Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto e non può essere desunto da documenti che non contengano lo scambio esplicito di consenso negoziale, come riepiloghi di pagamenti, provvigioni o estratti conto. In tali termini, la giurisprudenza di legittimità esclude tale possibilità, contrariamente a quanto previsto dagli Accordi Economici Collettivi del settore Commercio.
Questi ultimi, infatti, considerano assolto l’onere probatorio anche quando il consenso tra le parti sugli elementi essenziali del contratto non è formalizzato in un unico documento firmato da entrambe, ma può essere dedotto da documenti prodotti da una sola delle parti.
Contratto d’agenzia: obbligo della forma scritta e orientamenti giurisprudenziali
Il contratto di agenzia va provato per iscritto né può essere desunto da documentazione varia contenente non già lo scambio esplicito di consenso negoziale ma comunicazioni di altra natura, quali riepiloghi di pagamenti, provvigioni ed estratti conto.
In tali termini si esprime la Giurisprudenza di legittimità che esclude, a differenza di quanto statuito dalle norme regolamentari dettate dagli Accordi Economici Collettivi, settore Commercio, che ritengono assolto l’onere probatorio, circa l’esistenza di un contratto d’agenzia, anche qualora il consenso delle parti sugli elementi essenziali del contratto non è manifestato in un unico scritto contenente le firme di entrambi i contraenti, ma possa evincersi da documenti provenienti da uno solo di essi.
Normativa civilistica e giurisprudenza di legittimità
Secondo il dettato dell’art. 1742, secondo comma del codice civile, il contratto d’agenzia deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa, sottoscritto, che ripro