, 45, 47 e 48, su conforme parere del consiglio dell’ordine di appartenenza richiesto dal professionista o dal cliente con istanza documentata.

Art. 5. Onorari massimi.

1. Quando la presente tariffa non prevede onorari minimi e massimi, per la concreta applicazione dei criteri stabiliti nell’art. 3, gli onorari massimi si determinano applicando una maggiorazione del 50% agli onorari indicati.

Art. 6. Maggiorazioni particolari.

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, a tutti gli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
2. Per le prestazioni compiute in condizioni di disagio o di urgenza agli onorari massimi può essere applicata una maggiorazione non superiore al 50%.
3. Le maggiorazioni contemplate nel presente articolo non sono cumulabili fra loro.

Art. 7. Onorari minimi – Riduzioni particolari.

1. Il dottore commercialista esercente la professione in un comune il cui numero di abitanti sia inferiore a 200.000 può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 15%.
2. Il dottore commercialista iscritto all’albo da meno di cinque anni può applicare agli onorari minimi una riduzione non superiore al 30%.
3. Gli onorari minimi stabiliti nella presente tariffa debbono avere sempre integrale applicazione, salvo che disposizioni della medesima o particolari norme di legge speciali non dispongano espressamente, in materia, in modo diverso.

Art. 8. Emissione della parcella.

1. Fatta eccezione per il caso degli acconti previsti dall’art. 2234 del codice civile e per il caso previsto al successivo art. 9, la parcella (o l’avviso di parcella) può essere emessa a partire dal momento della conclusione della pratica.

Art. 9. Parcelle periodiche.

1. Quando l’incarico sia di lunga durata, il dottore commercialista può presentare al cliente la parcella per il lavoro svolto alla fine di ogni trimestre.

Art. 10. Termine di pagamento delle parcelle.

1. Trascorsi tre mesi dall’emissione della parcella o dell’avviso di parcella senza che sia stata contestata la congruità dei compensi addebitati, in caso di mancato integrale pagamento, alla parte non pagata si applicano gli interessi di mora al tasso legale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno in sede giurisdizionale o transattiva.

Art. 11. Pluralità di professionisti. Collegio di dottori commercialisti.

1. Quando un incarico è affidato a più professionisti iscritti ad albi professionali diversi, ciascuno di essi ha diritto, nei confronti del cliente, ai compensi per l’opera prestata secondo la tariffa della rispettiva categoria professionale.
2. Quando la pratica è stata svolta da più dottori commercialisti riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista con l’aumento del 40% per ciascun membro del collegio, salvo i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa.

Art. 12. Incarichi connessi di più clienti.

1. Quando il dottore commercialista riceve da più clienti incarichi tra loro connessi, agli onorari determinati con i criteri e le norme della presente tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 40% nei confronti di ciascun cliente, salvo diversa specifica disposizione della presente tariffa.

Art. 13. Incarico non giunto a compimento.

1. Quando l’incarico iniziato non possa, per qualsiasi ragione, essere portato a compimento, il dottore commercialista ha diritto ai compensi corrispondenti alle prestazioni svolte sino al momento della loro cessazione, tenuto anche conto del risultato utile che dalle stesse possa essere derivato al cliente.

Art. 14. Incarico già iniziato da altri professionisti.

1. Per l’incarico già iniziato da altri professionisti, al dottore commercialista spettano i compensi corrispondenti all’opera prestata, tenuto conto anche dell’eventuale lavoro preparatorio svolto per una nuova o diversa impostazione dell’incarico.

Art. 15. Definizione della pratica con il concorso del cliente o di terzi.

1. Qualora si pervenga alla definizione della pratica, oltre che con l’opera del dottore commercialista, anche con il concorso effettivo del cliente o di terzi, al dottore commercialista oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa per le prestazioni svolte, applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
2. Nel caso in cui il cliente abbia svolto direttamente la pratica, al dottore commercialista, incaricato di assisterlo e di consigliarlo, oltre ai rimborsi di spese, alle indennità ed agli onorari graduali, se dovuti, spettano gli onorari specifici relativi alla pratica, applicando una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.

Art. 16. Applicazione analogica.

