Pianificazione Fiscale Concordata (P.F.C.)

La Pianficazione Fiscale Concordata nasce in attuazione dell’articolo 3 comma 1 lettera e) n. 3 della Legge 7 aprile 2003 n. 80 – Legge delega per la riforma del sistema tributario ed a tratti ricorda il concordato preventivo biennale conosciuto attraverso il Decreto Legge 20 settembre 2003 n. 269. A cura di Studio Tonci.

Pianificazione Fiscale Concordata – introduzione

A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto l’istituto della PFC (Pianificazione Fiscale Concordata) al fine di predeterminare per tre anni la base imponibile “caratteristica” dell’attività.

Tale previsione sarà effettuata direttamente dall’Amministrazione Finanziaria sulla base degli elementi in suo possesso circa la posizione fiscale del contribuente ed in base a stime, che si vorrebbero attendibili, sul futuro andamento dell’economia nazionale, ed in particolare del settore in cui si muove il singolo cui la proposta di pianificazione viene rivolta.

Questo istituto nasce in attuazione dell’articolo 3 comma 1 lettera e) n. 3 della Legge 7 aprile 2003 n. 80 – Legge delega per la riforma del sistema tributario ed a tratti ricorda il concordato preventivo biennale conosciuto attraverso il Decreto Legge 20 settembre 2003 n. 269.

Con l’introduzione di questo strumento il legislatore mira evidentemente a pianificare una variabile quale l’imposizione fiscale che grava sul contribuente.

In ultima analisi il legislatore, offrendo al contribuente la doppia possibilità di pianificare e di ridurre l’esborso tributario, gioca la carta della pianificazione delle entrate tributarie e quindi anche della potenziale riduzione del contenzioso tributario derivante dagli accertamenti.

Come nel caso del concordato biennale del 2003 il primo immediato vantaggio della PFC (Pianificazione Fiscale Concordata) vede quindi una riduzione delle imposte (4 punti percentuali circa) sugli imponibili che eventualmente eccedono la c.d. “base caratteristica”.

Approfondendo le caratteristiche di questo nuovo istituto fiscale tuttavia si potranno ben presto scorgere le notevoli differenze con il precedente concordato preventivo biennale, di tipo automatico, e questo nuovo istituto di Pianificazione Fiscale Concordata

Con tutta probabilità sarà proprio questo essere confezionato “su misura”, il maggiore degli scogli contro il quale si batteranno da un lato gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate e dall’altro i singoli contribuenti con relativi consulenti al seguito.

Contribuenti ammessi e contribuenti esclusi dalla PFC

Può accedere alla PFC una vasto numero di contribuenti, ovvero tutti coloro che, in generale, risultano titolari di reddito d’impresa o esercitano arti professioni.

Requisito essenziale per l’accesso alla PFC è in primo luogo l’essere soggetti alla applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003 e quindi con ricavi o compensi non superiori a 5.164.549 € (ex. 10 miliardi delle spesso compiante Lire)

Sono inoltre esclusi dalla possibilità di accedere alla PFC i contribuenti titolari di reddito d’impresa ed esercenti arti e professioni:

  • per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003;
  • che svolgono dal 1° gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata nel biennio 2002 e 2003;
  • che non erano in attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1° gennaio 2002, al 1° gennaio 2003 ovvero al 1° gennaio 2004;
  • che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA o di dichiarare il reddito derivante dall’attività’ svolta per almeno uno dei periodi d’imposta in corso al 1° gennaio 2002 e al 1° gennaio 2003;
  • che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003.

Modalità di funzionamento della PFC

L’adesione alla PFC comporta l’accettazione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell’attività svolta e comporta una riduzione dell’imposizione fiscale contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.

L’iter per l’accesso alla PFC inizia con una proposta individuale predisposta sulla base di elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.

Il contribuente che intenda accedere alla PFC dovrà accettare la proposta individuale, così come formulata dall’agenzia delle Entrate, entro 60 giorni dal ricevimento.

