Interessi di dilazione e sanzioni civili INAIL

Il tasso ufficiale di riferimento, Tur, da assumere per la determinazione del tasso di

differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori è stato fissato, dalla Banca centrale europea con decorrenza 15 giugno 2006, al 2,75% innalzandolo dello 0,25% rispetto alla misura precedente.

 

Cosa c’è di nuovo:

la fissazione al 2,75% del Tur comporta i seguenti effetti in materia di debiti nei confronti dell’INAIL, sia per rateazione che per omissione del pagamento dei premi:

 

v    8,75% per quanto riguarda l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori;

v    8,25% per le sanzioni civili.

 

L’ipotesi di applicazione di tale tasso riguarda il mancato o ritardato pagamento del premio il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie e l’omissione derivante da oggettive incertezze interpretative quando il debito è pagato entro il termine fissato dalla disposizione amministrativa o giurisprudenziale.

 

I nuovi valori si applicano alle domande di rateazione presentate dal 15 giugno 2006 in poi, oppure in data antecedente qualora l’Istituto non abbia ancora comunicato il piano di ammortamento.

 

Agosto 2006