1. Quando gli onorari non possono essere determinati secondo una specifica disposizione della presente tariffa, si ha riguardo alle disposizioni della stessa o di altre tariffe professionali che regolano casi simili o materie analoghe.
2. L’applicazione per analogia di disposizioni di altre tariffe professionali è limitata alle prestazioni previste o permesse dall’ordinamento professionale per le quali la presente tariffa non preveda onorari specifici determinati analiticamente. [inizio pagina / indice]

TITOLO II
Rimborsi di spese

Art. 17. Spese generali di studio.

1. Non compete alcun compenso per il rimborso delle spese generali di studio.

Art. 18. Spese di viaggio e di soggiorno.

1. Al dottore commercialista, che per l’adempimento dell’incarico si rechi fuori dalla sede dello studio, spetta un compenso per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
2. Le spese di viaggio sono determinate in misura pari al costo del biglietto di prima classe del mezzo pubblico utilizzato, ovvero in misura pari al costo chilometrico risultante dalle tariffe ACI del mezzo privato utilizzato.
3. Le spese di soggiorno (pernottamento e vitto) sono determinate in misura pari alla tariffa d’albergo a quattro stelle.
4. È inoltre dovuta una maggiorazione non superiore al 30% dei costi base per il rimborso delle spese accessorie. [inizio pagina / indice]

TITOLO III
Indennità

Art. 19. Indennità.

1. Al dottore commercialista spettano le seguenti indennità:
a) per l’assenza dallo studio, di cui sia dimostrata la necessità:
1) del dottore commercialista: L. 100.000 per ora o frazione di ora, L. 800.000 per l’intera giornata;
2) dei collaboratori e sostituti: L. 35.000 per ora o frazione di ora, L. 270.000 per l’intera giornata;
b) per la formazione del fascicolo e la rubricazione: L. 100.000;
c) per la predisposizione, su richiesta del cliente, di copie di documenti di lavoro dichiarate conformi all’originale: L. 5.000 per ogni facciata;
d) per la domiciliazione del cliente presso lo studio: da L. 30.000 a L. 200.000 mensili. [inizio pagina / indice]

TITOLO IV
Onorari

Capo I – Princìpi generali

Art. 20. Classificazione degli onorari.

1. Gli onorari si distinguono in:
a) onorari specifici: determinati unitariamente in relazione all’esecuzione dell’incarico;
b) onorari graduali: determinati con riferimento a singole prestazioni svolte per l’adempimento dell’incarico.

Art. 21. Cumulabilità degli onorari graduali.

1. Gli onorari graduali di cui all’art. 26 sono cumulabili con gli onorari specifici previsti dalla presente tariffa salvo quando il cumulo sia espressamente escluso nelle correlative norme tariffarie.
2. Peraltro, in caso di cumulo, gli onorari graduali applicabili non possono essere superiori a quelli previsti per il terzo scaglione, fatta salva, ove ne sia il caso, la maggiorazione prevista nella nota in calce alla tabella dell’art. 26.

Art. 22. Onorari preconcordati.

1. In alternativa agli onorari di cui all’art. 20 e salvo che non sia espressamente escluso negli articoli della presente tariffa, è comunque ammesso di preconcordare gli onorari.
2. Nella determinazione degli onorari preconcordati si deve avere sempre riguardo ai criteri di cui all’art. 3 e si deve tenere conto dei limiti minimi previsti all’art. 7 della presente tariffa.
3. Salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono la maggiorazione di cui all’art. 23 e non sono cumulabili con le indennità di cui all’art. 19.

Art. 23. Maggiorazione degli onorari.

1. Tutti gli onorari previsti dagli articoli seguenti, tenuto conto della particolare incidenza, nel singolo caso, della onerosità dell’esercizio della professione, possono essere maggiorati del 10% con un massimo di lire un milione per parcella.

Art. 24. Modalità tecniche di determinazione degli onorari.

1. Gli onorari sono determinati in misura fissa, o compresa tra un minimo ed un massimo, senza riferimento ad alcun parametro o con riferimento a parametri costituiti da valori o da altre entità numeriche.
2. Qualora il dottore commercialista preconcordi l’applicazione di onorari a tempo, questi sono determinati in base alle ore o frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica anche da collaboratori e sostituti, per i quali devono essere determinati compensi orari differenziati, in misura non inferiore a quella di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), dell’art. 19. [inizio pagina / indice]

Capo II – Onorari graduali

Art. 25. Norma di rinvio.