Entro il medesimo termine di 60 giorni, la proposta potrà essere definita in contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche con l’assistenza del proprio consulente (scelto tra quelli indicati dall’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza di:

  • significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;
  • dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all’atto dell’adesione.

La sussistenza delle predette circostanze può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle disposizioni vigenti.

L’adesione alla PFC si perfeziona quindi con l’atto di accettazione, da parte del contribuente, degli importi proposti dall’Agenzia delle Entrate.

Effetti derivanti dall’accettazione della proposta di PFC

Gli importi individuati nella proposta di Pianificazione concordata individuano, per un triennio, la base imponibile caratteristica dell’attività svolta alla quale saranno da aggiungere gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario che rilevano separatamente.

Appare subito evidente la volontà del legislatore di escludere eventi positivi o negativi di tipo straordinario delimitando, nel bene o nel male, l’intervento della PFC ai componenti “tipici” dell’attività del contribuente

Tale rigoroso limite impone una riflessione su come eventuali componenti negativi di tipo straordinario non possano essere utilizzati per calmierare gli effetti della soglia minima di reddito indicata nella PFC e, per contro, eventuali componenti positive straordinarie sarebbero soggette a tassazione piena, senza poter fruire del “premio” rappresentato delle agevolazioni d’imposta per il contribuente che acceda alla PFC.  Di tale squilibrio si terrà debitamente conto.

Al fine di incentivare comunque il ricorso alla PFC il legislatore ha disposto che per i redditi eccedenti gli importi pianificati si possa beneficiare di una riduzione delle aliquote di 4 punti percentuali, con esclusione dell’aliquota IRE del 23% (che tale rimane).

Ad esempio l’aliquota IRES del 33%, applicabile per l’anno di imposta 2005, è ridotta al 30% per i redditi che eccedono il tetto indicato nella PFC.

Secondariamente per la parte di reddito dichiarato che ecceda quello pianificato è esclusa l’applicazione dei contributi previdenziali.  Il contribuente è tenuto sempre e comunque al versamento sul minimale reddituale previsto ai fini contributivi.

Restano inoltre salve le prerogative delle Casse autonome nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d’impresa o di arti o professioni sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni riguardanti la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo sia su base induttiva che analitica

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto e per gli stessi periodi d’imposta di cui sopra:

  • il contribuente deve obbligatoriamente assolvere nei modi ordinari a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
  • all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
  • sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni contenute negli articoli 54, secondo comma, secondo periodo (accertamenti su base analitico-induttiva), e 55, secondo comma, numero 3 (accertamento induttivo in presenza di contabilità inattendibile).

E’ bene sottolineare che all’amministrazione finanziaria potrà comunque esercitare la propria azione accertatrice, anche mediante accertamenti analitici e/o induttivi per quanto concerne le tipologie di reddito e ricavo che rimangono escluse dalla PFC.

L’amministrazione finanziaria potrà sempre e comunque disporre dei poteri ispettivi istruttori tra i quali:

  • procedere all’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche;
  • invitare il contribuente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei propri confronti, anche relativamente a operazioni di cui ha avuto notizia indirettamente;
  • invitare il contribuente a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento, compresi i documenti che attestino le passività bancarie dichiarate e dedotte;
  • richiedere al contribuente, se obbligato alla tenuta di scritture contabili, l’esibizione dei bilanci o rendiconti nonché richiedergli l’esibizione dei libri o registri previsti dalle disposizioni tributarie, anche trattenendo gli originali (per un periodo non superiore a 60 giorni);
  • richiedere al contribuente la compilazione di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei propri confronti;

Circa le notizie, dati ed elementi attinenti ai rapporti con gli le Poste, gli istituti di credito ed in generale con la platea di enti e società dei rami finanziari e creditizi, compresi intermediari finanziari e d’investimento nonché fiduciarie, ricordiamo che la norma prevede che le eventuali operazioni acquisite e rilevate sono poste a base delle rettifiche e degli accertamenti qualora il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito oppure non dimostri, in alternativa, che le stesse non hanno rilevanza; sono altresì poste come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempre che non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni.

