I compensi corrisposti agli amministratori non sono deducibili dal reddito d’impresa se non previamente deliberati, atteso che la specifica delibera assembleare costituisce la fonte dell’obbligazione patrimoniale.
L’effettivo svolgimento dell’attività gestoria non può giustificare da solo la deducibilità dei relativi costi, a prescindere dalla sussistenza dei tali necessari presupposti, quali appunto la preventiva delibera assembleare per il compenso, indispensabili per conferire certezza alla spesa dedotta, con conseguente irrilevanza di una delibera successiva.
Deducibilità dei compensi degli amministratori: i recenti interventi della Cassazione
La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di deducibilità dei compensi degli amministratori.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso, per l’anno di imposta 2006, un avviso di accertamento, tra i cui rilievi vi era anche quello relativo ai compensi corrisposti a favore dell’amministratore, rispetto al quale il giudice di appello ne aveva affermato l’integrale deducibilità.
L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione, lamentando, per quanto di interesse, che la Commissione Tributaria Regionale aveva violato la disciplina relativa alla determinazione del compenso degli amministratori, omettendo di pronunciare sull’effettivo fatto controverso, concernente il presupposto giuridico per la distribuzione del compenso e la vera natura dello stesso.
I giudici di appello avevano infatti affermato la deducibilità della somma, senza pronunciarsi sulla eccepita circostanza che la delibera aveva determinato i compensi per gli anni pregressi al 2006, aggirando la normativa sulla tassazione degli utili di partecipazione distribuiti, in quanto, solo in data 11.3.2006 l’assemblea dei soci, la qu