1. Gli onorari graduali per le prestazioni di assistenza e rappresentanza tributaria, a causa della loro peculiarità, sono determinati congiuntamente agli onorari specifici, nei successivi articoli 47 e 48.

Art. 26. Altri onorari graduali.

1. Per ciascuna delle seguenti specifiche prestazioni svolte per l’adempimento di incarichi, che non siano di assistenza e rappresentanza tributaria o per i quali non siano espressamente esclusi, al dottore commercialista spettano gli onorari graduali di cui alla tabella 1 che fa parte integrante del presente regolamento.

2. Se si tratta di prestazioni riferibili a contratti o a valutazioni, il valore della pratica è determinato in misura pari al valore del contratto come definito dall’art. 45 o al valore del bene valutato; in ogni altro caso, se si tratta di prestazioni rese a imprese o società o enti, il valore della pratica è determinato in misura pari al loro patrimonio netto, mentre, se si tratta di prestazioni rese a privati, il valore della pratica è determinato in misura pari a quella fissata per il terzo scaglione. [inizio pagina / indice]

Capo III – Onorari specifici

Sezione I – Amministrazione e liquidazione di aziende di patrimoni e di singoli beni

Art. 27. Amministrazione di aziende.

1. Gli onorari per l’amministrazione di aziende, intesa quale effettivo e personale compimento dei normali atti di gestione dell’impresa, devono essere preconcordati nel rispetto dei criteri generali di cui agli articoli che precedono.

2. Gli onorari per altre eventuali prestazioni rese a favore dell’azienda nel periodo in cui il dottore commercialista ha l’incarico di amministrare la medesima sono determinati applicando una riduzione compresa tra il 10% ed il 50%.

3. Gli onorari previsti dal presente articolo si applicano anche nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 2386 del codice civile.

Art. 28. Amministrazione di patrimoni e di beni.

1. Per l’amministrazione ordinaria dei beni la cui gestione sia produttiva di redditi (immobili civili e industriali condotti in locazione, fondi rustici e aziende concesse in affitto, valori mobiliari e beni mobili) gli onorari annui sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) immobili civili ed industriali concessi in locazione;

1) un compenso, fisso per ogni locatario, di L. 50.000, con un minimo di L. 200.000 per ogni immobile;

2) una quota dei proventi lordi così determinata:
fino a L. 10.000.000: il 5%;
per il di più: il 4%;

b) fondi rustici affittati: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 30%;

c) aziende concesse in affitto: gli stessi onorari della lettera a) ridotti del 50%;

d) beni mobili ed altri valori mobiliari: una quota dei proventi lordi determinata in misura pari al 3%.
2. In tutti i casi in cui i beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non producano redditi monetari, ed in particolare nel caso che siano usati direttamente da parte dei proprietari, i compensi fissi sono determinati in funzione del numero dei proprietari e i compensi variabili sono determinati con riferimento ai proventi lordi teorici determinati in misura pari al 5% del valore patrimoniale dei beni.
3. Qualora sia affidata al dottore commercialista, nel quadro dell’amministrazione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, siano essi locati, affittati o usati direttamente dal proprietario, anche la cura dell’esecuzione di spese straordinarie, allo stesso spetta un ulteriore compenso pari al 5% dell’ammontare delle spese straordinarie sostenute.
4. Le prestazioni per la formazione dei contratti di locazione o di affitto non sono comprese nell’amministrazione ordinaria dei beni.

Art. 29. Custodia e conservazione di beni e di aziende.

1. Oltre agli onorari previsti negli articoli di questa sezione, al dottore commercialista spettano, per la custodia e conservazione delle aziende o dei beni, onorari annui determinati in misura compresa tra lo 0,2% e lo 0,3% del valore dei beni o, se trattasi di aziende, dell’attivo lordo risultante dalla situazione patrimoniale. Per le frazioni di anno i suddetti onorari sono proporzionalmente ridotti.
2. In caso di sequestro, gli onorari suddetti sono determinati con una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%.
3. Onorario annuo minimo L. 200.000.