Fermo restando quanto sopra l’Amministrazione finanziaria è comunque autorizzata a chiedere informazioni a:

  • qualsiasi organo, Amministrazione Statale, Ente o società titolare della riscossione per conto terzi;
  • Società ed enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con gli assicurati del ramo vita per i dati e notizie attinenti esclusivamente alla durata del contratto di assicurazione, all’ammontare del premio e alla individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo.

Quanto al mancato alleggerimento degli obblighi di certificazione delle operazioni IVA, atteso da molti contribuenti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze fa sapere che la “visione di fondo” di questo impianto normativo non è tanto la replica di una sorta di “condono”, come nel caso del Concordato Preventivo Biennale, ma invero una disciplina di “pianificazione” del debito contributivo sempre e comunque orientata al corretto e puntuale assolvimento dell’obbligazione fiscale da parte del contribuente, pur nella previsione di un “premio” rappresentato dalla riduzione del carico fiscale per i profitti oltre la previsione.

Ad esempio il contribuente potrebbe vedersi negati “tout-court” tutti i benefici economici e di limitazione dei poteri ispettivi qualora l’amministrazione finanziaria, in sede di controlli o per merito di segnalazioni indirette o esterne, rinvenisse inesattezze nei dati in suo possesso.

In particolare verranno meno tutte le inibizioni dei citati poteri di controllo qualora il contribuente incorra nei reati previsti dagli articoli da 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del D.Lgs. 74/2000 tra cui le fattispecie penali di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili o di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte.

Effetti del mancato rispetto della PFC

Nell’eventualità di mancato rispetto della PFC, da comunicarsi nella dichiarazione UNICO, l’Agenzia delle entrate procede all’accertamento parziale ai fini di ricondurre reddito e volume d’affari ai   minimali concordati ed accettati dal contribuente, fatte salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Questa disposizione, che ha creato qualche perplessità per via di un probabile irrigidimento della posizione fiscale del contribuente che aderisce alla PFC, si applica parimenti anche al contribuente cha non abbia aderito alla PFC ma che manchi di adeguarsi alle risultanze degli studi di settore.

Inoltre durante Telefisco 2005 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che, in caso di mancato rispetto della soglia di reddito “pianificato”, il contribuente decade dalla PFC solamente per l’anno di imposta in cui si è verificato l’evento.

Uscita dalla PFC

L’inibizione dei poteri  ispettivi spettanti all’amministrazione finanziaria ed i benefici economici di riduzione delle aliquote sul reddito e delle riduzioni contributive, non operano in due casi :

  • qualora siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie penali di omessa, infedele o fraudolenta dichiarazione, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento o distruzione di documenti contabili o di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte di cui agli articoli da 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
  • qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero non siano adempiuti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.P.R. 633/1972 e dalle altre disposizioni in materia di IVA, ferma restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri ispettivi sopraccitati  (accertamenti su base analitico-induttiva ed accertamento induttivo in presenza di contabilità inattendibile).

Come sopra evidenziato  nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti cessano di operare le inibizioni dei poteri di controllo sia ai fini delle imposte dirette che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni previste in caso di significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio dell’attività rispetto e fatta e fatta salva la presenza di dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all’atto dell’adesione.

L’istituto della pianificazione fiscale concordata cessa automaticamente di avere effetto se durante il triennio intervenga una variazione dell’attività effettivamente esercitata; l’interruzione e la conseguente uscita dalla PFC si ha nel periodo d’imposta nel corso del quale si verifica tale variazione.

