L’errata indicazione della sentenza impugnata rende inammissibile l’appello?

L’indicazione degli estremi della sentenza impugnata è un elemento indispensabile per individuare l’oggetto del riesame; tuttavia l’erronea o incompleta indicazione è causa di inammissibilità dell’appello soltanto se determina l’assoluta incertezza dell’elemento impugnato.

Il primo comma dell’articolo 53 del dlgs 546/92 così recita

«Il ricorso in appello contiene l’indicazione della commissione tributaria cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’esposizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi specifici dell’impugnazione.

Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18, comma 3».

 

Il primo comma dell’articolo 53 del dlgs 546/92 indica, quindi, i requisiti richiesti per il ricorso in appello.

L’indicazione degli estremi della sentenza impugnata è un elemento indispensabile per individuare l’oggetto del riesame.

 

 

Erronea o incompleta indicazione della sentenza impugnata e inammissibilità dell’appello

Occorre, però, distinguere l’ipotesi di totale assenza dell’indicazione da quella di erronea o incompleta indicazione; quest’ultima, soltanto se determina l’assoluta incertezza dell’elemento è causa di inammissibilità dell’appello, motivo per cui tale causa non sussiste ogni qual volta è possibile individuare indirettamente, attraverso il contenuto dell’atto di appello, la sentenza impugnata.

Se, però, difetta in senso assoluto l’indicazione degli estremi della sentenza, la prevista inammissibilità dell’appello non consente alcuna sanatoria attraverso una successiva indicazione.

L’errata indicazione della sentenza impugnataLa mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnato o la sua assoluta incertezza costituiscono per il legislatore dei fatti talmente anomali da impedire al ricorso in appello il raggiungimento della sua funzione consistente nel determinare il thema decidendum ovvero l’ambito oggettivo dell’impugnazione proposta; in altri termini, la mancata indicazione degli estremi della sentenza impugnato o la sua assoluta incertezza sono circostanze così gravi da rendere incomprensibile ed inattendibile il ricorso esperito da impedire il corretto svolgimento o andamento della funzione giurisdizionale.

Tale difetto impedisce la valida costituzione del rapporto processuale che non può essere sanato, ex articolo 60 del dlgs 546/92, in alcun modo nemmeno con la riproduzione di un altro ricorso in appello entro i termini di decadenza. (cd. principio della consumazione dell’impugnazione)

Occorre rilevare che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 11994/06) il principio di consumazione dell’impugnazione che, ai sensi degli articoli 358 e 387 cpc, preclude la riproponibilità di un’impugnazione gia proposta opera per testuale previsione soltanto ove sia intervenuta una declaratoria del giudice.

E’ ius recptum che la consumazione del potere di impugnazione non si verifica in relazione alla sola proposizione dell’impugnazione sulla quale incida una causa di inammissibilità o, in genere, un fatto estintivo del processo, bensì per effetto della dichiarazione giudiziale dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione stessa (Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16162 del 15/11/2002; Cassazione, sezione prima, sentenza n. 9475 del 7/09/1999).

L’appello dichiarato dal giudice di secondo grado inammissibile non può essere riproposto, anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge per proporlo (cosiddetto principio di consumazione dell’impugnazione).

Pertanto, in mancanza della declaratoria, va consentita la proposizione di un’ulteriore impugnazione, a condizione, tuttavia, che tale seconda impugnazione si presenti tempestiva con riferimento non solo al termine lungo ancora in corso, ma anche al termine breve, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione, che è quello della conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante.

Invero, deve ritenersi utilizzabile anche con riferimento al rito tributario, stante la sovrapponibilità della disposizione di cui all’art. 358 cpc a quella di cui all’art. 60 D.lg. 546/92, la massima consolidata della Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il principio di consumazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo (Cass. 9569/00, 15524/04 e 2320/05).

È corretto, sotto il profilo della teoria generale dell’atto processuale, qualificare il ricorso in appello, mancante dell’indicazione della sentenza impugnata, come affetto da nullità assoluta (rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo) ed insanabile; trattasi, in particolare, di nullità insanabile, secondo l’ordinamento processuale generale, atteso che in tali ipotesi l’atto è patologicamente carente in un requisito essenziale prescritto dal modello normativo.

L’inammissibilità de qua è l’effetto processuale della nullità insanabile ovvero è l’acclaramento da parte del giudice dell’impossibilità di una pronuncia nel merito; essa è la reazione processuale alla decadenza dal diritto di impugnativa provocata dalla nullità del ricorso viziato in uno dei suoi elementi di forma-contenuto.

