Gli obblighi della Casa Mandante verso l'agente e la data di maturazione della provvigione

Dopo la modifica degli articoli 1748 del Codice Civile e dopo le interpretazioni ministeriali del 2005 e 2006, gli adempimenti civilistici, fiscali e contributivi in merito al rapporto di agenzia si intrecciano in un rebus di difficile soluzione.
Di seguito si propone una interpretazione personale per procedere ad una soluzione pratica dei dubbi esistenti che pare l’unica oggettivamente praticabile qualora non si vogliano disconoscere le recenti prese di posizione dell’Amministrazione Finanziaria che ha di recente definito l’esercizio di competenza delle provvigioni attive.

agenti di commercio e procacciatori di affariPer capire meglio la problematica, si propone l’analisi schematica di due casistiche che sono quelle che più frequentemente si incontrano nella prassi commerciale:

Caso A) Contratto standard (cioè che non prevede nulla in merito alla data di maturazione della provvigione).
Caso B) Contratto che prevede che la provvigione spetti all’agente al momento del pagamento della fornitura da parte del cliente.

 

 

Quando matura la provvigione?

Per il Fisco, ai sensi della R.M. n. 91 del 12/07/2006, sia nel caso A) che nel caso B) il diritto alla provvigione dell’agente matura nel momento in cui si conclude il contratto tra ditta mandante e cliente e pertanto quando l’ordine viene accettato dalla preponente.

Secondo la tesi ministeriale, in tale data l’agente matura pienamente il credito anche se esso non è ancora esigibile. Infatti:

  • nel caso A), l’esigibilità della provvigione si ha nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito la prestazione (consegna della merce al cliente) o avrebbe dovuto eseguirla (art. 1748 del Codice Civile e art. 4 Accordo Economico Collettivo),
  • mentre nel caso B) l’esigibilità della provvigione si ha nel momento e nella misura in cui il cliente ha eseguito la prestazione (pagamento) (art. 1748 del Codice Civile).

 

In tale momento (esigibilità!) vanno pertanto conteggiate le provvigioni spettanti, come confermato dall’art. 1749 del Codice Civile, che stabilisce che la scadenza entro cui deve essere effettuata la liquidazione delle provvigioni coincide con la scadenza entro cui la mandante deve effettivamente pagare l’agente.

Esempio: se si analizza il caso B) potremo trovarci nella seguente situazione:

  • ordine di € 1.000 chiuso e accettato 15/11/2006; matura il diritto alla provvigione di € 60 (supponendo una % del 6%);
  • vendita effettuata il 22/11/2006 con pagamento a 150 gg;
  • pagamento della fornitura avvenuto il 22/04/2007; pertanto la ditta mandante conteggerà (nell’estratto che invierà all’agente) la provvigione di € 60 solo con riferimento al 2° trimestre 2007 e la pagherà all’agente entro il 31/07/2007.

 

Questa situazione comporta che l’agente, sulla base della R.M. n. 115 del 08/08/2005 (poi confermata dalla R.M. n. 91 del 12/07/2006), deve dichiarare la provvigione nell’anno 2006 e pertanto pagherà le imposte entro il 16/06/2007 su una provvigione che deve ancora incassare e che la ditta mandante non gli ha ancora conteggiato / liquidato.

Seppure non vi sia nessun obbligo normativo in merito, mi parrebbe opportuno, perlomeno, che la ditta mandante inviasse al proprio agente un estratto dove, in colonne separate venissero indicate rispettivamente le provvigioni maturate nel trimestre (che serviranno all’agente per la propria dichiarazione fiscale) e le provvigioni liquidate nel trimestre (che serviranno all’agente per verificare le provvigioni che gli verranno pagate) specificando che solo quest’ultimo conteggio fa fede ai fini dell’art. 1749 del Codice Civile.

 

E se il cliente non paga?

Nel caso

A) le provvigioni sono già state pagate e liquidate,

mentre nel caso

B) le provvigioni non verranno pagate dalla ditta mandante e l’agente rileverà nella propria contabilità una perdita su crediti per la cui deducibilità dovrà recuperare gli “elementi certi e precisi” di cui all’art. 101 del Tuir. Mi pare, da una lettura dell’art. 1749 del Codice Civile che l’agente abbia pertanto il diritto di ottenere la prova di tali “elementi certi e precisi” dalla ditta mandante.

A supporto di tale impostazione ricordo che la mandante ha l’obbligo di inviare all’agente che ne faccia richiesta un estratto dei libri contabili relativi alle forniture effettuate nella zona di competenza (tale documentazione è necessaria all’agente che voglia reclamare il mancato pagamento di provvigioni; si segnala che il giudice del lavoro ha concesso, talvolta, decreto ingiuntivo per la consegna dei libri contabili da parte del preponente all’agente).

