Il tasso ufficiale di riferimento, Tur, da assumere per la determinazione del tasso di
differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori è stato fissato, dalla Banca centrale europea con decorrenza 15 giugno 2006, al 2,75% innalzandolo dello 0,25% rispetto alla misura precedente.
Cosa c’è di nuovo:
la fissazione al 2,75% del Tur comporta i seguenti effetti in materia di debiti nei confronti dell’INAIL, sia per rateazione che per omissione del pagamento dei premi:
v 8,75% per quanto riguarda l’interesse dovuto per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori;
v 8,25% per le sanzioni civili.
L’ipotesi di applicazione di tale tasso riguarda il mancato o ritardato pagamento del premio il cui ammontare è rilevabile dalle denunce obbligatorie e l’omissione derivante da oggettive incertezze interpretative quando il debito è pagato entro il termine fissato dalla disposizione amministrativa o giurisprudenziale.
I nuovi valori si applicano alle domande di rateazione presentate dal 15 giugno
Agosto 2006