Essa, in ultima analisi, si può definire come il riflesso della nullità dell’atto processuale ovvero come il risvolto processuale dell’insanabile divergenza rispetto al modello delineato dal legislatore.

Non è privo di pregio scindere ai fini della declaratoria dell’inammissibilità del ricorso in appello, l’ipotesi della mancata indicazione nel ricorso in appello di qualsiasi estremo della sentenza impugnata dall’ipotesi dell’erronea o incompleta indicazione materiale degli estremi della sentenza impugnata.

Siffatto assunto trova sia conforto logico nel postulato secondo cui solo il ricorso in appello non idoneo ad esprimere, in concreto, l’ambito reale dell’impugnativa comporta l’effetto processuale della declaratoria di inammissibilità sia un valido supporto normativo nel tenore letterale dell’art. 53 citato che vieta, in sede ermeneutica, di prospettare un’unica ipotesi di assoluta incertezza comprendente la mancata, errata ed in completa indicazione degli estremi della sentenza impugnata.

L’omissione de qua è di per sé sufficiente a provocare per fictio iuris o per presunzione assoluta la nullità insanabile anche allorquando non vi sia alcuna incertezza sulla sentenza impugnata (ad esempio allegata al fascicolo ma non indicato in alcun modo nel ricorso): la mancata indicazione de qua provoca la rilevazione meccanica della nullità insanabile del ricorso e non richiede nessuna valutazione della C.T. da effettuarsi sulla base di dati oggettivi desunti dal fascicolo processuale (es. sulla base dell’atto contenuto nel fascicolo), poiché in tal caso il ricorso in appello è per presunzione assoluta o per fictio iuris non idoneo a conseguire la propria funzione.

Viceversa, l’erronea o incompleta indicazione materiale della sentenza impugnata non costituisce per qualsiasi fattispecie un vizio insanabile del ricorso in appello ovvero non provoca sempre la nullità insanabile dell’atto introduttivo laddove la corretta, esatta o completa individuazione della sentenza impugnata si evinca senza assoluta incertezza dall’esame del contenuto del ricorso in appello (es. motivi di censura) o dei suoi allegati; la C.T. è obbligata in ossequio al principio di tassatività della nullità, a non dichiarare, in tal caso, inammissibile il ricorso.

Qualora sussistano sufficienti elementi (es. dati contenuti nella sentenza allegata al ricorso) che rendano non assolutamente incerto l’ambito oggettivo dell’impugnativa, il ricorso in appello raggiunge il suo scopo e la C.T. Regionale deve procedere alla disamina del merito della controversia.

Solo l’erronea o incompleta indicazione della sentenza impugnata, non comportante, in concreto, l’assoluta incertezza dell’ambito oggettivo dell’impugnativa, va collegata al principio della strumentalità della forma secondo cui la nullità dell’atto introduttivo del processo di secondo grado non può essere pronunciata se il ricorso in appello raggiunge in concreto il suo scopo obiettivo.

Solo per l’erronea o incompleta indicazione della sentenza impugnata è permesso alla C.T. di arrivare alla sua individuazione indirettamente, mediante un procedimento logico deduttivo, sulla base di elementi di riferimento contenuti nell’intero contesto del ricorso in appello o dei suoi antefatti: i parametri o strumenti oggettivi da utilizzare al fine di non raggiungere il risultato logico dell’assoluta incertezza possono essere i dati contenuti nel ricorso in appello e nei suoi allegati.

In definitiva, la C.T. non deve meccanicamente dedurre dalla incompleta o erronea indicazione della sentenza impugnata la declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello.

La rigorosità di siffatta disciplina, aggravata  dal fatto che la costituzione in giudizio della parte resistente non sana la nullità insanabile de qua,  non solleva problemi di ordine costituzionale, sotto il profilo del diritto alla difesa o del principio di ragionevolezza, poiché l’appellante si deve rendere parte diligente allorché chieda la tutela giurisdizionale dei suoi diritti (vigilantibus iura succurrunt).

La parte resistente che invoca l’inammissibilità del ricorso pone in essere un’eccezione processuale in senso largo da far valere fino a 10 giorni liberi prima dell’udienza di discussione tramite un’apposita memoria illustrativa ovvero mediante la difesa orale in pubblica udienza ovvero tramite le brevi repliche scritte fino a 5 giorni liberi prima della camera di consiglio ovvero tramite le controdeduzioni o memoria di costituzione.

Giova osservare che secondo  la sentenza n. 27546 del 13/12/2005 della Corte di cassazione l’errata indicazione del numero della sentenza impugnata non comporta necessariamente incertezza in ordine all’individuazione di quel provvedimento, e conseguentemente inammissibilità dell’impugnazione, ben potendo l’errore risultare irrilevante allorché l’identità della sentenza impugnata possa con rassicurante certezza desumersi da altri elementi.