Art. 30. Liquidazione di aziende.

1. Per la liquidazione di aziende individuali e collettive, compresi in essa la valutazione della azienda, la redazione di inventari e di bilanci straordinari, il realizzo delle attività, l’estinzione delle passività ed il conseguente riparto agli aventi diritto, al dottore commercialista spettano i seguenti onorari:
– qualora il dottore commercialista assuma la carica di liquidatore, ai sensi degli articoli 2275, 2309, 2450 del codice civile:
a) con riferimento alle attività realizzate un compenso così determinato:
fino a L. 100.000.000 il 5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 3%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 il 2%;
per il di più oltre a L. 5.000.000.000 l’1%;
b) un compenso pari allo 0,75% delle passività definitivamente accertate.
Onorario minimo L. 3.000.000;
– qualora l’incarico, pur con gli stessi contenuti, consista nell’assistenza al liquidatore o all’imprenditore nella fase della cessazione, agli onorari di cui alle precedenti lettere a) e b) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50%.
Onorario minimo L. 2.000.000.

2. Nel caso di assegnazione di beni in natura ai soci o di apporto in altre società od aziende, agli onorari di cui sopra è applicata una riduzione compresa tra il 5% ed il 20%.

3. I predetti onorari si applicano anche per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell’art. 1977 del codice civile e dell’art. 160, comma secondo, n. 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

4. Gli onorari come sopra stabiliti non comprendono quelli spettanti per la consulenza contrattuale e per tutte le altre prestazioni professionali, specificamente contemplate in altri articoli della presente tariffa, eventualmente svolte. Inoltre, qualora la liquidazione richieda la gestione temporanea di beni, i suddetti onorari sono cumulabili con quelli di cui agli articoli della presente sezione ridotti del 20%. [inizio pagina / indice]

Sezione II – Perizie e valutazioni

Art. 31. Perizie, valutazioni e pareri.

1. Gli onorari per le perizie, per i motivati pareri e per le consulenze tecniche di parte, anche avanti autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, enti, arbitri e periti, nonché per le valutazioni di aziende, rami di azienda, patrimoni, beni materiali, beni immateriali e diritti, sono determinati come segue:

a) perizie, motivati pareri e consulenze
Sul valore della pratica:
fino a L. 100.000.000 il 6%;
per il di più fino a L. 500.000.000 il 4%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 il 2%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 l’1%;
per il di più oltre L. 5.000.000.000 lo 0,5%.
Onorario minimo L. 1.000.000;

b) valutazione di singoli beni e diritti
Sull’ammontare dei valori:
fino a L. 100.000.000 l’1,50%;
per il di più fino a L. 500.000.000 l’1%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,2%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più oltre L. 10.000.000.000 lo 0,05%.
Onorario minimo L. 750.000;

c) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni
Sull’ammontare complessivo delle attività e delle passività, che non siano poste rettificative dell’attivo:
fino a L. 500.000.000 l’1%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 20.000.000.000 lo 0,1%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,05%;
per il di più oltre L. 50.000.000.000 lo 0,025%.
Onorario minimo L. 2.500.000.

Qualora per procedere alla valutazione si debba preliminarmente procedere alla individuazione dei beni, dei diritti e delle passività che concorrono a formare – insieme con l’eventuale avviamento – le aziende o i complessi di beni oggetto di valutazione, agli onorari è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50%;
d) valutazione di partecipazioni sociali non quotate
Si applicano gli onorari di cui alla lettera c) con riferimento alle quote percentuali sottoposte a valutazione.
Onorario minimo L. 1.500.000.
e) relazioni di stima di cui agli articoli 2343, 2343-bis e 2501-quinquies del codice civile
Si applicano, a seconda dei casi, gli onorari di cui alle lettere b), c) e d) con separato provvedimento, per le relazioni di stima di cui all’art. 2501-quinquies del codice civile, a ciascuna delle situazioni patrimoniali oggetto di stima.

2. Agli onorari di cui alle lettere da a) a d) è applicata una riduzione compresa tra il 30% ed il 50% se le prestazioni effettuate rientrano in altre più ampie previste da altri articoli della presente tariffa.