I nodi da sciogliere

Il compito di individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorrerà l’applicazione della PFC è affidato ad uno o più appositi decreti da emanarsi a cura del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tali decreti del Ministro dell’Economia Domenico Siniscalco, che stabiliranno le modalità operative delle proposte ed individueranno le categorie di contribuenti cui inviarle, sono attesi per la primavera, mentre le prime lettere di invito alla PFC dovrebbero raggiungere i primi (fortunati ?) contribuenti verso maggio.

Saranno altresì stabile con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate modalità di adesione e di invio delle proposte sua direttamente al contribuente, anche per via telematica sia per tramite degli intermediari abilitati (di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

E’ tutta quindi da giocare la partita che vede contrapposti i 4 punti percentuali di sconto fiscale sugli extra profitti concessi al contribuente con il legame a doppio filo con gli studi di settore, le poche armi a disposizione del contribuente per la propria difesa, la mancata inibizione dei poteri di accesso dell’amministrazione finanziaria che non sterilizza l’ordinaria attività di accertamento.

Studio Tonci

 

 

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)

Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG – AGO SET – OTT NOV DIC
1948 33,0 28,9 28,7 18,5 11,5 3,9 -4,2  | -5,5 -7,9  -9,0 -4,2   -0,2
1949 3,0 3,5 1,2 2,3 3,6 3,2 5,4 -0,5 -1,6   -3,3
1950 -5,0 -4,3 -6,0 -5,9 -5,7 -3,3 -0,6 2,5 4,3   5,4
1951 7,3 8,9 11,0 11,9 11,8 11,8 11,8 7,3 8,4 –  8,1
1952 6,3 5,6 5,3 3,5 3,7 3,1 3,3 4,5 4,0
1953 3,8 2,8 2,5 3,0 3,3 2,9 1,1 0,5 1,0
1954 1,5 1,7 1,4 1,1 1,8 2,3 4,2 3,8 3,2
1955 3,4 2,8 3,3 3,5 3,1 3,0 2,2 2,3 2,4
1956 3,7 5,4 6,4 6,1 5,7 4,6 4,7 5,2 4,3
1957 4,5 2,5 0,8 0,1 0,0 0,6 1,4 1,7 3,7
1958 3,7 3,9 4,6 6,3 7,0 7,5 6,6 5,2 2,3
1959 0,5 0,7 0,3 -1,1 -1,9 -2,6 -2,4 -1,0 1,6
1960 2,8 2,7 2,6 2,6 2,8 3,2 3,6 2,7 1,9
1961 1,8 2,3 2,7 3,2 3,1 2,8 2,4 3,2 3,6
1962 3,9 4,0 4,5 5,2 4,8 5,2 5,7 5,5 5,3
1963 6,7 8,6 8,4 7,6 7,6 7,1 6,6 7,6 7,8
1964 6,6 4,9 4,9 4,8 5,2 6,2 6,9 6,3 6,3
1965 5,7 5,6 5,4 5,2 5,1 4,3 4,1 3,7 2,9
1966 2,7 2,5 2,3 2,4 2,3 2,0 1,8 1,4 1,9
1967 1,8 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 2,0 2,7 2,0
1968 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,3 1,0 0,7 1,0
1969 1,3 1,4 1,7 1,9 2,0 2,5 3,3 3,6 4,2
1970 4,6 5,4 5,3 5,2 5,4 5,2 4,7 5,2 5,4
1971 5,2 4,7 4,9 4,7 5,0 5,1 5,3 5,1 4,8
1972 4,8 5,0 4,8 4,8 4,9 5,2 5,2 5,9 7,3
