Trattamento fiscale delle autovetture di aziende e professionisti

Come è noto la Corte di giustizia della Comunità Europea, con sentenza n. 228/05 del 14.9.2006, ha condannato l’Italia per le limitazioni sul diritto alla detrazione dell’IVA sull’acquisto di veicoli e relativi componenti, ricambi, carburanti e sulle prestazioni di impiego, manutenzione, custodia degli stessi utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

A seguito di ciò è stato emanato il D.L. 15.9.2006, n. 258, convertito in Legge 10.11.2006, n. 278, il quale:

  • ha modificato l’art. 19-bis 1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 rimuovendo gli originari limiti alla detrazione dell’IVA relativa agli autoveicoli (contrari alla sentenza della Corte di Giustizia CE) consentendo, di fatto, di detrarre l’imposta relativa agli acquisiti effettuati a decorrere dal 14.9.2006 sulla base del generale criterio di inerenza, cioé in proporzione al reale ed effettivo utilizzo del veicolo nell’attività aziendale o professionale;
  • ha previsto che per gli acquisti effettuati fino al 13.9.2006 il recupero dell’IVA da parte dei contribuenti possa avvenire esclusivamente mediante presentazione di un’apposita istanza di rimborso (con scadenza prorogata al 20.9.2007).

A tale fine il nostro paese ha atteso l’autorizzazione dell’Unione Europea che permettesse di stabilire una misura ridotta della detrazione IVA che non fosse in contrasto con i principi della Direttiva Comunitaria n. 77/388CE del 17.5.1977 (sostituita dalla direttiva 2006/112/CE).

Detrazione IVA del 40% su autovetture di professionisti e aziende 

Assodato ciò il Consiglio dell’Unione Europea, con decisione del 18.6.2007, pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione Europea del 27.6.2007, ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% la detrazione dell’IVA relativa agli autoveicoli.

Pertanto, sugli acquisiti di veicoli e sulle relative spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione, effettuati a decorrere dal 27.6.2007, i contribuenti potranno detrarre l’IVA assolta nella misura del 40%.

Il D.L. n. 258/2006 ha modificato l’art. 19-bis1, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 il quale nella formulazione attuale prevede l’indetraibilità dell’IVA relativa all’acquisto di autoveicoli ad uso privato nonché alle relative spese di impiego, custodia, manutenzione e riparazione

“…a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della autorizzazione riconosciuta all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea ai sensi della direttiva 77/388CE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio”.

La successiva lett. d) dell’art. 19 prevede che la detrazione dell’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto degli autoveicoli.

Detta modifica aveva riguardato gli acquisti effettuati a decorrere dal 14.9.2006.

Mentre, adesso per gli acquisiti di beni e servizi effettuati a decorrere dal 27.6.2007 è prevista la detrazione IVA in misura del 40%.

Momento di effettuazione dell’operazione

Naturalmente ai fini dell’applicabilità della misura forfetaria del 40%, assume rilevanza il momento di effettuazione dell’operazione nel seguente modo (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972):

  • Per gli acquisti di beni, il momento della consegna o spedizione per gli acquisti di servizi il momento del pagamento;
  • per entrambi i casi,  se anteriore, il momento di emissione della fattura o di pagamento in tutto o in parte del corrispettivo (ad esempio emissione della fattura prima della consegna del bene in caso di pagamento anticipato ovvero fatturazione anticipata, rispetto al pagamento, di un canone di leasing).

Casi di detrazione integrale dell’IVA per veicoli aziendali 

Autotrasportatori deduzioni forfetarie 2019Inoltre, la detrazione IVA limitata nella misura del 40% non interessa comunque i seguenti casi per i quali viene consentita la detraibilità integrale:

  • acquisto di veicoli (e relative spese e servizi) adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi);
  • acquisto di veicoli (e relative spese e servizi) che formano oggetto dell’attività di impresa (ad esempio, per le società di leasing o di noleggio i veicoli concessi in locazione)
  • acquisto di veicoli (e relative spese e servizi) strumentali, diversi da quelli di cui alle lettere a) e c) del D.Lgs. 285/1992 come, ad esempio, gli autocarri, gli autobus, i trattori stradali, ecc.
  • acquisto di veicoli (e relative spese e servizi) da parte di agenti o rappresentanti di commercio.
    Infine, secondo la tesi di autorevole dottrina (A. Antonelli, Il Sole 24 Ore) riguardo la detrazione per l’acquisto di veicoli con propulsori non a combustione interna, la detrazione IVA compete nella misura del 50%, in luogo del 40%, ciò anche in base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 16.5.2007.

Annotazioni sul registro degli acquisti

Infine, naturalmente, tutte le fatture, le bollette doganali e le schede carburante relative all’acquisto, all’importazione ed all’acquisizione dei beni e dei servizi vanno annotate sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972 nei modi e nei tempi previsti da tale norma, in maniera tale da potere esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA..

Deduzione dei costi auto ai fini del reddito 

deducibilità costi auto fringe benefit dipendentiIl Parlamento ha approvato definitivamente il c.d. decreto sul tesoretto (D.L. n. 81 del 02.07.2007, convertito dalla Legge n. 127/2007 in vigore dal 18.08.2007, in G.U. n. 190/2007) con le numerose disposizioni di natura fiscale, tra cui la possibilità di recuperare i costi auto 2006 e il calcolo acconti.

In particolare, l’art. 15 bis di tale neo provvedimento, nei commi 7 e 8 (Deduzione dei costi auto) contiene il regime fiscale dei costi auto, per il periodo di imposta in corso alla data del 27.6.2007.

Viene modificata la  quantificazione del fringe benefit per auto in uso promiscuo ai dipendenti che passa al 30% della tabella ACI per 15.000 chilometri.

In merito ai mezzi non esclusivamente strumentali per le imprese (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli) e per i professionisti, sale al 40% il limite dei tetti massimi di spesa nel caso di acquisto, mentre per gli agenti e rappresentanti di commercio la deduzione resta all’80% nei limiti dei tetti massimi di spesa per l’acquisto.

Infine, per i veicoli dati in uso a dipendenti per la maggiore parte del periodo di imposta, viene prevista la deduzione del 90% dei costi.

Recupero costi auto e calcolo acconti

In virtù dei commi da 9 a 11, del suddetto art. 15 bis, i costi auto, per il periodo di imposta in corso al 03.10.2006, diventano deducibili nelle seguenti misure:

  • Per le aziende: 20% (in luogo del 0%);
  • per i professionisti: 30% (in luogo del 25%);
  • per le auto concesse in uso al dipendente per la maggiore parte del periodo di imposta: 65%.

Si dispone che le maggiori deduzioni siano recuperate nel periodo di imposta in corso alla data del 27.06.2007 e che si tenga conto in sede di versamento della seconda o unica rata di acconto a novembre 2007.

Per il periodo di imposta 2007, gli acconti possono essere calcolati senza tenere in considerazione l’indeducibilità dei costi auto prevista dal D.L. n. 262/2006 per il periodo 2006.

L’intera procedura del recupero dei costi auto sarà monitorata dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Rimborso Iva auto

In base ai commi da 12 a 14, sempre dell’art. 15 bis, viene autorizzata la spesa per il finanziamento del rimborso Iva auto, da presentarsi con istanza telematica entro il 20.9.2007, oppure con istanza cartacea analitica entro il 15.11.2008.

Consulta anche:

Vincenzo D’Andò

28 Agosto 2007