3. Agli onorari di cui alla lettera e) è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 60% se le relazioni di stima sono relative ad aziende, rami di azienda o patrimoni configurati in situazioni contabili fornite dal cliente determinate sulla base di rilevazioni contabili regolarmente tenute e redatte secondo i criteri previsti dal codice civile. [inizio pagina / indice]

Sezione III – Lavori contabili e bilanci

Art. 32. Revisioni contabili.

1. Gli onorari per le ispezioni e revisioni amministrative e contabili, per il riordino di contabilità, nonché per l’accertamento dell’attendibilità dei bilanci, sono determinati in base al tempo impiegato dal dottore commercialista e dai suoi collaboratori, secondo quanto stabilito dall’art. 24.

Art. 33. Impianto e tenuta di contabilità.

1. Per l’organizzazione e l’impianto di contabilità competono onorari determinati in base al tempo impiegato, secondo quanto stabilito dall’art. 24 tenuto conto delle difficoltà, complessità ed importanza dell’incarico.
2. Per gli incarichi di tenuta di contabilità, compreso il controllo formale delle imputazioni di prima nota, qualora non siano stati preconcordati, al dottore commercialista competono i seguenti onorari:
Contabilità ordinaria

In alternativa:

a) per ciascuna rilevazione che comporti un addebito ed un accredito sul libro giornale: da L. 3.000 a L. 6.000;
per le rilevazioni che comportino più di un addebito ed un accredito, per ciascun importo addebitato o accreditato sul libro giornale: da L. 1.500 a L. 3.500;

b) fino a 500 rilevazioni contabili annue da L. 1.800.000 a L. 4.000.000;
da 501 a 2.000 rilevazioni contabili annue da L. 4.000.000 a L. 9.000.000;
oltre le 2.000 rilevazioni contabili annue un aumento sul compenso precedente da L. 200.000 a L. 350.000 ogni 100 rilevazioni.

Ai fini degli onorari di cui alla presente lettera b) si definisce rilevazione contabile ogni registrazione che comporti un massimo di quattro addebiti e/o accrediti sul libro giornale;
c) un compenso determinato in percentuale sul volume d’affari realizzato nel periodo, calcolato come segue su base annuale:
fino a L. 300.000.000 tra l’1,5% ed il 2,5%;
per il di più fino a L. 600.000.000 tra lo 0,75% e l’1,5%;
per il di più fino a L. 1.200.000.000 tra lo 0,25% e lo 0,75%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 tra lo 0,075 e lo 0,25%;
per il di più oltre L. 5.000.000.000 tra lo 0,025% e lo 0,075%.
Agli onorari di cui alle lettere a), b) e c) è applicata una maggiorazione compresa tra il 20% ed il 50% nel caso in cui il dottore commercialista debba rilevare i dati, oltre che dalla prima nota, anche da documenti forniti dal cliente.
Onorario minimo mensile L. 150.000.

Contabilità semplificata

fino a 100 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 1.200.000 a L. 1.800.000;
da 101 a 300 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 1.600.000 a L. 3.000.000;
da 301 a 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede da L. 2.400.000 a L. 4.000.000;
oltre le 600 fatture e/o rilevazioni annue sui registri o schede un aumento sul compenso precedente da L. 300.000 a L. 500.000 ogni 100 fatture e/o rilevazioni.
Onorario minimo mensile L. 100.000.
3. Per la compilazione, su richiesta del cliente, di significative situazioni contabili periodiche, competono onorari determinati in misura compresa tra L. 200.000 e L. 600.000 per ciascuna situazione contabile per ogni tipo di contabilità.

Art. 34. Bilancio.