 

Di seguito si forniscono:

  • una tabella riassuntiva degli adempimenti della mandante nel caso A) “contratto standard”;
  • una tabella riassuntiva degli adempimenti della mandante nel caso B) “contratto che prevede che la provvigione spetti all’agente al momento del pagamento della fornitura da parte del cliente”.

 

CONTRATTO DI AGENZIA STANDARD

(art. 1742 e seguenti del Codice Civile)

DITTA MANDANTE

Deve conteggiare le provvigioni all’agente (invio estratto conto agente): 1

 

Entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è maturato il diritto ad incassare (consegna della merce) (art. 1749 c.c.)

Deve pagare l’Agente:

Deve pagare l’Enasarco:

Entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre sulla base delle provvigioni conteggiate nel trimestre stesso

Deve pagare il Firr:

Entro il 31 marzo dell’anno successivo sulla base delle provvigioni conteggiate nell’anno precedente

Deve pagare le altre indennità (es: suppletiva di clientela ..):

Alla cessazione del rapporto di agenzia sulla base delle provvigioni conteggiate nell’intera durata del rapporto di agenzia

Deve pagare la ritenuta:

Entro il 16 del mese successivo al pagamento sulla base delle fatture emesse dall’agente

Deve inviare la certificazione delle ritenute:

Entro il 15 marzo dell’anno successivo sulla base delle ritenute relative all’anno precedente (vedere anno di riferimento del codice tributo)

Deve dedurre il costo dell’agente (provvigione

+ costi accessori comprese le indennità): 2

in riferimento alle provvigioni relative alle vendite effettuate nel corso dell’esercizio (es: ricavo di vendita del 2006: va dedotto il costo dell’agente nel 2006 anche se il cliente non ha ancora pagato la fornitura)

 

  1. Stralcio dell’art. 1749 del codice civile: “Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente”.
  2. Con l’interpello 954-87316 del 22.06.2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contratto è promosso dall’agente in un esercizio precedente alla consegna dei beni (e pertanto di imputazione dei ricavi), il preponente deduce la provvigione non nell’esercizio di stipula del contratto ma in quello della consegna dei beni (per il principio di correlazione costi-ricavi).

Si segnala, tuttavia, che secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 24973 del 24.11.2006, l’indennità suppletiva di clientela agenti è deducibile solo al momento della corresponsione, mentre in senso favorevole alla deducibilità per competenza si era espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 59/E del 2004.

 

 

CONTRATTO CHE PREVEDE CHE LA PROVVIGIONE SPETTI ALL’AGENTE AL MOMENTO DEL PAGAMENTO DELLA FORNITURA DA PARTE DEL CLIENTE

(così come previsto dall’art. 1748 del Codice Civile) 1

DITTA MANDANTE

Deve conteggiare le provvigioni all’agente: 2

Entro la fine del mese successivo al trimestre in cui c’è il pagamento da parte del cliente (art. 1749 c.c.)

Deve pagare l’Agente:

Deve pagare l’Enasarco:

Entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre sulla base delle provvigioni conteggiate nel trimestre stesso

Deve pagare il Firr:

Entro il 31 marzo dell’anno successivo sulla base delle provvigioni conteggiate nell’anno precedente

Deve pagare le altre indennità (es: suppletiva di clientela ..):

Alla cessazione del rapporto di agenzia sulla base delle provvigioni conteggiate nell’intera durata del rapporto di agenzia

Deve pagare la ritenuta:

Entro il 16 del mese successivo al pagamento sulla base delle fatture emesse dall’agente

Deve inviare la certificazione delle ritenute:

Entro il 15 marzo dell’anno successivo sulla base delle ritenute relative all’anno precedente (vedere anno di riferimento del codice tributo)

Deve dedurre il costo dell’agente (provvigione

+ costi accessori comprese le indennità): 3

In riferimento alle provvigioni relative alle vendite effettuate nel corso dell’esercizio (es: ricavo di vendita del 2006: va dedotto il costo dell’agente nel 2006 anche se il cliente non ha ancora pagato la fornitura)

 

  1. Stralcio dell’art. 1748 del codice civile: “La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione a suo carico” cioè il pagamento!!
  2. Stralcio dell’art. 1749 del codice civile:
    “Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente”…………..
    Per cui è chiaro che nel conteggio delle provvigioni devo fare riferimento al pagamento da parte del cliente. Se infatti interpretassi la norma nel senso che la provvigione va conteggiata con riferimento alla effettuazione della vendita dovrei pagare all’agente le provvigioni entro il mese di liquidazione (ultima frase del comma 2 dell’art. 1749) ed allora che senso avrebbe stipulare un contratto con pagamento della provvigione al momento del pagamento del cliente se non fosse valido?