1973 8,1 8,5 9,1 10,1 10,9 11,1 11,1 10,5 10,7
1974 12,4 13,2 15,5 15,6 15,6 17,1 19,3 24,6 26,2
1975 25,1 24,4 21,0 21,2 20,3 19,2 17,0 12,7 11,0
1976 10,9 11,5 13,7 15,5 16,7 16,0 16,1 17,4 21,4
1977 21,0 21,7 21,0 18,7 18,3 18,8 19,0 18,0 14,6
1978 14,5 13,1 12,5 12,6 12,3 12,2 12,2 12,2 11,6
1979 12,9 13,4 13,7 14,3 14,5 14,7 14,9 16,8 18,7
1980 21,4 21,7 21,3 21,2 20,7 20,7 21,6 21,2 21,5
1981 18,8 18,9 19,5 19,3 19,9 20,0 19,0 17,7 17,6
1982 17,3 16,7 16,1 15,5 15,2 15,2 15,9 17,2 16,7
1983 16,4 16,4 16,4 16,6 16,4 16,0 15,4 13,6 13,0
1984 12,5 12,2 12,0 11,6 11,2 11,2 10,5 9,8 8,6
1985 8,6 8,6 8,6 8,8 8,8 8,7 8,7 8,3 8,6
1986 8,0 7,6 7,2 6,6 6,4 6,3 5,9 5,8 4,7
1987 4,5 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,4 5,0 5,2
1988 5,0 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9 4,8 5,3
1989 5,7 6,3 6,4 6,7 6,8 7,0 7,0 6,6 6,4
1990 6,4 6,2 6,1 5,8 5,7 5,6 5,7 6,3 6,5
1991 6,5 6,7 6,6 6,7 6,8 6,9 6,7 6,2 6,2
1992 6,1 5,4 5,6 5,6 5,7 5,5 5,5 5,2 4,9
1993 4,3 4,5 4,2 4,2 4,1 4,2 4,4 4,2 4,2
1994 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 3,7 3,6 3,9 3,7
1995 3,8 4,3 4,9 5,2 5,5 5,8 5,6 5,8 6,0
1996 5,5 5,0 4,5 4,5 4,3 3,9 3,6 3,4 2,6
1997 2,6 2,4 2,2 1,7 1,6 1,4 1,6 1,4 1,6
1998 1,6 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,8 1,8 1,5
1999 1,3 1,2 1,4 1,6 1,6 1,5 1,7 1,8 2,0
2000 2,1 2,4 2,5 2,2 2,3 2,7 2,7 2,6 2,7
2001 3,1 3,0 2,8 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,3
2002 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,6 2,7
2003 2,7 2,5 2,6 2,5 2,4 2,3 2,5 2,5 2,4
2004 2,0 2,2 1,9 2,0 2,1 2,2 2,1 1,8 1,7
2005 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,8 1,9 1,8
2006 2,2 2,1 2,1 2,0 2,2 2,1 2,1 2,0 1,7
2007 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 2,3
2008 2,9 2,9 3,3 3,3 3,5 3,8 4,0 3,7 2,6
2009 1,5 1,5 1,0 1,0 0,7 0,4 -0,1 0,1 0,7
2010 1,3 1,3 1,5 1,6 1,5 1,3 1,7 1,6 1,7
2011 2,2 2,3 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 3,0 3,2
2012 3,2 3,3 3,2 3,2 3,0 3,1 2,9 3,1 2,4
2013 2,2 1,8 1,6 1,1 1,2 1,2 1,2 0,8 0,6
2014 0,6 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1 -0,1 0,2
2015 -0,7 -0,4 -0,2 -0,3 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0
2016 0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,1 0,1 0,1
2017 0,9 1,5 1,4 1,7 1,4 1,1 1,0 1,1 0,8
2018 0,9 0,5 0,7 0,4 0,9 1,2 1,5 1,3 1,4
2019 0,7 0,8 0,8 0,9 0,7 0,5 0,2 0,1 0,1
2020 0,5 0,2 0,1 -0,1 -0,4 -0,3 -0,4 -0,6 -0,3
2021 0,2 0,5 0,7 1,2 1,3 1,4 1,9 2,6 3,6
2022 4,7 5,6 6,4 5,8 6,8 7,8 7,8 8,6 11,5
2023 9,8 8,9 7,4 7,9 7,2 6,0 5,7 5,1 0,7