1. Gli onorari per la formazione dello stato patrimoniale e del conto economico, redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnica illustrativa, che contenga tutti gli elementi necessari per la redazione dei documenti accompagnatori previsti dal codice civile, sono determinati nel modo seguente:
a) sul totale delle attività, al lordo delle poste rettificative, nonché delle partite di giro e conti d’ordine, al netto delle perdite:
fino a L. 250.000.000 lo 0,5%;
per il di più fino a L. 500.000.000 lo 0,25%;
per il di più fino a L. 1.000.000.000 lo 0,125%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,025%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,006%;
per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%;
b) sul totale dei componenti positivi di reddito lordi:
fino a L. 1.000.000.000 lo 0,15%;
per il di più fino a L. 2.500.000.000 lo 0,075%;
per il di più fino a L. 5.000.000.000 lo 0,04%;
per il di più fino a L. 10.000.000.000 lo 0,02%;
per il di più fino a L. 25.000.000.000 lo 0,0125%;
per il di più fino a L. 50.000.000.000 lo 0,0075%;
per il di più oltre a L. 50.000.000.000 lo 0,005%.
Onorario minimo L. 1.000.000.
2. Agli onorari previsti nel comma 1 è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio riguarda società, enti od imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali.
3. Qualora nelle prestazioni svolte non sia compresa la relazione tecnica illustrativa, agli onorari è applicata una riduzione compresa tra il 10% ed il 30%.
4. Ai predetti onorari è applicata una riduzione compresa tra il 20% ed il 50% se la formazione del bilancio rientra in altre più ampie prestazioni previste da altri articoli della presente tariffa.

Art. 35. Bilanci tecnici.

1. Gli onorari per la formazione di bilanci tecnici, con il calcolo di riserve matematiche, sono determinati a norma dell’articolo 34 maggiorati fino al doppio in relazione al tempo impiegato e con opportuno riguardo alle disposizioni dell’art. 3 della presente tariffa. [inizio pagina / indice]

Sezione IV – Avarie

Art. 36. Regolamento e liquidazioni di avarie.

1. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a L. 10.000.000 dal 6% all’8%;
per il di più fino a L. 50.000.000 dal 4% al 6%;
per il di più fino a L. 200.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 500.000.000 dall’1% al 2,5%;
per il di più fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,5% all’1%;
per il di più oltre a L. 2.000.000.000 lo 0,25%.
Onorario minimo L. 300.000.
2. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spettano al dottore commercialista i seguenti onorari a percentuale calcolati per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a L. 10.000.000 dal 4% al 6%;
per il di più fino a L. 30.000.000 dal 2% al 4%;
per il di più fino a L. 100.000.000 dal 1% al 2%;
per il di più fino a L. 500.000.000 dallo 0,5% all’1%;
per il di più oltre a L. 500.000.000 lo 0,25%.
Onorario minimo L. 200.000. [inizio pagina / indice]

Sezione V – Funzioni di sindaco o revisore

Art. 37. Funzioni di sindaco nelle società.

1. Al dottore commercialista, sindaco di società, oltre ai compensi per i rimborsi di spese di cui al titolo II, spettano onorari per:
a) l’espletamento delle verifiche trimestrali;
b) i controlli sul bilancio di esercizio e per la redazione e sottoscrizione della relativa relazione all’assemblea dei soci;
c) la partecipazione a ciascuna riunione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea, che non porti all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio annuale di esercizio, e del comitato esecutivo, nonché per la partecipazione a ciascuna riunione del collegio sindacale, ad eccezione di quelle indette per le verifiche trimestrali, finalizzata al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all’esame delle denunzie ai sensi dell’art. 2408 del codice civile o comunque richiesta da un componente l’organo amministrativo.

