L’indennità di fine rapporto di lavoro spetta anche agli amministratori di società alla fine del loro mandato con la particolarità che assume il nome di Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.). Approfondiamo con Nicola Gravina.
Il TFM Trattamento di Fine Mandato – Premessa
Al termine di ogni esercizio le aziende accantonano in un apposito fondo la quota di Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) maturata nel periodo a favore dei propri lavoratori dipendenti e, quando questi ultimi cessano la propria prestazione lavorativa, determinano il Trattamento di Fine Rapporto spettantegli.
Questa indennità spetta anche agli amministratori di società alla fine del loro mandato con la particolarità che assume il nome di Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.)
2 Aspetti civilistici del T.F.M.
Il nostro legislatore non ha previsto, finora, delle apposite norme che danno diritto alla percezione del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.), tuttavia esso trova legittimazione in due articoli del Codice Civile: il 2120 e il 2364 (comma 1 lett. c), infatti:
Art. 2120 Cod. Civ.:
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto… (omissis)… La quota (…) comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Dal tono dell’articolo suesposto si evince che in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro il prestatore ha diritto a una indennità calcolata sulla base di appositi parametri che tengono conto, tra l’altro, del costo della vita, del periodo di lavoro effettuato, della particolare caratteristica del lavoro prestato. Il tono di questo articolo assume maggiore vigore per il fatto che a partire dal 2001 i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – caratteristica tipica dei compensi percepiti dagli amministratori di società – sono assimilati ai redditi derivanti da lavoro dipendente.
Art. 2364 Cod. Civ.:
Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
[I] (…), l’assemblea ordinaria:
1) (…omissis…);
2) (…omissis…);
3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; (…)
L’analisi dell’articolo suggerisce che il compenso agli amministratori è stabilito:
- con apposita previsione dallo statuto sociale;
- in sede di assemblea dei soci quando lo statuto tace in proposito.
A suffragio di quanto esposto, interviene anche l’art. 2389 del Codice Civile laddove afferma che il compenso agli amministratori è stabilito al momento della nomina oppure dall’assemblea dei soci.
Ne consegue che il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) è riflesso diretto dei compensi percepiti e, pertanto, viene determinato in misura fissa oppure sulla base di appositi parametri come gli utili conseguiti, gli obiettivi raggiunti e così via, ma sempre seguendo criteri oggettivi e di congruità.
Aspetti fiscali del T.F.M.
Dalle disposizioni contenute negli artt. 50 (co. 1 lett. c-bis) e 17 (co. 1 lett. c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) si evince che è possibile assoggettare a tassazione separata le indennità di fine mandato spettanti agli amministratori di società.
Quest’ultima si calcola applicando, al reddito medio percepito nel biennio precedente, l’aliquota IRPeF corrispondente, tuttavia va ricordato che si può optare per la tassazione ordinaria se più favorevole rispetto a quella sopra descritta.
Condizione indispensabile per poter fruire della tassazione separata – di solito più favorevole rispetto a quella ordinaria – è che l’accettazione della carica da parte dell’amministratore risulti da atto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto di “collaborazione” altrimenti detta indennità verrà assoggettata a tassazione ordinaria. Nel momento in cui cessa il rapporto con il proprio amministratore, la società può trovarsi in una di queste due situazioni che di seguito si riportano:
a) se è possibile assoggettare a tassazione separata il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) la società, poiché agisce in qualità di sostituto di imposta, applicherà una ritenuta di acconto pari al 20% sulla parte imponibile del T.F.M. (quella al netto delle spese, per intenderci) così come prevede l’art. 24 co. 1 del D.P.R. n. 600/73. Tale norma si applica anche nel caso in cui il T.F.M. viene corrisposto in più soluzioni. Si precisa che, in questo caso, il T.F.M. non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del percettore.
b) se il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) non rientra nelle previsioni dell’art. 17 (co. 1 lett. c) del T.U.I.R. perché, ad esempio, non è possibile ricavare la “data certa” anteriore all’inizio dell’incarico, la società applicherà ad esso le normali ritenute fiscali alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente, facendo così concorrere il T.F.M. al reddito complessivo dell’amministratore.
Il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) deve essere sottoposto anche a contribuzione previdenziale calcolata sull’importo al lordo delle ritenute fiscali e gravante per 1/3 sull’amministratore stesso.
La società che eroga il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) dovrà aver accantonato, al termine di ogni esercizio, la relativa quota di competenza che sarà deducibile dal reddito di esercizio ai sensi dell’art. 105 co. 4 del T.U.I.R. E’ opportuno precisare che anche se il Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) non rientra nelle previsioni dell’art. 17 co. 1 lett. c) del Testo Unico, la società può sempre dedurre per competenza le quote accantonate anno per anno.
Una valida alternativa alla corresponsione diretta del Trattamento di Fine Mandato (T.F.M.) è costituita dalla stipula, da parte della società, di una polizza assicurativa che permette di accumulare del capitale per un certo periodo di tempo al termine del quale si provvederà a riscattarlo per far fronte alle esigenza di dover corrispondere il T.F.M.
Approfondisci: Riflessi fiscali del Trattamento di Fine Mandato degli amministratori
4. Scritture contabili relative al TFM – esempi
L’accantonamento al fondo T.F.M. (ex art. 2424 Cod. Civ.) si effettua redigendo la seguente scrittura:
… |
… |
Accantonamento Fondo TFM |
1000 |
|
… |
… |
Fondo TFM |
|
1000 |
Quando la società dovrà pagare il T.F.M. al suo amministratore effettuerà le seguenti registrazioni:
… |
… |
Fondo TFM |
1000 |
|
… |
… |
Debiti verso amministratori |
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1000 |
… |
… |
Debiti verso amministratori |
1000 |
|
… |
… |
C/c Bancario |
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834 |
… |
… |
Erario c/ritenute (20%) |
|
166 |
Nel caso qui sopra descritto, per semplicità si è omesso di indicare il debito nascente verso l’istituto di previdenza e il pagamento all’erario della ritenuta di acconto sul T.F.M. erogato.
Nel caso in cui la società stipuli una polizza assicurativa per far fronte alle esigenze del T.F.M., si avranno delle scrittura simili alle seguenti:
… |
… |
Accantonamento Fondo TFM |
1000 |
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… |
… |
Fondo TFM |
|
1000 |
Questa scrittura dovrà comunque essere effettuata visto che non è possibile dedurre dal reddito il premio assicurativo versato, tuttavia si può sempre dedurre la quota di T.F.M. maturata nell’esercizio.
Per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo la società redigerà la seguente scrittura:
… |
… |
Crediti assicurativi per TFM |
1000 |
|
… |
… |
C/C Bancario |
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1000 |
Al momento della cessazione del rapporto con la società dell’amministratore, l’istituto assicurativo erogherà il capitale accantonato si avranno queste scritture:
… |
… |
C/c Bancario |
1000 |
|
… |
… |
Crediti assicurativi per TFM |
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1000 |
Questa scrittura è redatta quando il “beneficiario” del T.F.M. è la società stessa che poi provvederà a liquidare il T.F.M. al suo amministratore. Altrimenti se l’amministratore è il diretto “beneficiario” del fondo la scrittura sarà la seguente:
… |
… |
Fondo TFM |
1000 |
|
… |
… |
Crediti assicurativi per TFM |
|
1000 |
Leggi anche:
Il Trattamento di Fine mandato agli Amministratori (TFM): gestione pratica
Il punto sul trattamento di fine mandato (TFM) agli amministratori
Ottobre 2006
Nicola Gravina
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