  3. Con l’interpello n. 954-87316 del 22.06.2006 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contratto è promosso dall’agente in un esercizio precedente alla consegna dei beni (e pertanto di imputazione dei ricavi), il preponente deduce la provvigione non nell’esercizio di stipula del contratto ma in quello della consegna dei beni (per il principio di correlazione costi-ricavi). Si segnala, tuttavia, che secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 24973 del 24.11.2006, l’indennità suppletiva di clientela agenti è deducibile solo al momento della corresponsione, mentre in senso favorevole alla deducibilità per competenza si era espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 59/E del 2004.

 

In merito a questa seconda tabella si segnala che vi possono essere interpretazioni difformi in particolare in merito ai seguenti due punti:

Data entro la quale vanno conteggiate le provvigioni agli agenti:

Alcuni ritengono che le provvigioni andrebbero liquidate con riferimento alla data di “maturazione” (in capo all’agente o alla mandante). A mio parere, come già detto sopra, tale impostazione non è compatibile con l’art. 1749 del Codice Civile laddove dispone che la scadenza entro cui deve essere effettuata la liquidazione delle provvigioni coincide con il termine entro cui la mandante deve effettivamente pagare l’agente (si vedano anche le annotazioni in calce alla tabella punto 2).

 
Data entro la quale vanno pagati i contributi Enasarco:

Secondo alcuni, l’Enasarco andrebbe pagato entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre sulla base delle provvigioni “maturate” (in capo all’agente o alla mandante?) nel trimestre stesso. Nello stesso regolamento dell’Enasarco è precisato infatti che “il contributo si paga sulle provvigioni maturate indipendentemente dal pagamento”.

Sulla base di questa interpretazione l’impresa mandante dovrebbe memorizzare in un prospetto a parte (rispetto alla liquidazione “ufficiale” inviata all’agente) le provvigioni imponibili in seguito alla loro maturazione.

Questa soluzione sembra, da un punto di vista teorico, la più corretta, ma costringerebbe a pagare Enasarco anche sulle provvigioni relative a crediti poi rivelatisi inesigibili determinando un doppio binario ingestibile (da quanto mi risulta) anche dai software specialistici attualmente esistenti. In pratica ci si troverebbe a pagare dei contributi su provvigioni che non saranno mai “erogate” all’agente.

E inoltre, visto che l’agente è tenuto ad emettere la fattura nel momento in cui incassa (prestazione di servizi art. 6 Legge Iva) come farebbe ad inserire il contributo Enasarco nella fattura stessa?

La ditta mandante dovrebbe domandare all’agente la propria quota di Enasarco richiedendogli un versamento anche senza fatturazione?

Oppure si dovrebbe sostenere che la mandante è tenuta a versare l’intero importo del contributo Enasarco (sia la quota a proprio carico che quella a carico dell’agente) per poi ottenere il rimborso della quota dell’agente all’atto della fattura? E se il cliente non pagasse la mandante avrebbe diritto lo stesso a richiedere il 50% dell’Enasarco all’agente (il quale dovrebbe pagare i contributi anche su importi che non incasserà mai!)?

 

Questa interpretazione, all’atto pratico, mi sembra insostenibile!

Per quanto sopra esposto, mi sento pertanto di affermare che la frase “il contributo si paga sulle provvigioni maturate indipendentemente dal pagamento” si debba interpretare nel seguente modo: in caso di emissione di fattura a seguito di liquidazione delle provvigioni da parte della casa mandante, l’Enasarco deve essere pagato anche nel caso in cui il pagamento della relativa fattura risultasse, in un secondo momento, insoluto.

Infatti col pagamento da parte del cliente l’affare è andato a “buon fine” e questa è quindi la data di riferimento per il versamento dei contributi (a tale conclusione giunge anche l’avv. Fulvio De

Gregorio, segretario generarle della Federagenti nel testo “Agenti & Rappresentanti” – Halley Editrice Srl – edizione di ottobre 2006).

In attesa di posizioni ufficiali da parte dell’Istituto di Previdenza mi sentirei quindi di operare come indicato nella tabella.

 

Suggerimenti di lettura:
Le provvigioni precontate degli agenti di commercio (2021)
Il riconoscimento della qualità di agente (2018)
Agenti di commercio e IRAP: continuano i dubbi (2018)
L’attività di agente e rappresentante di commercio in forma individuale: requisiti e obblighi fiscali e previdenziali (2017)

 

Dott. Marco Rigetti

4 dicembre 2006

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