2. L’onorario di cui alla lettera a) del comma 1 è commisurato sull’ammontare complessivo dei componenti positivi di reddito lordi risultanti dal conto economico dell’esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell’incarico nel corso dell’esercizio, dell’esercizio precedente, e determinato come segue:
fino a L. 499.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.200.000;
da L. 500.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 1.2000.000 a L. 2.400.000;
da L. 5.000.000.000 a L. 49.999.999.999: da L. 2.400.000 a L. 4.800.000;
oltre L. 50.000.000.000: da L. 4.800.000 a L. 8.000.000.
Il compenso è sempre relativo ad una durata in carica per quattro trimestri. Nel caso di maggiore o minore durata dell’esercizio sociale o di maggiore o minore permanenza nella carica per qualsiasi motivo, il compenso è aumentato o diminuito di tanti quarti quanti sono i trimestri di maggiore o minore permanenza nella carica.
3. L’onorario di cui alla lettera b) del comma 1 è commisurato sull’ammontare complessivo del patrimonio netto, non comprensivo del risultato d’esercizio, risultante dallo stato patrimoniale del bilancio, se superiore al capitale sociale, e determinato come segue:
fino a L. 199.999.999: da L. 1.000.000 a L. 1.500.000;
da L. 200.000.000 a L. 999.999.999: da L. 1.500.000 a L. 2.500.000;
da L. 1.000.000.000 a L. 4.999.999.999: da L. 2.500.000 a L. 4.000.000;
da L. 5.000.000.000 fino a L. 19.999.999.999: da L. 4.000.000 a L. 6.000.000;
L. 20.000.000.000 e oltre: L. 6.000.000 più un aumento di L. 1.000.000 ogni L. 10.000.000.000 o frazione di L. 10.000.000.000.
Qualora si tratti di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, il compenso è ridotto del 50%. Analoga riduzione è applicata, qualora la situazione lo giustifichi, nel caso in cui la società si trovi in stato di liquidazione o comunque non svolga alcuna attività.
4. L’onorario di cui alla lettera c) del comma 1 è pari agli onorari graduali massimi previsti alla lettera d), punto I, della tabella contenuta nell’art. 26 con il valore della pratica determinato in misura pari al capitale sociale della società.
5. Qualora il dottore commercialista abbia la carica di presidente del collegio i compensi di cui ai commi 2 e 3 sono maggiorati del 50%.
6. Gli onorari specifici di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con gli onorari graduali di cui all’art. 26.
7. I compensi del presente articolo sono aumentati fino ad un massimo del 100% in tutti quei casi in cui il collegio sindacale è chiamato a svolgere specifici nuovi adempimenti in forza di norme di legge entrate in vigore successivamente all’approvazione della presente tariffa.
8. I compensi del presente articolo si applicano anche per il dottore commercialista che ricopra la carica di revisore, o sindaco, di enti privati e di consorzi.
9. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati.

Art. 38. Funzioni di revisore in enti pubblici.

1. Al dottore commercialista, revisore in enti pubblici, per i quali non sia prevista un’apposita tariffa, spettano gli onorari previsti all’articolo precedente per i sindaci di società, commisurati rispettivamente:
a) alle entrate degli enti anziché ai componenti positivi di reddito;
b) al fondo di dotazione anziché al patrimonio netto;
c) al fondo di dotazione anziché al capitale sociale.
2. Qualora l’incarico comporti particolari difficoltà, o nel caso di unico revisore, agli onorari massimi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 37 può essere applicata una maggiorazione non superiore al 100%.
3. Gli onorari di cui al presente articolo non possono essere preconcordati. [inizio pagina / indice]

Sezione VI – Arbitrati

Art. 39. Arbitrati.

1. Gli onorari spettanti al dottore commercialista investito della funzione di unico arbitro sono determinati con riferimento al valore delle richieste di tutte le parti, al valore dei beni, dei patrimoni o degli affari cui si riferisce l’arbitrato, alla complessità e rilevanza, anche non patrimoniale, della questione sottoposta ed al possibile danno che potrebbe derivare alle parti in mancanza di una definizione arbitrale della contestazione.
2. In considerazione della ampia articolazione dei riferimenti, gli onorari devono essere preconcordati con le parti in contestazione, ai sensi dell’art. 22 della presente tariffa. In mancanza di accordo, gli onorari saranno determinati applicando le aliquote massime previste dall’art. 36, comma 1, al valore delle richieste delle parti od al valore dei beni, dei patrimoni e degli affari cui si riferisce l’arbitrato.
3. I suddetti onorari sono dovuti a condizione che sia emesso un lodo definitivo o che si raggiunga un accordo tra le parti. In caso contrario devono essere congruamente ridotti.
4. Onorario minimo L. 3.000.000. [inizio pagina / indice]

Sezione VII – Operazioni societarie

Art. 40. Costituzione di enti sociali ed aumenti di capitale.

1. Per tutte le prestazioni dirette alla costituzione ed alle variazioni nel capitale di società ed associazioni di qualsiasi tipo, fatta esclusione di ogni eventuale prestazione inerente la raccolta di capitali, al dottore commercialista.

Dott. Marcello Mazza

5 Ottobre 2007