In particolare, tale sentenza ha precisato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità l’errata indicazione del numero della sentenza impugnata non comporta necessariamente incertezza in ordine all’individuazione di quel provvedimento, e conseguentemente inammissibilità dell’impugnazione, ben potendo l’errore risultare irrilevante allorché l’identità della sentenza impugnata possa con rassicurante certezza desumersi da altri elementi (si pensi alla indicazione nell’atto di appello del periodo d’imposta nonché del numero dell’avviso di accertamento ai quali si riferiva la controversia) (Cass. S.U. 10/12/2001, n. 15603; Cass. 22/04/1995, n. 4570; Cass. 16/10/1980, n. 5563).

Da ultimo la sentenza n. 16921 della  Cassazione civile, sez. Tributaria, del 31-07-2007 ha statuito che la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell’atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell’oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell’appello.

Infatti non costituisce requisito di validità dell’atto di impugnazione l’indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell’individuazione dell’oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell’appellante – quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza – determina l’improcedibilità dell’appello (Cass. 4570/95).

In definitiva, l’attuale disciplina del processo tributario denota la necessità di formare operatori dotati di specifiche competenze e professionalità e, soprattutto, attenti nell’indicare correttamente gli estremi, nell’atto di appello, della sentenza impugnata, al fine di evitare la “spada di damocle “dell’inammissibilità del gravame proposto (1).

 

Angelo Buscema

20 Settembre 2007

 

NOTE

1) La  sentenza n. 1/1/06 del 2 /02/ 2006 della Commissione Tributaria Regionale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello del contribuente, recante l’errata indicazione del numero della sentenza impugnata.

In particolare, l’iter logico giuridico adottato da tale decisum è stato così articolato: L’appellante ha impugnato la sentenza ….. proponendo rilievi ed osservazioni che non attengono assolutamente al giudicato di primo grado, se non per la parte inerente al merito della controversia (non assoggettamento ad imposizione irap dell’attività di medico).E’ di tutta evidenza, quindi, che nella fattispecie tributaria a qua è incorso in una delle cause di inammissibilità previste dall’articolo 53, comma 1, del dlgs 546/92, che attiene agli estremi errati della sentenza impugnata e quindi ai conseguenti fatti, all’oggetto della domanda e ai motivi specifici dell’impugnazione. Tale pregiudiziale impedisce ovviamente l’esame del merito della controversia. In considerazione dell’evidente errore in cui è incorso il contribuente, si ritiene giusta la compensazione delle spese di giudizio. L’omessa indicazione degli elementi idonei ad identificare il provvedimento impugnato costituisce un motivo di inammissibilità (art. 366, n. 2, del codice di procedura civle)  del  ricorso  per  cassazione  (Sent. n. 16165 del 3 aprile 2003 dep. il 28 ottobre 2003della Corte Cass., Sez. tributaria.

 

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Sentenza Cassazione civile, sez. Tributaria, 31-07-2007, n. 16921 – Pres. SACCUCCI Bruno – Est. NAPOLETANO Giandonato

IN FATTO E DIRITTO

Rilevato in fatto che parte contribuente indicata in epigrafe ha impugnato dinanzi alla CTP di Roma l’avviso di accertamento IRPEF;

Che l’adita CTP ha accolto il ricorso;

Che la CTR del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello avanzato dall’Ufficio per non essere nel ricorso indicati gli esatti estremi della sentenza impugnata;

Che avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo con il quale deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. e ss., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e per omessa insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ha assunto che erroneamente la CTR ha ritenuto determinante l’indicazione dell’esatto numero della sentenza impugnata la quale risultava regolarmente depositata in giudizio;

Che controparte non ha svolto attività difensiva;

Ritenuto in diritto che il ricorso è manifestamente fondato costituendo principio di diritto di questa Suprema Corte quello secondo il quale La discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell’atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell’appellante non è di per sè significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell’oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l’impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell’appello. Infatti non costituisce requisito di validità dell’atto di impugnazione l’indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell’individuazione dell’oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell’appellante – quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza – determina l’improcedibilità dell’appello (Cass. 4570/95);

Che pertanto la sentenza impugnata è errata; Che conseguentemente il ricorso essendo manifestamente fondato va accolto con sentenza pronunciata in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., comma 2; Che la sentenza impugnata per l’effetto va cassata con rinvio, anche per le spese di legittimità, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della CTR del Lazio.